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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47816/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13678/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. ed alla dosimetria della pena; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna; Ritenuti i motivi di entrambi i ricorsi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 13678/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. ed alla dosimetria della pena; Esaminati i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], relativi al giudizio di responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali volontarie e di danneggiamento, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna; Ritenuti i motivi di entrambi i ricorsi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lugli
Sentenza Cassazione n. 47816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris