CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 agosto 2025
Cassazione n. 41282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto due motivi di doglianza deducendo: -violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità; -violazione di legge con riferimento all'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto che il primo motivo non è manifestamente infondato ma il relativo esame è precluso essendo intervenuta estinzione del reato ascritto all'imputato per decorrenza del termine di prescrizioneiche va dichiarata in questa sede. Dalla ricostruzione fattuale contenuta nelle sentenze di merito emerge che la ricezione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'assegno indicato in imputazione come di provenienza delittuosa, è avvenuta D epoca] in epoca anteriore e prossima al 7 agosto 2025, sicchè - considerato che non è contestata recidiva e tenuto conto delle intervenute cause interruttive, nonché della assenza di cause sospensive ex lege- il termine massimo di anni 10 ( 8 + 1/4) è maturato in data 6 agosto 2025. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 4 novembre