CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 16777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
18 ORDINANZA sul ricorso 10195/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.175, presso la [OSCURATO:PERSONA] della suddetta società, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona de r legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Mazzini n. 145 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6337/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Sez. I- RG 10195/2018 - camera di consiglio 22.3.2022 1 depositata il 09/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con citazione notificata il 25 luglio 2014 [OSCURATO:SOCIETA]. ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo di aver emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] un assegno di traenza non trasferibile per l'importo di euro 6.000,00, incassato presso la convenuta, quale banca negoziatrice, da un soggetto diverso dal beneficiario indicato nel titolo. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] questa è stata condannata al pagamento della somma di euro 6.000,00, oltre rivalutazione e interessi. 2. — In sede di gravame la sentenza di primo grado è stata confermata. La Corte di appello di Roma ha anzitutto ritenuto che chi paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario risponda del pagamento, e ciò a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa di tale soggetto nell'errata identificazione del prenditore. Ha poi affermato che l'avvenuta spedizione dell'assegno a mezzo del servizio postale, ma senza l'adozione di particolari cautele (come ad esempio l'uso del servizio di posta assicurata) risultava essere circostanza del tutto irrilevante, giacché una tale condotta non si pone il rapporto di efficienza causale con l'evento, ossia l'avvenuto pagamento, con effetti non liberatori, da parte della banca negoziatrice, a un soggetto diverso dall'intestatario del titolo. 3. — Ricorre per cassazione, con tre motivi, Poste italiane. Resiste con controricorso UNIPOLSAI. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione Sez. I - RG 10195/2018 camera di consiglio 22.3.2022 2 dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in riferimento all'art. 1218 c.c. e il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Assume la ricorrente che la fonte della responsabilità della banca negoziatrice trae origine dall'obbligo legale di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore effettivo e che nella materia non trova deroga la disciplina generale che governa l'imputazione della responsabilità del debitore in base al criterio della colpa. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992 c.c., in relazione alla diligenza osservata da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione del pagamento, nonché il conseguente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che la diligenza della ricorrente era stata provata attraverso i documenti prodotti, i quali dimostravano che l'operatore di sportello aveva effettuato il versamento solo dopo aver svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e circa la reale identità del soggetto che aveva presentato all'incasso il medesimo. Viene spiegato che l'imputabilità dell'inadempimento non può prescindere dalla valutazione della condotta posta in essere dalla banca girataria per l'incasso, alla stregua del criterio di diligenza di cui all'art. 1176 c.c.. Col terzo mezzo è lamentata la violazione e falsa applicazione dell'art. 83 d.p.r. n. 156/1973 e del d.m. n. 26 febbraio 2004, in riferimento all'art. 1227, comma 1, c.c.. Si sostiene, al riguardo, che la spedizione del titolo a mezzo di corrispondenza assicurata avrebbe costituito un comportamento diligente da parte dell'odierna controricorrente: una forma di cautela diretta a evitare, o quantomeno a contenere, il pregiudizio occorso; per contro era pacifico che il titolo era stato inviato per posta ordinaria. 2. — I motivi di ricorso sono fondati. Le due affermazioni in diritto che si sono riassunte, e che sono Sez. I - RG 10195/2018 camera di consiglio 22.3.2022 3 contenute nella sentenza impugnata, sono entrambe erronee. Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno anzitutto affermato, in conformità di un indirizzo, non pacifico, tracciato dalla risalente Cass.9 luglio 1968, n. 2360, che la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. U. 21 maggio 2018, n. 12477). Sempre le Sezioni Unite hanno enunciato il principio per cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769; in senso conforme, Cass. 16 novembre 2020, n. 25873). 3. — La sentenza impugnata è dunque cassata. La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I - RG 10195/2018 camera di consiglio 22.3.2022 4 accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 22 ma