CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 36033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata in data 27/10/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Noia il 28/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per il reato di associazione per delinquere finalizzata al furto aggravato di energia elettrica e di gas, alla truffa aggravata, alla sostituzione di persona e al falso ideologico - fino alla somma complessiva di euro 463.400. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., in quanto il sequestro preventivo è stato disposto in assenza di specifica richiesta del P.M., che aveva chiesto il sequestro solo per alcuni indagati, senza indicare [OSCURATO:PERSONA] tra i soggetti destinatari della misura cautelare reale in forma specifica, mentre il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla questione. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 321 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora, anche alla luce del tempo trascorso tra i fatti. Come riconosciuto da entrambi i giudici di merito, nessuna condotta successiva al 2017 è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], laddove è comunque necessario effettuare una distinzione tra profitto derivante dal reato associativo e profitto derivante dai reati-fine. A [OSCURATO:PERSONA] è stata sequestrata la somma di 29 mila euro, ma la circostanza che il denaro sia un bene fungibile non può sostituirsi all'accertamento del periculum in mora. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 324 cod. proc. pen. per aver disposto il sequestro in forma solidale senza alcuna reale valutazione del profitto conseguito dall'associazione, in quanto l'importo di oltre 400 mila euro è arbitrario, essendo questo il danno subìto dall'ENEL per la commissione dei reati- satellite, non il profitto dell'associazione. 2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza dell'art. 324 cod. proc. pen., per aver disposto il sequestro fino alla concorrenza di 463.400 euro a carico dei quindici indagati, così ottenendo il sequestro di 29 mila euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi criterio circa il profitto conseguito e senza alcuna valutazione soggettiva sul periculum in mora e in violazione del principio di proporzionalità del sequestro.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendolo fondato il primo motivo. Per conto del ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire una memoria che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato; pertanto, deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 2. Alcune censure non meritano accoglimento. 2.1. Il primo motivo non è fondato. La domanda cautelare è articolata nella richiesta di sequestro preventivo diretto in relazione all'imputazione provvisoria del reato associativo fino alla concorrenza della somma di 463.400 euro nei confronti di una serie di indagati, tra i quali è menzionato anche [OSCURATO:PERSONA]; al termine dell'elenco, la richiesta indica poi ulteriori diverse somme riferite a vari indagati tra i quali non è indicato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è comunque menzionato nella richiesta sia pure con riferimento alla somma massima di cui veniva chiesto il sequestro, sicché la domanda cautelare è presente, mentre le ulteriori indicazioni non inficiano il rilievo della sicura riferibilità della domanda cautelare anche all'odierno ricorrente (così come ritenuto dal G.I.P, che ha correttamente interpretato la richiesta come relativa alla somma complessiva - 463.400 euro - nei confronti di tutti gli indagati per i quali la cautela reale è stata disposta). Non vi è dunque mancanza di domanda cautelare. 2.2. Quanto al secondo motivo, le doglianze relative alla riconoscibilità di un profitto in relazione al reato associativo non meritano accoglimento. Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto autonomo rispetto a quello prodotto dai reati-fine, il quale è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi (Sez. 2, n. 30255 del 03/03/2017, Lauricella, Rv. 270705; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 15205 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 266697). Ciò in quanto, il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati-fine ed è costituito, appunto, dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso (Sez. 3, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv. :3 268772), sicché di tale profitto, ogni associato è chiamato a rispondere dal momento in cui ha aderito al sodalizio, senza che ciò possa comportare una duplicazione del profitto confiscabile (Sez. 3, n. 14044 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272548). Anche le doglianze relative alla confisca del denaro "confuso" nel patrimonio non meritano accoglimento, a mente del principio, di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037). 2.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. L'ordinanza fa riferimento, anche richiamando il provvedimento genetico, agli importi conseguiti dall'associazione, ossia alle somme di denaro versate al sodalizio che venivano redistribuite tra gli associati. Il ricorso non si confronta con l'argomentare dell'ordinanza impugnata, alla luce del quale le doglianze proposte danno corpo, al più, a vizi di motivazione non sindacabili in questa sede (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto). 2.4. Le doglianze relative al principio di proporzionalità sono del tutto generiche, in quanto non correlate né ai dati relativi al quantum del profitto individuato a carico dell'associazione, né alle somme in concreto sequestrate agli altri coindagati. 3. Sono, invece, fondate le doglianze relative al periculum in mora. Come questa Corte ha nuovamente puntualizzato, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, che, sulla base del principio enunciato, ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato per violazione di legge).Limitandosi a far riferimento al pericolo di confusione della somma sequestrata nel patrimonio dell'indagato, l'ordinanza impugnata non ha dato conto delle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, sicché, risultando l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante e, comunque, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non massimata sul punto), in parte qua, il ricorso deve essere accolto. 4. Pertanto, per le ragioni e nei termini indicati, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Napoli.