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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20410/2025

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al n. 15145/2023R.G., proposto Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2023, n. 87, rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in [OSCURATO:PERSONA] (NA) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 9 gennaio 2023, n. 120/22/2023; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 9 gennaio 2023, n. 120/22/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento n. 6051 del 7 agosto 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la TARI relativa all'anno 2020nella misura complessiva di € 10.208,00, in relazione a fabbricato alberghiero in [OSCURATO:PERSONA] (NA)alla [OSCURATO:PERSONA] di Rose n. 157, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 14 luglio 2021, n. 8132/04/2021, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso di determinare il periodo di occupazione della struttura alberghiera e, conseguentemente, la legittimità della pretesa impositiva per mq. 1086, dall’11aprile 2020 al 18 ottobre 2020 - sul rilievo che il tributo doveva essere commisurato all’utilizzo effettivo e potenziale dell’immobile nell’anno di riferimento, tenendo anche conto dell’incidenza delle restrizioni imposte dalla pandemia del “COVID-19”.

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il ricorso è affidato adue motivi .

2. Con il primo motivo, si denuncia: «1)violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 24 del d.lgs. 546/1992 – violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato – in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.», per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado – nella prospettazione del ricorrente - « che fosse possibile mantenere il decisum del primo giudice, modificandone però la motivazione, con specifico riferimento alla domanda proposta dalla contribuente non già col ricorso introduttivo, bensì con la memoria depositata in giudizio in primo grado in data 24.4.21». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2 La censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si argomenta che: «- che in sostanza la parte contribuente – impugnando l’avviso (cd. invito) di pagamento – ha domandato innanzitutto di tenersi conto, in relazione al periodo di imposta 2020, dell’effettivo utilizzo e della effettiva sussistenza di potenzialità di utilizzo; - che in particolare va osservato che si tratta di superficie a destinazione cd.

Speciale alberghiera e ristorativa (cd. ricettiva), ove la potenzialità – richiesta dalla norma di produzione di rifiuto. [Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013)] - è strettamente connessa al suo potenziale utilizzo; - che in assenza di utilizzo ovvero di potenzialità di utilizzo viene a mancare il presupposto di imposta, non essendo da sola la struttura assolutamente inutilizzabile (neppure potenzialmente) suscettibile di produrre rifiuti».

Secondo il ricorrente: «Trattasi di motivazione che contrasta con gli atti processuali, ed in particolare col contenuto del ricorso introduttivo, in cui, per motivi diversi, individuati nella stagionalità dell’attività, la contribuente aveva chiesto tenersi conto del fatto che la struttura, secondo la dichiarazione inoltrata in data 29.1.20, restava aperta per lo stesso anno dall’11.4.20 al 18.10.20», per cui, «insede di gravame, non poteva la stessa C.G.T. di secondo grado dare ingresso alla domanda della contribuente di riduzione del periodo tassabile, erroneamente ritenendola ricompresa in quella formulata in primo grado, posto che ci si trova di fronte ad una vera e propria mutatio libelli, ossia ad una domanda fondata su diverso petitume causa petendi, chiaramente desumibili dalla memoria depositata in data 24.4.21 dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado». 2.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850).

In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitumo causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n.4625). 2.4 Nella specie, il giudice di appello non ha rispettato i l principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su questione es tranea al thema decidendum delineato nel ricorso originario dalla stessa contribuente , la quale aveva censurato, nell’ordine (secondo la trascrizione fattane nel ricorso per cassazione secondo il canone dell’autosufficienza): «a) illegittimità dell’atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi e la violazione degli artt. 70, 71 e 72 di cui al dlgs 507/93 inerente all’accertamento e la riscossione; b) carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/90; c) errata determinazione del periodo di imposizione; e) illegittima applicazione della tariffa».

