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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1989

Cassazione n. 40032/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all'art. 455 cod. pen. (capo A); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla .sussistenza dell'elemento soggettivo e alla omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.457 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, invero, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Appare, infatti, pienamente provata la consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle banconote da lui utilizzate, aventi lo stesso numero di serie, indicativo della medesima provenienza delle stesse, e maliziosamente consegnate assieme a banconote autentiche al fine di rendere più complessa la verifica della loro falsità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all'art. 455 cod. pen. (capo A); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla .sussistenza dell'elemento soggettivo e alla omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art.457 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La Corte territoriale, invero, ha correttamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Appare, infatti, pienamente provata la consapevolezza da parte dell'imputato della falsità delle banconote da lui utilizzate, aventi lo stesso numero di serie, indicativo della medesima provenienza delle stesse, e maliziosamente consegnate assieme a banconote autentiche al fine di rendere più complessa la verifica della loro falsità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 40032/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris