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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 32134/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25925-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25925/2017 Cron.

Rep.

Ud. 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6481/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2016 R.G.N. 9736/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza n. 6481/2016 la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora qui rileva, confermando la sentenza del giudice di primo grado, condannava il datore di lavoro, Agenzia del demanio (di seguito Agenzia), al risarcimento del danno professionaleda demansionamentoin favore della lavoratrice, [OSCURATO:PERSONA], per il periodo ottobre -novembre 2006, danno commisurato al 50% della retribuzione percepita oltre interessilegali dalla maturazione al saldo.

Ritiene la Corte territoriale certo il ricorrere, nel caso di specie,di una ipotesi di danno professionale in quanto nel periodo innanzi indicato la lavoratrice è stata completamente privata delle proprie mansioni, dell’ufficio, della scrivania, del telefono e di qualsivoglia potere di coordinamento del personale gerarchicamente subordinato, senza che il comportamento dell’amministrazione potesse giustificarsi in ragione delle difficoltà organizzative sofferte acagione dell’imminente transito di numerosi dipendenti ad altre agenzie fiscali o ad altre amministrazioni.

Provata la sussistenza di un danno professionale (stante la completa inattività rispetto alle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestitadalla Iacoviello), esso veniva quantificato in via equitativanei termini innanzi indicati.

Propongono ricorso per cassazione Agenzia del demanio, Ministero dell’economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio, articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

Viene in primo luogo eccepitoil difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere la loro presenza in giudizio del tutto ultronea.

Quanto al merito della decisione, si lamenta il difetto di motivazione, sostenendo che essa può dirsi resa solo sul piano formale, atteso che la sentenza impugnata non valuta che l’Agenzia del demanio, in conseguenza dell’esercizio di opzione di moltissimi dipendenti, ai sensi del d.lgs. n. 173 del 2003, vedeva “in transito” verso altre Agenzie fiscali o altre amministrazioni gran parte del personale, sicché non aveva alcuna possibilità di adibire la dipendente a mansioni operative, con la conseguenza che nessun inadempimento è ad essa imputabile, di tal che è violato l’art. 1218 c.c.

1.1. Breviter deve rilevarsi che nell’originario ricorso ex art. 414 c.p.c. veniva chiesta la condanna anche del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che la domanda veniva accolta in primo grado solo nei termini innanzi esposti nei confronti dell’Agenzia del demanio, sicché non essendo stata impugnata la sentenza in appello quanto alla sussistenza di profili di responsabilità del Ministero e della Presidenza del Consiglio e di danni cagionati dalle condotte di costoro, sideve ritenere rigettata ogni domanda proposta dalla Iacoviello sotto tal profilo, come peraltro si evince da quanto il giudice di appelloscrive a pag. 4 della sentenza - “ il dovere di motivazione del giudice di appello resta sempre collegato ai motivi di impugnazione (…) ragion per cui ogni altra questione, non specificamente riproposta dalle parti in questa sede in via principale o incidentale, èormai coperta da giudicato (…) - e sul punto formatosi il giudicato.

1.2. Quanto alle ulteriori dogl ianze concernenti il difetto di motivazione, se ne deve affermare l’infondatezza, essendo stata resa in modo chiaro, seppur sintetico, la ratio decidendi della decisione.

Nella sentenza di appello, infatti, si precisa che la ricorrente ha subito un danno professionale essendo stata completamente deprivata negli anni 2005 - 2006 delle mansioni e dei compiti afferenti alla propria qualifica (“la Iacoviello venne completamente privata delle sue mansioni -quali che fossero - del suo ufficio, della scrivania, del telefono e del potere di coordinamento del personale gerarchicamente sottordinato non è giustificato dall’impasse in cui l’Amministrazione si trovava per le difficoltà organizzative e per l’impossibilità di creare una posizione ad hoc per i dipendenti nonancora trasferiti” - cfr. pag. 7).

Tale nucleo motivazionale è sufficiente, di modo che sotto tale profilo non è ravvisabile difetto alcuno di motivazione.

Costituisce insegnamento costante del giudice di legittimità cui il Collegio intende conformarsi quello secondo il quale, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del « minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilio risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. tra le tantissime, la recentissima Cass. n. 7990/2022,Rv. 664120 -01)

1.3. Quanto alla seconda doglianza contenuta nel motivo, ovvero la dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si osserva che l’impossibilità oggettiva per il datore di lavoro di provvedere alla collocazione della lavoratrice doveva essere specificamente allegata e provata nelle fasi di merito, senza che essa possa dedursi dalla genericamente riferita riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, necessitata dall’esercizio del diritto di opzione, secondo le previsioni del decreto lgs. n. 173 del 2003.

Di detta impossibilità l’Agenzia del demanio non ha offertonelle fasi di meritoné puntuale allegazione né prova .

2. Con il secondo motivo di ricorsosi lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e, conseguentemente, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c.

Si sostiene la carenza della motivazione della decisione resa in appello.

Si nega, in particolare, la sufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza del danno professionale.