In definitiva, sulle premesse: « - che in sostanza si tratta di precisazione subordinata riguardo a domanda già introdotta- applicazione per il periodo di effettiva apertura ovvero, in subordine, per quello dichiarato adinizio anno; (...) - che in sostanza la parte contribuente - impugnando l'avviso (cd. invito) di pagamento- ha domandato innanzitutto di tenersi conto, in relazione al periodo di imposta 2020, dell'effettivo utilizzo e della effettiva sussistenza di potenzialità di utilizzo», e che «-che come è notorio il 2020 si presenta come un anno singolare per via della pandemia COVID, incidente specie sull'utilizzo e la potenzialità di utilizzo delle strutture ricettive, precludendonel'uso per larga parte dell'anno».

In tal modo,il giudice di appello ha ancorato l a riduzione del periodo impositivo non al la stagionalità dell’attività alberghiera, ma ai « periodi di chiusura totale (cd. primo lockdown), delregime specie in Regione Campania del secondo lockdown e di chiusura necessitata per ragioni specifiche di insostenibilità economiche ed adeguamento struttura alle novità diadeguamento imposte dalla normativa Covid (come da motivazione espressa nelladichiarazione di chiusura dal 6 ottobre al Comune, cfr doc. 4, non avversata dal Comune), è dovuta la sola tassa per il periodo di effettivo utilizzo, ossia di apertura, nonché di potenziale utilizzo, non pr eclusa la potenzialità da impedimenti di fatto, quali quelli per necessario adeguamento (come nel caso) o anche di razionale e giustificata insostenibilità economica dei costi », pervenendo alla conclusione che «certamente la tassa è dovuta per il periodo in esame dal 1 luglio al 6 ottobre 2020; mentre non è dovuta dal 9 marzo 2020 al 4 maggio 2009 per preclusione assoluta (primo lockdown); non è dovuta successivamente ad ottobre per il cd. secondo lockdowncon preclusione limitativa della libertà di circolazione ed oggettiva insostenibilità economica», per cui «il deciso del giudice di primo grado di stabilire il maggior periodo di pagamentodella tassa per l'anno 2020 dall'11 aprile al 18 ottobre 2020, in assenza di appello della parte contribuente, va confermato per la più precisa ragione dell'assenza del presupposto di impostanei periodi di annualità esclusi». 2.5 Tuttavia, tale statuizione ha consolida to l a palese extrapetizione in cui la decisione di prime cure era incorsa , travalicando il petitumsostanziante l’impugnazione dell’avviso di pagamento secondo la prospettazione del ricorso originario.

3. Con il secondo motivo, si denuncia: «2)violazione di legge –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc – omissione di pronuncia - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 641, 662 e 663 della l. 147/13 e dell’art. 33 del regolamento comunale per la disciplina della IUC (ora TARI) e dell’art. 19 del regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.9.2020 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.», per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla questione della contestata stagionalità dell’attività svolta dalla contribuente, laddove si era dedotto che: «A supporto del proprio assunto l’Ufficio non aveva mancato di depositare in giudizio nella propria produzione di 1° grado (copia licenza n. 81 del 2000) documento da cui risulta inequivocabilmente l’annualità e non certo la stagionalità dell’esercizio alberghiero.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, come indicato nel punto 3 delle costituzioni ai primi giudici, ha affermato che se la licenza è annuale la tassazione sarà annuale.

Nella specie, oltretutto, trova applicazione l’art. 1 commi 662 e 663 della legge 147/2013 e l’art. 33del regolamento comunale per la disciplina della IUC, ora Tari e in ultimo l’art. 19 del regolamento della tari approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.09.2020, di recepimento della legge nazionale che prevede riduzioni unicamente per le utenze non stabilmente attive e solo per le attività stagionali, con licenza amministrativa stagionale e con un periodo non superiore a 183 giorni.

Il periodo indicati nella dichiarazione del 29.01.2020 prot. 790 va dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.10.2020 gg. 191 abbondantemente superiore a gg. 183 per cui la tassazione va considerata per l’intero anno». 3.1 Il predetto motivo è fondato. 3.2 Ai fini della TARI (in relazione alla previsione dell’art. 1, commi 662 e 663, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale: «662.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera.

