CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Sorveglianza di Sassari dichiarava inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, presentata da [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 48-50 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), perché il detenuto era in espiazione di reato ostativo ex art. 4-bis, q il.m.2022 comma primo, medesima legge e il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro avevrrítenuto la collaborazione non prestata possibile ed esigibile. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 25 Cost. e 677 cod. proc. pen. sull'individuazione del giudice naturale precostituito per legge, rilevando come l'istante sia detenuto presso l'istituto carcerario di Nuchis-[OSCURATO:PERSONA] e che la competenza del magistrato e del Tribunale di sorveglianza è funzionale e inderogabile. Pertanto il Tribunale di sorveglianza adito, e non quello di Catanzaro, sarebbe stato titolato all'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 58-ter e 4- bis Ord. pen. sostenendo che le mitigazioni interpretative dell'art. 4-bis cit. a opera della Corte costituzionale (sentenza n. 68 del 1995), secondo cui la collaborazione impossibile deve essere apprezzata solo con riferimento ai fatti-reato compresi nel provvedimento di esecuzione e la scarsa chiarezza della motivazione renderebbero censurabile il provvedimento impugnato. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge in riferimento alla mancanza di motivazione in rapporto alle deduzioni difensive. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. L'accertamento negativo sulla impossibilità o inesigibilità della collaborazione con la giustizia del ricorrente, oggetto della pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, è divenuto definitivo - allo stato a seguito della pronuncia di questa corte n. 38119 del 2023, che ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso per cessazione. Ogni questione inerente l'originaria competenza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro è ormai preclusa. Il ricorrente non ha apportato elementi pregnanti che consentano la rivisitazione di quel giudizio. Sicché, correttamente, il giudice a quo ha dichiarato inammissibile la reiterata istanza di misura alternativa in base alla normativa vigente al tempo della sua presentazione. 2. I motivi ulteriori di ricorso restano assorbiti. Resta ferma la facoltà del condannato di avanzare nuova istanza di misura alternativa, sulla base della sopravvenuta disciplina di cui al d.l. n. 162 del 2022, conv. con I. n. 199 del 2022. 3. Il ricorso è pertanto inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa dal. ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cas