Si lamenta, inoltre, che non sia stata fornita alcuna prova che la condotta dell’amministrazione sia ascrivibile a colpa della stessa, né alcuna prova di un danno alla professionalità della dipendente.

2.1. Il motivo per come formulato è inammissibile perché, ad onta della denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. e anche a prescindere dal canale di accesso indicato (comma 1, n. 3, dell’art.360 c.p.c.), in realtà sollecita soltanto una rivisitazione nel merito del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

Invero, può denunciarsi una violazione dell’art. 116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o – al contrario – abbia considerato come prove legali prove che tali non sono.

Nulla di tutto ciò è stato lamentato dalla ricorrente, cui –peraltro –non gioverebbe neppure il qualificare il motivo di ricorso come sostanzialmente volto a denunciare un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione frale parti, in ragione del rilievo che un motivo del genere sarebbe irritualmente dedotto, rispetto a quanto statuitoda Cass.

S.U. n. 8053/14.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., del pari si osserva, in conformità con il costante orientamento di questa Corte, che essa può essere dedotta solo qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censu rabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (si veda in tal senso, tra le tanti affermanti il principio, Sez. 3, n. 12971del 26/04/2022 , Rv. 664816 - 01 ).2.2.

Va ribadito, inoltre, quanto si è già detto al punto

1.1. rispetto alla sufficienza della motivazione,essendo essa rispettosa del “minimo costituzionale”.

2.3. Quanto alla dedotta inversione dell’onere della prova (cfr. art.2697 c.c.) si evidenzia che, dedotto l’inadempimento, incombeva sull’amministrazione, in applicazione delle normali regole di riparto, la prova o dell’adempimento o, ex art. 1218 c.c., della ascrivibilità dell’inadempimento a causa non imputabile al debitore.

2.4. Provato l’inadempimento, la Corte ha correttamente ritenuto provato in via presuntiva anche il danno.

Del resto, è consolidato l’orientamento nella giuris p rudenza di legittimità secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato, ai sensi dell'art.2729 c.c., anche attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 21 del 03/01/2019, Rv. 652445 -01).

Ebbene, tanto è accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di merito,proprio attraverso il ricorso alle presunzioni , ha ritenuto provato il danno (si rammenti peraltro che nel caso in esame il giudice di merito aveva accertato una completa deprivazione delle mansioni),che poi ha liquidato in via equitativa.

3. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

5. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrenti amministrazioni statali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia del demanio al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25925-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25925/2017 Cron. Rep. Ud. 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6481/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/11/2016 R.G.N. 9736/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza n. 6481/2016 la Corte di appello di Napoli, per quanto ancora qui rileva, confermando la sentenza del giudice di primo grado, condannava il datore di lavoro, Agenzia del demanio (di seguito Agenzia), al risarcimento del danno professionaleda demansionamentoin favore della lavoratrice, [OSCURATO:PERSONA], per il periodo ottobre -novembre 2006, danno commisurato al 50% della retribuzione percepita oltre interessilegali dalla maturazione al saldo. Ritiene la Corte territoriale certo il ricorrere, nel caso di specie,di una ipotesi di danno professionale in quanto nel periodo innanzi indicato la lavoratrice è stata completamente privata delle proprie mansioni, dell’ufficio, della scrivania, del telefono e di qualsivoglia potere di coordinamento del personale gerarchicamente subordinato, senza che il comportamento dell’amministrazione potesse giustificarsi in ragione delle difficoltà organizzative sofferte acagione dell’imminente transito di numerosi dipendenti ad altre agenzie fiscali o ad altre amministrazioni. Provata la sussistenza di un danno professionale (stante la completa inattività rispetto alle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestitadalla Iacoviello), esso veniva quantificato in via equitativanei termini innanzi indicati. Propongono ricorso per cassazione Agenzia del demanio, Ministero dell’economia e delle finanze e Presidenza del Consiglio, articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; la violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Viene in primo luogo eccepitoil difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere la loro presenza in giudizio del tutto ultronea. Quanto al merito della decisione, si lamenta il difetto di motivazione, sostenendo che essa può dirsi resa solo sul piano formale, atteso che la sentenza impugnata non valuta che l’Agenzia del demanio, in conseguenza dell’esercizio di opzione di moltissimi dipendenti, ai sensi del d.lgs. n. 173 del 2003, vedeva “in transito” verso altre Agenzie fiscali o altre amministrazioni gran parte del personale, sicché non aveva alcuna possibilità di adibire la dipendente a mansioni operative, con la conseguenza che nessun inadempimento è ad essa imputabile, di tal che è violato l’art. 1218 c.c. 1.1. Breviter deve rilevarsi che nell’originario ricorso ex art. 414 c.p.c. veniva chiesta la condanna anche del Ministero dell’economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma che la domanda veniva accolta in primo grado solo nei termini innanzi esposti nei confronti dell’Agenzia del demanio, sicché non essendo stata impugnata la sentenza in appello quanto alla sussistenza di profili di responsabilità del Ministero e della Presidenza del Consiglio e di danni cagionati dalle condotte di costoro, sideve ritenere rigettata ogni domanda proposta dalla Iacoviello sotto tal profilo, come peraltro si evince da quanto il giudice di appelloscrive a pag. 4 della sentenza - “ il dovere di motivazione del giudice di appello resta sempre collegato ai motivi di impugnazione (…) ragion per cui ogni altra questione, non specificamente riproposta dalle parti in questa sede in via principale o incidentale, èormai coperta da giudicato (…) - e sul punto formatosi il giudicato. 1.2. Quanto alle ulteriori dogl ianze concernenti il difetto di motivazione, se ne deve affermare l’infondatezza, essendo stata resa in modo chiaro, seppur sintetico, la ratio decidendi della decisione. Nella sentenza di appello, infatti, si precisa che la ricorrente ha subito un danno professionale essendo stata completamente deprivata negli anni 2005 - 2006 delle mansioni e dei compiti afferenti alla propria qualifica (“la Iacoviello venne completamente privata delle sue mansioni -quali che fossero - del suo ufficio, della scrivania, del telefono e del potere di coordinamento del personale gerarchicamente sottordinato non è giustificato dall’impasse in cui l’Amministrazione si trovava per le difficoltà organizzative e per l’impossibilità di creare una posizione ad hoc per i dipendenti nonancora trasferiti” - cfr. pag. 7). Tale nucleo motivazionale è sufficiente, di modo che sotto tale profilo non è ravvisabile difetto alcuno di motivazione. Costituisce insegnamento costante del giudice di legittimità cui il Collegio intende conformarsi quello secondo il quale, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del « minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilio risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. tra le tantissime, la recentissima Cass. n. 7990/2022,Rv. 664120 -01) 1.3. Quanto alla seconda doglianza contenuta nel motivo, ovvero la dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., si osserva che l’impossibilità oggettiva per il datore di lavoro di provvedere alla collocazione della lavoratrice doveva essere specificamente allegata e provata nelle fasi di merito, senza che essa possa dedursi dalla genericamente riferita riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, necessitata dall’esercizio del diritto di opzione, secondo le previsioni del decreto lgs. n. 173 del 2003. Di detta impossibilità l’Agenzia del demanio non ha offertonelle fasi di meritoné puntuale allegazione né prova . 2. Con il secondo motivo di ricorsosi lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e, conseguentemente, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. Si sostiene la carenza della motivazione della decisione resa in appello. Si nega, in particolare, la sufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza del danno professionale. Si lamenta, inoltre, che non sia stata fornita alcuna prova che la condotta dell’amministrazione sia ascrivibile a colpa della stessa, né alcuna prova di un danno alla professionalità della dipendente. 2.1. Il motivo per come formulato è inammissibile perché, ad onta della denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. e anche a prescindere dal canale di accesso indicato (comma 1, n. 3, dell’art.360 c.p.c.), in realtà sollecita soltanto una rivisitazione nel merito del materiale istruttorio, il che non è consentito in sede di legittimità. Invero, può denunciarsi una violazione dell’art. 116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o – al contrario – abbia considerato come prove legali prove che tali non sono. Nulla di tutto ciò è stato lamentato dalla ricorrente, cui –peraltro –non gioverebbe neppure il qualificare il motivo di ricorso come sostanzialmente volto a denunciare un omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione frale parti, in ragione del rilievo che un motivo del genere sarebbe irritualmente dedotto, rispetto a quanto statuitoda Cass. S.U. n. 8053/14. Quanto alla lamentata violazione dell’art. 115 c.p.c., del pari si osserva, in conformità con il costante orientamento di questa Corte, che essa può essere dedotta solo qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censu rabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (si veda in tal senso, tra le tanti affermanti il principio, Sez. 3, n. 12971del 26/04/2022 , Rv. 664816 - 01 ).2.2. Va ribadito, inoltre, quanto si è già detto al punto 1.1. rispetto alla sufficienza della motivazione,essendo essa rispettosa del “minimo costituzionale”. 2.3. Quanto alla dedotta inversione dell’onere della prova (cfr. art.2697 c.c.) si evidenzia che, dedotto l’inadempimento, incombeva sull’amministrazione, in applicazione delle normali regole di riparto, la prova o dell’adempimento o, ex art. 1218 c.c., della ascrivibilità dell’inadempimento a causa non imputabile al debitore. 2.4. Provato l’inadempimento, la Corte ha correttamente ritenuto provato in via presuntiva anche il danno. Del resto, è consolidato l’orientamento nella giuris p rudenza di legittimità secondo cui il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale può essere provato, ai sensi dell'art.2729 c.c., anche attraverso elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 21 del 03/01/2019, Rv. 652445 -01). Ebbene, tanto è accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di merito,proprio attraverso il ricorso alle presunzioni , ha ritenuto provato il danno (si rammenti peraltro che nel caso in esame il giudice di merito aveva accertato una completa deprivazione delle mansioni),che poi ha liquidato in via equitativa. 3. Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 5. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, essendo ricorrenti amministrazioni statali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia del demanio al pagamento delle spese di giudizio di legittimità in favore della controricorrent
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