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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15576/2026

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( CUI 06LDOSQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05FX7T3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N.

R. G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. L4khal Moussine ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ad una serie di violazioni (detenzione, trasporto e cessione) concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di varie tipologie.

2. I ricorrenti deducono carenza di motivazione in punto ad esplicitazione dell'iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia di applicazione della pena, sia con riferimento alla insussistenza di ipotesi di non punibilità, sia in rela-zione alla qualificazione giuridica del reato, Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. l i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici e privi di fondamento, nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro-porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres-sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen-tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ri-conosciuto in sentenza, la stessa è limitata ai soli casi di errore manifesto, confi-gurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ipotesi non ravvisabile nella specie, ove l'imputazione descrive una serie di condotte funzionali al trasporto e al commercio di sostanza stupefacente di varia natura, da cui non è possibile rav-visare i requisiti previsti dalla legge per ritenere la ipotesi di minore gravità.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 2N.

R. G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te )[OSCURATO:PERSONA]" Donatdlia irranti e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 06LDOSQ ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05FX7T3 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SONDRIO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. R. G. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. L4khal Moussine ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ad una serie di violazioni (detenzione, trasporto e cessione) concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di varie tipologie. 2. I ricorrenti deducono carenza di motivazione in punto ad esplicitazione dell'iter argomentativo che aveva condotto alla pronuncia di applicazione della pena, sia con riferimento alla insussistenza di ipotesi di non punibilità, sia in rela-zione alla qualificazione giuridica del reato, Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. l i profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici e privi di fondamento, nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica-bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 In base a tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possano pro-porre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espres-sione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen-tenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Quanto alla possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto ri-conosciuto in sentenza, la stessa è limitata ai soli casi di errore manifesto, confi-gurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione sez.2, 31.3.2021, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01), ipotesi non ravvisabile nella specie, ove l'imputazione descrive una serie di condotte funzionali al trasporto e al commercio di sostanza stupefacente di varia natura, da cui non è possibile rav-visare i requisiti previsti dalla legge per ritenere la ipotesi di minore gravità. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 2N. R. G. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te )[OSCURATO:PERSONA]" Donatdlia irranti e
Sentenza Cassazione n. 15576/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris