CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10549/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del 23/10/2020 del Tribunale di Chieti - che, in esito a giudizio abbreviato (condizionato all'esame dell'imputato), ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di furto di una bicicletta (pluriaggravato dall'uso di violenza su cosa esposta alla pubblica fede) a lui contestato per non avere commesso il fatto -, e in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dichiarava lo stesso Fummo colpevole del reato di ricettazione della predetta bicicletta, così riqualificato il fatto oggetto della contestazione, condannando l'imputato alla pena, ritenuto il fatto di particolare tenuità, di tre mesi di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o l'apparenza della motivazione «sul punto». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di L'Aquila, riqualificando come ricettazione il fatto a lui originariamente contestato come furto, avrebbe violato il principio della correlazione tra accusa e sentenza e rappresenta, a tale proposito, come la predetta riqualificazione abbia concretamente pregiudicato l'esercizio del proprio diritto di difesa, atteso che le dichiarazioni da lui rese erano «finalizzate ad escludere la propria responsabilità per il reato inizialmente contestato e, soprattutto per le aggravanti» e che egli non «a[veva] avuto la concreta possibilità di difendersi in seguito alla trasformazione dei contenuti essenziali dell'addebito», anche perché il pubblico ministero, all'esito del giudizio di primo grado, non aveva chiesto di mutare la qualificazione giuridica del fatto ma la condanna dell'imputato per il reato di furto, sicché «non era prevedibile per il ricorrente, anche all'esito del processo, che l'accusa di furto, inizialmente formulata nei suoi confronti, potesse essere riqualificata in quella di ricettazione». Il ricorrente denuncia altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata al riguardo, per avere la Corte d'appello di L'Aquila motivato l'esclusione della violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sulla base della mera argomentazione che «nel capo di imputazione sono contestati tutti gli elementi fondamentali idonei (acquisizione del possesso di una bicicletta rubata a [OSCURATO:PERSONA]) a porre l'imputato nella condizione di difendersi dal reato di ricettazione»; motivazione che, secondo il ricorrente, «è lesiv[a] del diritto di difesa, in quanto non consente l'esercizio del controllo del ragionamento del giudicante e lo sviluppo del motivo di gravame in caso di errore da questi commesso». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.603 cod. proc. pen., nonché, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza o l'apparenza della motivazione «sul punto». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di L'Aquila abbia omesso di disporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, pur sussistendone, nella specie, i due presupposti di una sentenza di proscioglimento in primo grado e dell'appello del pubblico ministero per motivi attinenti alla prova dichiarativa, «tenuto conto che l'attendibilità della deposizione non può ritenersi [..] valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello». Inoltre, la stessa Corte d'appello di L'Aquila avrebbe «omesso di esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di [non] procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è proposto per due motivi manifestamente infondati. 2. Quanto al primo motivo, la giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare il principio - che questo Collegio, condividendolo, intende ribadire - secondo cui, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 255770-01, relativa a una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile il principio anche alla riqualificazione operata - come nel caso qui in esame - all'esito del giudizio di appello, in quanto l'imputato può difendersi dalla nuova imputazione in sede di legittimità; nello stesso senso, tra le tante: Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277404-01; Sez. 2, n. 18729 del 14/04/2016, Russo, Rv. 266758-01; Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Depau, Rv. 241446-01). La Corte di cassazione ha altresì chiarito - affermando un principio che, anche in questo caso, è condiviso dal Collegio - che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, giacché all'imputato è consentito di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093-01; in motivazione, la Corte ha altresì precisato che, nel caso di specie, non si poteva porre alcun problema in punto di prevedibilità e attuazione del contraddittorio, atteso che la diversa qualificazione giuridica, da reato tentato a consumato, era stata sollecitata dal pubblico ministero con i motivi di impugnazione). Alla luce di tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve ritenere la manifesta infondatezza del motivo, atteso che, posto che la Corte d'appello di L'Aquila ha idoneamente rilevato, con una motivazione che, ancorché succinta, appare sostanzialmente corretta, come nel capo d'imputazione, ancorché fosse enunciato il reato di furto, fossero comunque contestati gli elementi fondamentali idonei a porre il Fummo in condizione di difendersi dal fatto di ricettazione poi ritenuto dal giudice di appello - segnatamente, l'acquisizione del possesso di una bicicletta proveniente dal delitto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] -, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, la contestata riqualificazione non si può ritenere avere comportato alcuna violazione del diritto di difesa, atteso che il Fummo non solo poteva difendersi da essa in questa sede di legittimità ma che lo stesso atto di appello del pubblico ministero, come risulta dalla lettura di esso e della stessa sentenza impugnata, aveva introdotto nel giudizio anche la questione dell'eventuale riqualificazione giuridica del fatto come ricettazione, con la conseguenza che, anche nel giudizio di appello, risulta essere stato assicurato all'imputato il pieno diritto di interloquire rispetto alla predetta, non imprevedibile, riqualificazione. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di cassazione ha affermato il principio - al quale il Collegio, condividendolo, intende pure dare continuità - secondo cui, in tema di rinnovazione del dibattimento, il giudice d'appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado per effetto della diversa qualificazione giuridica del fatto non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ove la sua decisione si sia fondata sul medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza che vi sia stata una difforme valutazione della prova dichiarativa (Sez. 6, n. 12397 del 27/02/2018, Gagliano, Rv. 272545-01). Richiamato tale principio e rilevato che, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la Corte d'appello di L'Aquila ha in realtà motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiamando proprio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena ricordato (vedi la pag. 4, terzultimo capoverso, della sentenza impugnata), dalla lettura di tale sentenza risulta che la stessa Corte d'appello non ha operato alcuna difforme valutazione delle prove dichiarative rispetto a quella già operata dal Tribunale di Chieti - neppure il ricorrente ha del resto specificato quali prove dichiarative sarebbero state oggetto di una difforme valutazione e in che cosa essa sarebbe consistita - ma è pervenuta alla condanna sulla base del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado e senza apprezzare diversamente le prove dichiarative ma, semplicemente, per effetto di una diversa qualificazione giuridica del fatto. Ciò che, sulla scorta della citata giurisprudenza della Corte di cassazione, escludeva la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di disporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento