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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23137/2026

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tae difesa ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FriuliVenezia Giulia n. 160/2020 depositata il 16/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso depositato in data 01.10.2015 il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Triestel’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva operato una nuovaNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026determinazione di classamento e rendita catastale degli immobili di suaproprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] (TS).Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 161/2017depositata il 13.06.2017 di rigetto del ricorso.2.

L’appello proposto dal contribuente veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del [OSCURATO:PERSONA] con la qualeveniva accolto il ricorso, con annullamento dell’avviso di accertamento ecompensazione delle spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia n. 160/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del [OSCURATO:PERSONA] in data 14 settembre 2020, depositata ilgiorno 16 dicembre 2020, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso.4.

Il contribuente non si è costituito in giudizio, rimanendo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 11 del D.L n. 70 del 1998 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per non aver i giudici regionalicorrettamente “interpretato ed applicato il quadro normativo che regola ilclassamento degli immobili, avallando le considerazioni e doglianzesollevate dall’appellante, che erano state già disattese dai giudici di primecure”.1.1 Con tale mezzo di impugnazione, la difesa erariale censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui aveva escluso la congruenza e correttezzadella categoria attribuita dall’Ufficio, “non in applicazione del principio dicomparazione tra l’unità oggetto di accertamento e l’unità di riferimento,scelta come unità tipo per l’attribuzione di specifici dati di classamento,bensì basandosi su una valutazione di carattere generale”.

Parte ricorrentesi duole, quindi, di quanto statuito dai giudici della CTR in ordine al difettodi motivazione dell’atto impugnato, che non sarebbe per i giudici regionali“nemmeno aderente al dettato di legge”.Numero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026Invero, si censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbeapplicato correttamente il quadro normativo di riferimento in tema diclassificazione degli immobili in ragione delle peculiarità della vicenda inesame.2.

Il ricorso è fondato.2.1.

Va premesso che in tema di classamento di immobili, l'attribuzionedella rendita catastale mediante procedura cd.

DOCFA si distingue dalriclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di proceduracollaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversavalutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso,invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini dicongruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, lamotivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementidi discontinuità che legittimano la variazione (cfr. Cass. n. 24667/2022;Cass n. 30166 del 20/11/2019).Invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativadel contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez.6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n.12777; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018).E’ stato affermato inoltre che il giudice del merito, dovendo verificare se lacategoria, la classe e la rendita attribuite all'immobile risultino adeguatesecondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre taleprova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dalcontribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto acarico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., 20 giugno2013, n. 15495; Cass., 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., 18 maggio 2021,n. 13341; Cass., Sez. 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2024, n. 16569;Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29811).Diversamente ragionando, si incorre in una palese confusione tra la“motivazione” dell’avviso di accertamento (oggetto di censura ab origine),che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementidi fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita aldocumento, quale mezzo da far valere nel processo.

Questa distinzione trapiano della motivazione e piano della prova trova conferma normativanell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testonovellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce,sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato ol’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazionedei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventualeprocesso a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini:Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016).Numero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/20262.2.

Ciò premesso, occorre tener presente quanto espressamente previstodall’art. 11 del D. L. 70 del 1988 rubricato “Effettuazione classamentocatasto urbano”: “1.

Il classamento delle unita' immobiliari urbane per lequali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto delPresidente della Repubblica, e' stata redatta su scheda conforme aRepubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 modello approvato anteriormentealla data di entrata in vigore del decreto, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 853 legge , puo' essere effettuato anchesenza visita 17 febbraio 1985, n. 17 sopralluogo, salvo successiveverifiche, con riferimento ad unita' gia' censite aventi analoghecaratteristiche.

2. Il classamento delle unita' immobiliari urbane site inzone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data delclassamento stesso non e' stato integrato a norma dell'articolo 64 delregolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1dicembre 1949, n. 1142 può essere effettuato anche per comparazionecon il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o dialtro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristichesocio economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotatoche il classamento e' stato effettuato per comparazione, con l'indicazionedella zona censuaria o del comune di riferimento.

