CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47490/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. con cui si censura la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato tenuto conto che, da un canto, neppure la difesa accenna alla provenienza della somma in contante trovata unitamente alla significativa quantità di sostanza stupefacente, mentre, dall'altro, la decisione evidenzia le ragioni della confisca dell'ingente somma di denaro ammontante ad euro 34.290, con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti da parte di entrambi gli imputati (uno dei quali ricorrente), così dando conto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto reso palese dal tenore della motivazione, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il