L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento»), la causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile.

Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la società contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138). 3.3 Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell'attività in sede processuale, ove tale condizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613).

Pertanto, la pretesa alla commisurazione tariffaria del tributo ai giorni di effettiva occupazione dell’immobile, non ha ragion d’essere in difetto della suddetta denuncia, che è espressamente richiesta per usufruire della riduzione prevista per le «utenze non domestiche non stabilmente attive» (cioè, per periodi inferiori a 183 giorni nell’anno di riferimento ) ex art. 7, comma 3, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (artt. 33 del regolamento comunale IUC e 19 del regolamento comunale TARI). 3.4 Ne consegue, al di là dell’incidenza delle chiusure imputabili all’emergenza sanitaria per il COVID-19, di cui l’ente impositore aveva già tenuto conto nella determinazione delle tariffe per l’anno di riferimento, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’irrilevanza delle denunce di inizio e cessazione di occupazione dell’immobile, dal momento che la licenza annuale di cui la contribuente era destinataria per l’esercizio dell’attività alberghiera precludeva la riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura, non potendo equipararsi l’inattività dell’azienda all’oggettiva inutilizzabilità dei locali.

4. All a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motiv i dedott i , il ricorso può trovare integrale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al n. 15145/2023R.G., proposto Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA), in persona del Sindaco pro tempore,autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 luglio 2023, n. 87, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Napoli, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell’impresa individuale corrente in [OSCURATO:PERSONA] (NA) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 9 gennaio 2023, n. 120/22/2023; [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 febbraio 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 9 gennaio 2023, n. 120/22/2023, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di pagamento n. 6051 del 7 agosto 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la TARI relativa all'anno 2020nella misura complessiva di € 10.208,00, in relazione a fabbricato alberghiero in [OSCURATO:PERSONA] (NA)alla [OSCURATO:PERSONA] di Rose n. 157, harigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (NA) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 14 luglio 2021, n. 8132/04/2021, con compensazione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso di determinare il periodo di occupazione della struttura alberghiera e, conseguentemente, la legittimità della pretesa impositiva per mq. 1086, dall’11aprile 2020 al 18 ottobre 2020 - sul rilievo che il tributo doveva essere commisurato all’utilizzo effettivo e potenziale dell’immobile nell’anno di riferimento, tenendo anche conto dell’incidenza delle restrizioni imposte dalla pandemia del “COVID-19”. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso è affidato adue motivi . 2. Con il primo motivo, si denuncia: «1)violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc e dell’art. 24 del d.lgs. 546/1992 – violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato – in relazione all’art. 360 n. 3 cpc.», per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado – nella prospettazione del ricorrente - « che fosse possibile mantenere il decisum del primo giudice, modificandone però la motivazione, con specifico riferimento alla domanda proposta dalla contribuente non già col ricorso introduttivo, bensì con la memoria depositata in giudizio in primo grado in data 24.4.21». 2.1 Il predetto motivo è fondato. 2.2 La censura attinge il passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui si argomenta che: «- che in sostanza la parte contribuente – impugnando l’avviso (cd. invito) di pagamento – ha domandato innanzitutto di tenersi conto, in relazione al periodo di imposta 2020, dell’effettivo utilizzo e della effettiva sussistenza di potenzialità di utilizzo; - che in particolare va osservato che si tratta di superficie a destinazione cd. Speciale alberghiera e ristorativa (cd. ricettiva), ove la potenzialità – richiesta dalla norma di produzione di rifiuto. [Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 641, primo periodo, della legge n. 147 del 2013)] - è strettamente connessa al suo potenziale utilizzo; - che in assenza di utilizzo ovvero di potenzialità di utilizzo viene a mancare il presupposto di imposta, non essendo da sola la struttura assolutamente inutilizzabile (neppure potenzialmente) suscettibile di produrre rifiuti». Secondo il ricorrente: «Trattasi di motivazione che contrasta con gli atti processuali, ed in particolare col contenuto del ricorso introduttivo, in cui, per motivi diversi, individuati nella stagionalità dell’attività, la contribuente aveva chiesto tenersi conto del fatto che la struttura, secondo la dichiarazione inoltrata in data 29.1.20, restava aperta per lo stesso anno dall’11.4.20 al 18.10.20», per cui, «insede di gravame, non poteva la stessa C.G.T. di secondo grado dare ingresso alla domanda della contribuente di riduzione del periodo tassabile, erroneamente ritenendola ricompresa in quella formulata in primo grado, posto che ci si trova di fronte ad una vera e propria mutatio libelli, ossia ad una domanda fondata su diverso petitume causa petendi, chiaramente desumibili dalla memoria depositata in data 24.4.21 dalla contribuente nel corso del giudizio di primo grado». 2.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850). In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi , sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitumo causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitumimmediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024, n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n.4625). 2.4 Nella specie, il giudice di appello non ha rispettato i l principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, decidendo su questione es tranea al thema decidendum delineato nel ricorso originario dalla stessa contribuente , la quale aveva censurato, nell’ordine (secondo la trascrizione fattane nel ricorso per cassazione secondo il canone dell’autosufficienza): «a) illegittimità dell’atto impugnato per mancanza dei presupposti impositivi e la violazione degli artt. 70, 71 e 72 di cui al dlgs 507/93 inerente all’accertamento e la riscossione; b) carenza di motivazione e violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/90; c) errata determinazione del periodo di imposizione; e) illegittima applicazione della tariffa». In definitiva, sulle premesse: « - che in sostanza si tratta di precisazione subordinata riguardo a domanda già introdotta- applicazione per il periodo di effettiva apertura ovvero, in subordine, per quello dichiarato adinizio anno; (...) - che in sostanza la parte contribuente - impugnando l'avviso (cd. invito) di pagamento- ha domandato innanzitutto di tenersi conto, in relazione al periodo di imposta 2020, dell'effettivo utilizzo e della effettiva sussistenza di potenzialità di utilizzo», e che «-che come è notorio il 2020 si presenta come un anno singolare per via della pandemia COVID, incidente specie sull'utilizzo e la potenzialità di utilizzo delle strutture ricettive, precludendonel'uso per larga parte dell'anno». In tal modo,il giudice di appello ha ancorato l a riduzione del periodo impositivo non al la stagionalità dell’attività alberghiera, ma ai « periodi di chiusura totale (cd. primo lockdown), delregime specie in Regione Campania del secondo lockdown e di chiusura necessitata per ragioni specifiche di insostenibilità economiche ed adeguamento struttura alle novità diadeguamento imposte dalla normativa Covid (come da motivazione espressa nelladichiarazione di chiusura dal 6 ottobre al Comune, cfr doc. 4, non avversata dal Comune), è dovuta la sola tassa per il periodo di effettivo utilizzo, ossia di apertura, nonché di potenziale utilizzo, non pr eclusa la potenzialità da impedimenti di fatto, quali quelli per necessario adeguamento (come nel caso) o anche di razionale e giustificata insostenibilità economica dei costi », pervenendo alla conclusione che «certamente la tassa è dovuta per il periodo in esame dal 1 luglio al 6 ottobre 2020; mentre non è dovuta dal 9 marzo 2020 al 4 maggio 2009 per preclusione assoluta (primo lockdown); non è dovuta successivamente ad ottobre per il cd. secondo lockdowncon preclusione limitativa della libertà di circolazione ed oggettiva insostenibilità economica», per cui «il deciso del giudice di primo grado di stabilire il maggior periodo di pagamentodella tassa per l'anno 2020 dall'11 aprile al 18 ottobre 2020, in assenza di appello della parte contribuente, va confermato per la più precisa ragione dell'assenza del presupposto di impostanei periodi di annualità esclusi». 2.5 Tuttavia, tale statuizione ha consolida to l a palese extrapetizione in cui la decisione di prime cure era incorsa , travalicando il petitumsostanziante l’impugnazione dell’avviso di pagamento secondo la prospettazione del ricorso originario. 