CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09372/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della perseguibilità d'ufficio del reato, con particolare riguardo alla sussistenza della destinazione del bene danneggiato a funzioni di pubblica utilità e quale pertinenza del luogo di culto e alla conseguente procedibilità d'ufficio della condotta è manifestamente infondato poiché ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1, cod. pen., assume rilievo la destinazione del bene danneggiato all'esercizio di un pubblico servizio e, quindi, la connotazione pubblicistica dell'attività cui lo stesso è destinato, essendo, invece, ininfluente che la proprietà appartenga a un soggetto di natura privatistica, che operi in regime di appalto o di concessione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 29538 del 15/06/2023 Ud. (dep. 07/07/2023 ) Rv. 284940 - 01) che nel caso in esame l'imputato ha danneggiato la porta d'ingresso di un centro della parrocchia che svolge funzioni di assistenza pubblica; che il secondo motivo è manifestamente infondato) poiché l'aggravante della destinazione del bene a pubblica utilità era correttamente contestata in punto di fatto e la difesa è stata messa nelle condizioni di espletare le proprie difese al riguardo ; che, nella specie, i giudici di secondo grado hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6