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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11519/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della Corte di appello di Firenze; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 aprile 2021, nella parte in cui, confermandone la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, gli ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Secondo l'addebito, fermato da agenti di polizia mentre era alla guida di un'autovettura ed invitato a sottoporsi alla prova dell'etilornetro, egli vi si sottraeva, ripartendo in macchina ad alta velocità e dirigendosi contro uno di costoro, che riusciva ad evitare l'impatto scansandosi repentinamente.

2. Egli censura l'anzidetta statuizione sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione.

La Corte d'appello, infatti, l'ha giustificata in ragione della «gravità del fatto in relazione alla entità del pericolo cagionato all'incolumità dei pubblici ufficiali».

Egli sostiene, per contro, che tale motivazione violi il dovere di valutazione complessiva, a tal fine, dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., ed altresì che, in particolare, la sentenza abbia omesso di considerare il notevole lasso di tempo tra i fatti e la decisione (pari a circa sette anni), nonché la sostanziale assenza di verificazione di un pericolo per l'incolumità degli agenti di polizia, non risultando dimostrato ch'egli viaggiasse a velocità elevata.

3. La difesa ricorrente ha depositato memoria conclusiva scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso si limita all'enunciazione della doglianza, non sorretta da alcun rilievo mirato.

Il motivo, pertanto, è inammissibile per aspecificità.

5. Merita di essere accolta, invece, la censura riguardante il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Sul punto, la motivazione della sentenza - che effettivamente si esaurisce nella frase dianzi riportata - si rivela una pura clausola di stile, non spiegando perché la gravità del fatto di reato (obiettivamente non elevatissima rispetto ad altre fattispecie, quanto meno in termini di pena edittale) ed il pericolo cui sono state esposte le persone offese siano tali da condurre ad una prognosi negativa di astensione dell'imputato, in avvenire, dalla commissione di ulteriori delitti.

Per questa parte, dunque, si rende necessario un supplemento di motivazione.

6. La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata esclusivamente su tale specifico punto, con rinvio al giudice di merito per le sue determinazioni.

Nel resto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, dovendo conseguentemente essere dichiarate irrevocabili le statuizioni relative alla colpevolezza dell'imputato ed alla misura della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione della responsabilità.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della Corte di appello di Firenze; letto il ricorso, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 12 aprile 2021, nella parte in cui, confermandone la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, gli ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Secondo l'addebito, fermato da agenti di polizia mentre era alla guida di un'autovettura ed invitato a sottoporsi alla prova dell'etilornetro, egli vi si sottraeva, ripartendo in macchina ad alta velocità e dirigendosi contro uno di costoro, che riusciva ad evitare l'impatto scansandosi repentinamente. 2. Egli censura l'anzidetta statuizione sotto il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione. La Corte d'appello, infatti, l'ha giustificata in ragione della «gravità del fatto in relazione alla entità del pericolo cagionato all'incolumità dei pubblici ufficiali». Egli sostiene, per contro, che tale motivazione violi il dovere di valutazione complessiva, a tal fine, dei parametri di cui all'art. 133, cod. pen., ed altresì che, in particolare, la sentenza abbia omesso di considerare il notevole lasso di tempo tra i fatti e la decisione (pari a circa sette anni), nonché la sostanziale assenza di verificazione di un pericolo per l'incolumità degli agenti di polizia, non risultando dimostrato ch'egli viaggiasse a velocità elevata. 3. La difesa ricorrente ha depositato memoria conclusiva scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso si limita all'enunciazione della doglianza, non sorretta da alcun rilievo mirato. Il motivo, pertanto, è inammissibile per aspecificità. 5. Merita di essere accolta, invece, la censura riguardante il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Sul punto, la motivazione della sentenza - che effettivamente si esaurisce nella frase dianzi riportata - si rivela una pura clausola di stile, non spiegando perché la gravità del fatto di reato (obiettivamente non elevatissima rispetto ad altre fattispecie, quanto meno in termini di pena edittale) ed il pericolo cui sono state esposte le persone offese siano tali da condurre ad una prognosi negativa di astensione dell'imputato, in avvenire, dalla commissione di ulteriori delitti. Per questa parte, dunque, si rende necessario un supplemento di motivazione. 6. La sentenza impugnata dev'essere perciò annullata esclusivamente su tale specifico punto, con rinvio al giudice di merito per le sue determinazioni. Nel resto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, dovendo conseguentemente essere dichiarate irrevocabili le statuizioni relative alla colpevolezza dell'imputato ed alla misura della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l'affermazione della responsabilità. Così deciso in
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