3. Con il secondo motivo, si denuncia: «2)violazione di legge –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc – omissione di pronuncia - violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 641, 662 e 663 della l. 147/13 e dell’art. 33 del regolamento comunale per la disciplina della IUC (ora TARI) e dell’art. 19 del regolamento TARI approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.9.2020 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.», per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sulla questione della contestata stagionalità dell’attività svolta dalla contribuente, laddove si era dedotto che: «A supporto del proprio assunto l’Ufficio non aveva mancato di depositare in giudizio nella propria produzione di 1° grado (copia licenza n. 81 del 2000) documento da cui risulta inequivocabilmente l’annualità e non certo la stagionalità dell’esercizio alberghiero. Anche la Suprema Corte di Cassazione, come indicato nel punto 3 delle costituzioni ai primi giudici, ha affermato che se la licenza è annuale la tassazione sarà annuale. Nella specie, oltretutto, trova applicazione l’art. 1 commi 662 e 663 della legge 147/2013 e l’art. 33del regolamento comunale per la disciplina della IUC, ora Tari e in ultimo l’art. 19 del regolamento della tari approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 20.09.2020, di recepimento della legge nazionale che prevede riduzioni unicamente per le utenze non stabilmente attive e solo per le attività stagionali, con licenza amministrativa stagionale e con un periodo non superiore a 183 giorni. Il periodo indicati nella dichiarazione del 29.01.2020 prot. 790 va dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18.10.2020 gg. 191 abbondantemente superiore a gg. 183 per cui la tassazione va considerata per l’intero anno». 3.1 Il predetto motivo è fondato. 3.2 Ai fini della TARI (in relazione alla previsione dell’art. 1, commi 662 e 663, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale: «662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i Comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento»), la causa di esclusione dell'obbligo del tributo è integrata dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, condizioni che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente, e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo - com'è evidente - le prime ed il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile. Per cui, se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non è sufficiente la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi senza allegazione e prova della concreta inutilizzabilità della struttura alberghiera, atteso che, ai fini dell'esenzione, la società contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2016, n. 22756; Cass., Sez. 5^, 27 dicembre 2018, n. 33426; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16138). 3.3 Deve, poi, ritenersi preclusa la possibilità di addurre la stagionalità dell'attività in sede processuale, ove tale condizione non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14037; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2021, n. 12475; Cass., Sez. Trib., 17 maggio 2023, n. 13613). Pertanto, la pretesa alla commisurazione tariffaria del tributo ai giorni di effettiva occupazione dell’immobile, non ha ragion d’essere in difetto della suddetta denuncia, che è espressamente richiesta per usufruire della riduzione prevista per le «utenze non domestiche non stabilmente attive» (cioè, per periodi inferiori a 183 giorni nell’anno di riferimento ) ex art. 7, comma 3, del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (artt. 33 del regolamento comunale IUC e 19 del regolamento comunale TARI). 3.4 Ne consegue, al di là dell’incidenza delle chiusure imputabili all’emergenza sanitaria per il COVID-19, di cui l’ente impositore aveva già tenuto conto nella determinazione delle tariffe per l’anno di riferimento, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell’irrilevanza delle denunce di inizio e cessazione di occupazione dell’immobile, dal momento che la licenza annuale di cui la contribuente era destinataria per l’esercizio dell’attività alberghiera precludeva la riduzione della tassa in relazione ai periodi di chiusura, non potendo equipararsi l’inattività dell’azienda all’oggettiva inutilizzabilità dei locali. 4. All a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza dei motiv i dedott i , il ricorso può trovare integrale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla C
Sentenza Cassazione n. 20410/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris