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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 25403/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 753-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 3125/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 00753 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- R. 753/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: 2Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di un immobile siti in Roma -microzona Salario-Trieste-, ex art. 1 comma 335 della

I. 311/2004. _a CTR ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità e comunque infondata, risultando l'atto carente di motivazione.

Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Cjl primo motivo si deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'art. 53 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per 3/ere l'a CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia 3 fronte della presenza di specifici motivi di impugnazione.

In particolare la legittimità dell'atto impositivo contenente Alia adeguata motivazione con l'indicazione dei rapporti fra falori di mercato e valore catastale nella specifica T icrozona nonché in rapporto all'insieme delle microzone e .1 relativo scostamento.

2. d motivo va accolto.

In base alla giurisprudenza di questa Corte nel processo rbutario la sanzione di inammissibilità leillappello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ?.ssere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale die limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (ex multis Cass.53Z. 5, n. 707 del 15/01/2019; sez. 6 - 5, n, 30525 del 23/11/2018).

V3 pertanto ribadito che in tema di contenzioso tributario, ,a mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, 3enché formulato in modo sintetico, contenga una T otivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per 'mplicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa volontà di contestare la decisione di primo grado, :leffettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Sez. 5 , n. 15519 del 21/07/2020). 3 Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335

I. 311/2004 e dei orincipi generali in ordine alla motivazione degli atti in ,Tateria catastale e dell'art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c,p.c. motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che "Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile Jiia domanda, un capo di essa o un motivo Timpugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non Ia l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece -_enuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione" (Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). 4 Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C2TR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di ,egittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza riipugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del prese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 753-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 3125/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 00753 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- R. 753/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: 2Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:PERSONA], impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento concernente la revisione del classamento di un immobile siti in Roma -microzona Salario-Trieste-, ex art. 1 comma 335 della I. 311/2004. _a CTR ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità e comunque infondata, risultando l'atto carente di motivazione. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Cjl primo motivo si deduce la violazione dell'art. 342 c.p.c. dell'art. 53 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., per 3/ere l'a CTR dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia 3 fronte della presenza di specifici motivi di impugnazione. In particolare la legittimità dell'atto impositivo contenente Alia adeguata motivazione con l'indicazione dei rapporti fra falori di mercato e valore catastale nella specifica T icrozona nonché in rapporto all'insieme delle microzone e .1 relativo scostamento. 2. d motivo va accolto. In base alla giurisprudenza di questa Corte nel processo rbutario la sanzione di inammissibilità leillappello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ?.ssere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale die limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (ex multis Cass.53Z. 5, n. 707 del 15/01/2019; sez. 6 - 5, n, 30525 del 23/11/2018). V3 pertanto ribadito che in tema di contenzioso tributario, ,a mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, 3enché formulato in modo sintetico, contenga una T otivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per 'mplicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa volontà di contestare la decisione di primo grado, :leffettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Sez. 5 , n. 15519 del 21/07/2020). 3 Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. 311/2004 e dei orincipi generali in ordine alla motivazione degli atti in ,Tateria catastale e dell'art. 2697 c.c. ex art. 360 n. 3 c,p.c. motivo è inammissibile per difetto di interesse, atteso che "Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile Jiia domanda, un capo di essa o un motivo Timpugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non Ia l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece -_enuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione" (Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020). 4 Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C2TR del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di ,egittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza riipugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese del prese
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