3. Gli uffici tecnicierariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati,possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale.La notificazione e' eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento,con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha ildomicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni dell'articolo 4;commi terzo e quarto, 7, 8 e 12 ultimo comma, della legge 20 novembre1982, n. 890.

Le notificazioni possono essere altresi' eseguite presso glistessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelleNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cuil'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante”.Nella fattispecie in esame - come peraltro già rilevato dai giudici di primogrado-, l’assenza nel quadro di qualificazione del comune di [OSCURATO:PERSONA] categoria A/1 aveva comportato l’applicazione del comma 2 dell’art.11 citato, ove si prevede espressamente che il classamento delle unitàimmobiliari urbane site in zone censuarie o in comune nei quali il quadrodi tariffa alla data del classamento non si stato integrato nel rispetto delladisciplina vigente possa essere effettuato per comparazione con il quadrodi tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comunedella medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socioeconomiche e di tipologia edilizia.3.

Pertanto, va accolto il motivo di ricorso che addita come erronea laparte della sentenza impugnata nella quale si taccia come illegittima “lacd. parificazione con altri e non descritti immobili in altro comune”,quando tale operazione trova il proprio fondamento nel cennato secondocomma dell’art. 11 D.L. 70/1988 e, quindi, in una specifica previsionenormativa la cui effettiva portata non è stata adeguatamente valutata daigiudici di merito.Appare, pervero, erroneo il ragionamento dei giudici regionali i qualihanno ritenuto l’avviso impugnato non aderente ai dettami di leggequando nel caso in esame l’applicazione dell’art. 11 citato è la direttaconseguenza dell’assenza dell’istituzione della specifica classe da parte delcomune di [OSCURATO:PERSONA] che legittima l’operazione di parificazione comespecificata nella motivazione dell’atto impugnato.Peraltro, come correttamente denunciato nel ricorso, a differenza diquanto statuito nella sentenza di secondo grado, se fosse stata possibile lacomparazione con ville presenti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] non visarebbero state le condizioni per applicare la procedura di parificazionedelle tariffe prevista dall’art. 11 del D.L. 70/1988 e ciò sul rilievo che nonNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026è stato oggetto di contestazione (in difetto della costituzione in giudiziodel controricorrente) la circostanza che le abitazioni di lusso sorte direcente nel borgo turistico di [OSCURATO:PERSONA] costituivano “un’anomalia”rispetto alle unità immobiliari del comune interessato.4.

Ne discende che la fondatezza del motivo nella parte in cui si contestache i giudici di appello hanno ritenuto non soddisfatto l’onere dimotivazione dell’atto ed erroneamente indicato il quadro normativo diriferimento, laddove il citato art. 11 rappresenta l’antecedente logico-giuridico sul quale si basa la motivazione dell’accertamento effettuato.4.1.

