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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05508/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27698/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le conver genti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, con argomentazioni che ricostruiscono il trasporto da parte del ricorrente di gr. 23 di cocaina (prelevata da una cabina nell'ambito di una or ganizzazione funzionale alla circolazione della sostanza per cederla) dai quali, stante il principio attivo, sono ricavabili 122 dosi medie, e senza che nel ricorso siano evidenziane manifeste illo gicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] cp4anzo [OSCURATO:PERSONA] ì [OSCURATO:PERSONA] C-ANC t EFa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 27698/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché concerne le conver genti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito, sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza, con argomentazioni che ricostruiscono il trasporto da parte del ricorrente di gr. 23 di cocaina (prelevata da una cabina nell'ambito di una or ganizzazione funzionale alla circolazione della sostanza per cederla) dai quali, stante il principio attivo, sono ricavabili 122 dosi medie, e senza che nel ricorso siano evidenziane manifeste illo gicità nel ragionamento che regge la sentenza impugnata. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] cp4anzo [OSCURATO:PERSONA] ì [OSCURATO:PERSONA] C-ANC t EFa
Sentenza Cassazione n. 05508/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris