CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 29997/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 15 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, in parziale accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 2 febbraio 2015, dalla Corte di appello di L'Aquila e, in data 21 dicembre 2017 e 15 luglio 2019, dalla Corte di appello di Ancona, determinando la pena complessiva in anni dieci di reclusione ed C 42.500 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione di legge, in quanto nel determinare l'aumento di pena per il reato giudicato dalla sentenza 21 dicembre 2017 della Corte di appello di Ancona non si era tenuto conto della diminuzione di pena per il rito abbreviato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] L'unico motivo di ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. La difesa ha censurato la determinazione dell'aumento di pena per il reato così detto satellite giudicato con sentenza 21 dicembre 2017 della Corte di appello di Ancona, non risultando applicata la diminuzione di pena per la scelta del rito abbreviato, all'esito del quale era stata pronunciata la condanna. L'ordinanza impugnata si è limitata a indicare l'aumento di pena ritenuto congruo (anni uno e mesi otto di reclusione ed C 7.000 di multa) senza precisare se ad esso era addivenuto previa applicazione della diminuente per il rito abbreviato, dovuta nel caso de quo. La motivazione della specifica commisurazione dell'aumento di pena risulta così mancante in relazione al rispetto dei requisiti di legittimità del trattamento sanzionatorio, nella specie di quello costituito dalla diminuente processuale in parola. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito, è tenuto a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio evitando la riscontrata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Così