Pertanto in accoglimento dell’unico motivo di ricorso va cassata lasentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, provvederà anchealla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] che in diversacomposizione provvederà anche alla liquidazione delle spese di questogrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tae difesa ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del FriuliVenezia Giulia n. 160/2020 depositata il 16/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso depositato in data 01.10.2015 il sig. [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Triestel’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva operato una nuovaNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026determinazione di classamento e rendita catastale degli immobili di suaproprietà siti in [OSCURATO:PERSONA] (TS).Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 161/2017depositata il 13.06.2017 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dal contribuente veniva definito con sentenza dellaCommissione Tributaria Regionale del [OSCURATO:PERSONA] con la qualeveniva accolto il ricorso, con annullamento dell’avviso di accertamento ecompensazione delle spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] la pronuncia n. 160/2020 emessa dalla Commissione TributariaRegionale del [OSCURATO:PERSONA] in data 14 settembre 2020, depositata ilgiorno 16 dicembre 2020, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso.4. Il contribuente non si è costituito in giudizio, rimanendo intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dell’art. 11 del D.L n. 70 del 1998 in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per non aver i giudici regionalicorrettamente “interpretato ed applicato il quadro normativo che regola ilclassamento degli immobili, avallando le considerazioni e doglianzesollevate dall’appellante, che erano state già disattese dai giudici di primecure”.1.1 Con tale mezzo di impugnazione, la difesa erariale censura la sentenzaimpugnata nella parte in cui aveva escluso la congruenza e correttezzadella categoria attribuita dall’Ufficio, “non in applicazione del principio dicomparazione tra l’unità oggetto di accertamento e l’unità di riferimento,scelta come unità tipo per l’attribuzione di specifici dati di classamento,bensì basandosi su una valutazione di carattere generale”. Parte ricorrentesi duole, quindi, di quanto statuito dai giudici della CTR in ordine al difettodi motivazione dell’atto impugnato, che non sarebbe per i giudici regionali“nemmeno aderente al dettato di legge”.Numero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026Invero, si censura la sentenza gravata nella parte in cui non avrebbeapplicato correttamente il quadro normativo di riferimento in tema diclassificazione degli immobili in ragione delle peculiarità della vicenda inesame.2. Il ricorso è fondato.2.1. Va premesso che in tema di classamento di immobili, l'attribuzionedella rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dalriclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di proceduracollaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con lamera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando glielementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio el'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversavalutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso,invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini dicongruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, lamotivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementidi discontinuità che legittimano la variazione (cfr. Cass. n. 24667/2022;Cass n. 30166 del 20/11/2019).Invero nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativadel contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema diclassamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastaleavvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazionedel relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivie della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra larendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (in tal senso: Cass., Sez.6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n.12777; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018).E’ stato affermato inoltre che il giudice del merito, dovendo verificare se lacategoria, la classe e la rendita attribuite all'immobile risultino adeguatesecondo i dati presenti nella motivazione dell'atto, non può trarre taleprova positiva dall'insuccesso dell'onere probatorio assunto dalcontribuente, in difetto dell'assolvimento dell'onere della prova posto acarico dell'amministrazione finanziaria (tra le tante: Cass., 20 giugno2013, n. 15495; Cass., 11 maggio 2020, n. 8724; Cass., 18 maggio 2021,n. 13341; Cass., Sez. 27 luglio 2022, n. 23535; Cass., Sez. Trib., 10maggio 2023, n. 12747; Cass., Sez. Trib., 13 giugno 2024, n. 16569;Cass., Sez. Trib., 19 novembre 2024, n. 29811).Diversamente ragionando, si incorre in una palese confusione tra la“motivazione” dell’avviso di accertamento (oggetto di censura ab origine),che è finalizzata alla conoscenza da parte del contribuente degli elementidi fatto e delle ragioni di diritto della pretesa impositiva, e la “prova” dellapretesa impositiva (o della sua infondatezza), che va riferita aldocumento, quale mezzo da far valere nel processo. Questa distinzione trapiano della motivazione e piano della prova trova conferma normativanell’art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (nel testonovellato dall’art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n.219), che, mentre richiede l’allegazione dell’atto a cui l’avviso si riferisce,sempre che non sia già stato portato a conoscenza dall’interessato ol’avviso ne riproduca il contenuto essenziale, prevede soltanto l’indicazionedei mezzi di prova, che potranno essere prodotti o acquisiti nell’eventualeprocesso a seguito dell’impugnazione dell’atto impositivo (in termini:Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8016).Numero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/20262.2. Ciò premesso, occorre tener presente quanto espressamente previstodall’art. 11 del D. L. 70 del 1988 rubricato “Effettuazione classamentocatasto urbano”: “1. Il classamento delle unita' immobiliari urbane per lequali la dichiarazione di cui all'articolo 56 del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto delPresidente della Repubblica, e' stata redatta su scheda conforme aRepubblica 1 dicembre 1949, n. 1142 modello approvato anteriormentealla data di entrata in vigore del decreto, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 dicembre 1984, n. 853 legge , puo' essere effettuato anchesenza visita 17 febbraio 1985, n. 17 sopralluogo, salvo successiveverifiche, con riferimento ad unita' gia' censite aventi analoghecaratteristiche. 2. Il classamento delle unita' immobiliari urbane site inzone censuarie o in comuni nei quali il quadro di tariffa alla data delclassamento stesso non e' stato integrato a norma dell'articolo 64 delregolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1dicembre 1949, n. 1142 può essere effettuato anche per comparazionecon il quadro di tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o dialtro comune della medesima provincia che abbia analoghe caratteristichesocio economiche e di tipologia edilizia; negli atti deve essere annotatoche il classamento e' stato effettuato per comparazione, con l'indicazionedella zona censuaria o del comune di riferimento. 3. Gli uffici tecnicierariali, avvalendosi eventualmente dei propri sistemi di elaborazione dati,possono provvedere alle notificazioni anche a mezzo del servizio postale.La notificazione e' eseguita con raccomandata, con avviso di ricevimento,con tassa di spedizione a carico, nel luogo ove il destinatario ha ildomicilio fiscale o la residenza; si applicano le disposizioni dell'articolo 4;commi terzo e quarto, 7, 8 e 12 ultimo comma, della legge 20 novembre1982, n. 890. Le notificazioni possono essere altresi' eseguite presso glistessi uffici a cura di funzionari all'uopo delegati, mediante consegna nelleNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026mani del dichiarante o del soggetto titolare di diritti reali sull'immobile cuil'atto si riferisce o di un suo legale rappresentante”.Nella fattispecie in esame - come peraltro già rilevato dai giudici di primogrado-, l’assenza nel quadro di qualificazione del comune di [OSCURATO:PERSONA] categoria A/1 aveva comportato l’applicazione del comma 2 dell’art.11 citato, ove si prevede espressamente che il classamento delle unitàimmobiliari urbane site in zone censuarie o in comune nei quali il quadrodi tariffa alla data del classamento non si stato integrato nel rispetto delladisciplina vigente possa essere effettuato per comparazione con il quadrodi tariffa di altra zona censuaria del medesimo comune o di altro comunedella medesima provincia che abbia analoghe caratteristiche socioeconomiche e di tipologia edilizia.3. Pertanto, va accolto il motivo di ricorso che addita come erronea laparte della sentenza impugnata nella quale si taccia come illegittima “lacd. parificazione con altri e non descritti immobili in altro comune”,quando tale operazione trova il proprio fondamento nel cennato secondocomma dell’art. 11 D.L. 70/1988 e, quindi, in una specifica previsionenormativa la cui effettiva portata non è stata adeguatamente valutata daigiudici di merito.Appare, pervero, erroneo il ragionamento dei giudici regionali i qualihanno ritenuto l’avviso impugnato non aderente ai dettami di leggequando nel caso in esame l’applicazione dell’art. 11 citato è la direttaconseguenza dell’assenza dell’istituzione della specifica classe da parte delcomune di [OSCURATO:PERSONA] che legittima l’operazione di parificazione comespecificata nella motivazione dell’atto impugnato.Peraltro, come correttamente denunciato nel ricorso, a differenza diquanto statuito nella sentenza di secondo grado, se fosse stata possibile lacomparazione con ville presenti nel comune di [OSCURATO:PERSONA] non visarebbero state le condizioni per applicare la procedura di parificazionedelle tariffe prevista dall’art. 11 del D.L. 70/1988 e ciò sul rilievo che nonNumero registro generale 12995/2021Numero sezionale 5079/2026Numero di raccolta generale 23137/2026Data pubblicazione 13/07/2026è stato oggetto di contestazione (in difetto della costituzione in giudiziodel controricorrente) la circostanza che le abitazioni di lusso sorte direcente nel borgo turistico di [OSCURATO:PERSONA] costituivano “un’anomalia”rispetto alle unità immobiliari del comune interessato.4. Ne discende che la fondatezza del motivo nella parte in cui si contestache i giudici di appello hanno ritenuto non soddisfatto l’onere dimotivazione dell’atto ed erroneamente indicato il quadro normativo diriferimento, laddove il citato art. 11 rappresenta l’antecedente logico-giuridico sul quale si basa la motivazione dell’accertamento effettuato.4.1. Pertanto in accoglimento dell’unico motivo di ricorso va cassata lasentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, provvederà anchealla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di II grado del [OSCURATO:PERSONA] che in diversacomposizione provvederà anche alla liquidazione delle spese di questogrado di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il Presidente
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