CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04440/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 luglio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, pronunciata il 7 giugno 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ripropongono pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); considerato che la Corte territoriale ha compiutamente evidenziato l'insussistenza di alcun nesso tra la pretesa fatta valere dall'imputato nei confronti del BENINI e l'impossessamento del cellulare della vittima (vedi pag. 2 della sentenza impugnata) e la conseguente riconoscibilità dell'elemento soggettivo del reato di rapina nei termini enucleati dalla giurisprudenza di legittimità; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del concorso in reato diverso da quello voluto di cui all'art.116 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il prevenuto, come ribadito dalla Corte territoriale, ha evidentemente partecipato alla condotta criminosa anche in qualità di concorrente morale, trattandosi del soggetto maggiormente interessato alla vicenda e avendo deciso di risolvere in questo modo la vertenza insorta con la persona offesa (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] Pre4