CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 aprile 2022
Cassazione n. 37728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato& il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . lette le 'conclusioni rassegnate dal. Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del' d.l. n. 137 del 2020, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa ii 2 aprile 2022, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento dei Questore di Roma del 17 marzo 2022, notificato all'interessato il 31 marzo 2022, che aveva imposto a [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al divieto dì accedere per cinque anni a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio di ogni categoria e grado dei campionati nazionali, delle partite della Nazionale italiana di calcio, dei tornei internazionali e deile amichevoli di ogni categoria, la prescrizione, per lo stesso arco temporale, di presentarsi presso gli uffici di P.G. in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra di calcio dell'A.S. Roma. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P., Perazzi, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa eccepisce il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'attualità del requisito della pericolosità, rilevando che il G.I.P. ha disatteso sbrigativamente e in maniera del tutto generica e.assertiva le osservazioni difensive sollevate sul punto, non tenendo conto del fatto che il precedente indicato dal Questore risale a 9 anni fa e che, in quell'occasione, il Prefetto di Firenze aveva annullato la prescrizione relativa all'obbligo di presentazione a seguito del ricorso gerarchico proposto dalla difesa. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è l'omessa motivazione in ordine aila durata del provvedimento e alla necessità e urgenza della sua adozione, non essendosi il G.I.P. confrontato con le censure esposte sul punto nella memoria difensiva depositata il 10 aprile 2022 alle ore 18.34, memoria nella quale era stato sottolineato che il fatto per cui si è proceduto era qualificabile in termini di particolare tenuità, posto che il fumogeno era stato acceso da Perazzi per festeggiare in modo folkloristico il gol della sua squadra del cuore, senza che vi sia stato pericolo per alcuno o danno per qualcosa. [OSCURATO:PERSONA] li ricorso è infondato. 1. Premesso che i due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre premettere, in via preliminare, che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza, n. 44273 del 27;10/2004, Rv. 229112), in sede di convalida dell'obbligo di presentazione dinanzi all'Ufficio di Polizia, il giudice non può limitarsi a un mero controllo formale, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è FgÌ intervenuta una condanna, la stissistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare rattribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore. In definitiva, come ribadito anche daila successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 22266 del 03/02/2016, Rv. 267146), il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'Autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta e attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), e investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida. È stato peraltro precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata che, anche in questa materia, il giudice della convalida può legittimamente avvalersi della motivazione per relationem, purché dia conto del percorso giustificativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento richiamato, non potendosi risolvere la motivazione in una aeritica recezione del provvedimento amministrativo. 2. Alla luce di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. E invero, pur se in maniera estremamente sintetica, il G.I.P. ha ritenuto sussistenti i presupposti per la convalida del provvedimento del Questore, nella parte relativa all'imposizione dell'obbligo di presentazione, condividendo le considerazioni esposte nell'ordine questorile, nel quale è stato evidenziato che Perazzi, in occasione della partita di calcio tra la Roma e il Torino del 28 novembre 2021, ha festeggiato in modo indebito il gol della squadra di casa, accendendo un fumogeno di colore rosso, che ha poi lanciato sulla pista di atletica antistante il settore della curva Sud che ospita i tifosi romanisti, condotta ques.ta ritenuta; in modo non illogico, espressiva della pericolosità di Perazzi, e ciò a prescindere dagli effetti concreti ricollegabili al lancio del fumogeno A ciò deve aggiungersi che il G.I.P. non ha ignorato la memoria trasmessa dalla difesa prima della convalida, ma ne ha dato conto, ritenendo "congetturali" le considerazioni esposte, alla luce del "precedente specifico" a carico del ricorrente, gravato in passato da altro e analogo provvedimento inibitorio. Rispetto a tale profilo, idoneo a giustificare non solo il giudizio sulla pericolosità di Perazzi, ma anche la maggiore durata • della prescrizione, occorre evidenziare che l'aifegazione difensiva circa il parziale accoglimento del ricorso gerarchico proposto dai ricorrente avverso il cd. "daspo" del Questore di Firenze del 4 maggio 2013 non vale a inficiare la valutazione di pericolosità di Perazzi, ove si consideri che, nell'annullare le prescrizioni relative all'obbligo di presentazione, il Prefetto di Firenze, nel decreto del 5 settembre 2013, non ha sconfessato il provvedimento impugnato, che era appunto quéllo del Questore di Firenze del 4 maggio 2013, ma ne ha solo ridimensionato la portata, tanto è vero che è stato comunque confermato dal Prefetto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive imposto a Perazzi per tre anni, non potendosi peraltro sottacere che in quei caso l'iniziativa questorile fu adottata perché il ricorrente, in occasione della partita di calcio tra Fiorentina e Roma disputata nel capoluogo toscano il 4 maggio 2013, fu sorpreso presso lo stadio "[OSCURATO:PERSONA]" mentre era nel possesso di un candelotto fumogeno tipo "torcia illuminante", condotta questa che, correlata a quella che ha dato origine al successivo "daspo" adottato dal Questore di Roma, vale a delineare la personalità di Perazzi in senso negativo, essendosi egli dimostrato incline, in occasione delle manifestazioni sportive, a tenere una determinata tipologia di condotte non consentite perché pericolose. Non vi è dunque spazio per raccoglimento delle censure difensive, che, invero, a fronte di un percorso argorrientativo non illogico, pur nella sua estrema sintesi, prospettano; in termini non adeguatamente specifici, differenti valutazioni di merito che, neirambito dei giudizio di legittimità, non possono trovare ingresso. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell'interesse di Perazzi deve essere pertanto rigettato, con onere per il ricorrente, ex art. 616 cod, proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. • Rigetta il ricors