CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 3 maggio 2022, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 6 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 648 cod. pen, riqualificandolo nell'ipotesi prevista al comma primo, e di conseguenza rideterminando la pena inflitta dal tribunale. Rilevato che il ricorrente ha depositato una memoria; Rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che censura la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648, comma primo, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice ha logicamente escluso la particolare tenuità della ricettazione sulla base del valore non lieve del veicolo ricettato, elemento con tutta evidenza di per sé sufficiente a fondare il diniego dell'attenuante; Considerato che anche la doglianza presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che invoca l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il reato non risulta ancora prescritto, alla luce del doppio aumento nella misura pari a due terzi del termine di prescrizione, il primo ai fini del computo del termine ordinario ex art. 157 cod. pen., il secondo di quello massimo ex art. 161 cod. pen. per effetto della più grave recidiva contestata e applicata dai giudici di merito, con superamento delle argomentazione contenute nella memoria; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione, nel IVO complesso, deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]