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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 15526/2023

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ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 23816 del ruolo generale dell’anno 2019 proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], el ettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: tributi Iva 2010 Rimborso Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 378/12/19 depositata in data 24.1.2019, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. presentava dichiarazione annuale Iva ([OSCURATO:PERSONA] 2011) esponendo al rigo VX004001 un importo Iva richiesto a rimborso di euro 450.060,00; -con atto pubblico del 21 dicembre 2011, registrato in data 11.01.2012, la [OSCURATO:PERSONA] e Servizi cedeva l’intero credito Iva alla [OSCURATO:SOCIETA]., cessione notificata, ai sensi dell’art. 1264 c.c. , all’Agenzia delle entrate in data 17 gennaio 2012; -la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 4 novembre 2014 inviava all’Agenzia atto di messa in mora; - l’Agenzia emetteva in data 10 aprile 201 5 un provvedimento di rimborso parziale del credito per un importo di euro 250.060,00; -in data 19 febbraio 2015, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’atto qualificato di messa in mora del 4 novembre 2014; l’Agenzia delle entrate si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 stante l’inidoneità dell’atto di messa in mora a valere come istanza di rimborso e dar luogo alla formazione di un silenzio-diniego, nonché, in ogni caso, la mancata impugnazione del successivo provvedimento espresso di parziale diniego notificato in data 10.4.2015; - la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 6612/12/2015, dichiarava inammissibile il ricorso non potendo configurarsi l’atto di messa in mora di [OSCURATO:SOCIETA] quale istanza di rimborso idonea alla formazione di un silenzio-diniego e non avendo la società comunque impugnato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica ex art.21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, il provvedimento espresso di diniego emesso dall’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con sentenza n. 378/12/2019, depositat a in data 24 gennaio 2019, lo rigettava; -in punto di diritto, il giudice di appello ha confermato l’inammissibilità del ricorso originario atteso che “correttamente il giudice di prime cure [aveva] ritenuto l’impossibilità di configurare l’atto di messa in mora della [OSCURATO:SOCIETA]. come una autonoma istanza di rimborso evidenziando, in ogni caso, che avverso detta istanza l’Ufficio [aveva] emesso in data 10.04.2015 un provvedimento di diniego che non [era] stato impugnato entro i rituali giorni 60 dalla notifica”; non risultava violato né l’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 né l’art. 1264 c.c. atteso che la Migliore parcheggi e servizi s.r.l. non aveva ottenuto alcun riconoscimento di credito Iva; -avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricor so per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR rigettato l’appello della società omettendo di pronunciare in ordine alle censure riproposte in sede di gravame concernenti: 1) la inesistenza della notificazione del provvedimento espresso di diniego nei confronti della società contribuente (per essere stato notificato soltanto al curatore fallimentare della cedente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].)con conseguente mancata decorrenza dei termini di legge per impugnarlo non essendone mai venuta a conoscenza; 2) la inammissibilità ed inutilizzabilità per produzione in giudizio del provvedimento di diniego espresso da parte dell’Agenzia, in violazione del termine previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in data 6.10.2015in allegato all’atto di costituzione e controdeduzioni in vista dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. adducendo, sotto il profilo della motivazione apparente, le medesime argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso; -i primi due motivi – da analizzare congiuntamente – sono infondati; -dalla sentenza impugnata si evince che la CTR ha fondato la seconda ratio decidendi(“in ogni caso”) sulla circostanza che il provvedimento espresso di diniego parziale del rimborso non fosse stato impugnato dalla contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica(in data 10.4.2015); con ciò evidentemente - compiendo un accertamento in fatto insindacabile in questa sede – si è pronunciata sull’eccezi one di assunta inesistenza della notificazione del provvedimento espresso di diniego parziale;né tantomeno la ricorrente ha ded otto un vizio di error in procedendo sotto il profilo dellaassunta inesistenza dell a notifica del diniego di rimborso parziale alla contribuente ma soltanto l’error in procedendo sotto il profilo della omessa pronuncia e motivazione apparente sul punto, che per quanto sopra rilevato, non si ravvisa essendo chiara la ragione posta a fondamento della seconda ratio decidendi; -ugualmente, la CTR si è pronunciata espressamente, rigettandola, sull’eccezione di asserita violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/92 (“nonrisulta violato né il disposto dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/92”…); -quanto invece alla censura di motivazione apparente sul punto, per quanto si riveli fondata, avendo la CTR fornito al riguardo una motivazione apparente, per ragioni di economia processuale è possibile procedere alla integrazione della motivazione.

Invero, sul la base del detto principio, ormai espressamente accolto anche nel giudizio di legittimità dalla seconda parte dell'art. 384, primo comma, c.p.c., nonché di un'interpretazione complessiva dell'art. 384 che induce ad escludere che l'ambito di applicazione del primo comma - tradizionalmente identificato con l'ipotesi della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale (di cui al n. 3 dell'art.360 c.p.c.) - coincida con quello del secondo comma - dove si fa riferimento alle "sentenze erroneamente motivate in diritto" e, quindi, essendo la sentenza risultante tanto dall'applicazione di norme sostanziali quanto di norme processuali, all'incidenza causale dell'errore sulle une e sulle altre -deve ritenersi configurabile il potere della Corte di Cassazione di correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un error in procedendo, fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessità di indagini di fatto (ulteriori rispetto a quelle che la Corte di Cassazione può compiere sul fascicolo, come di norma, nell'esame di detto error) e del rispetto del principio dispositivo (dovendosi trattare di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d'ufficio; cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005; conf.

Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 e Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008).

Più di recente, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, Sez.

L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019 ha condivisibilmente affermato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Dello stesso avviso sono Sez.

L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 e Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016, secondo cui la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., anche in presenza di un error in procedendo, che ricorre anche nel caso di motivazione solo apparente; -orbene, questa Corte ha stabilito che « in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entroil termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma I, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado» (Cass. Civ. n. 24906/2018).

Pertanto, se la documentazione è stata acquisita, ancorché tardivamente, al fascicolo di primo grado, la stessa (una volta trasmesso il fascicolo alla [OSCURATO:PERSONA]) può essere posta a fondamento della decisione assunta in sede di gravame.Va, al riguardo , ribadito che, nel processo tributario, che in tal senso si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del digs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ.

Poiché, dunque, nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti, in modo definitivo, nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 5429/2018).

Quindi la documentazione depositata tardivamente dall'Agenzia nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'art.25 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ormai considerarsi entrata automaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione(Cass., sez. 5, n. 22759 del 2021) .

In tal senso va dunque integrata la motivazione della CTR; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, con riguardo alle medesime argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso; -il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo;- con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’atto di messa in mora non potesse valere come autonoma istanza di rimborso e, dunque, non fosse idoneo a determinare la formazione del silenzio-diniego impugnabile ex art. 19 cit., sebbene “avverso detta istanza”-come ammesso dall’Amministrazione e affermato dallo stesso giudice di appello- l’Ufficio avesse emesso in data 10.4.2015 provvedimento espresso di diniego (non notificato alla società), ciò significando che tale atto di messa in mora fosse in realtà una vera e propria istanza di rimborso, con tutte le caratteristiche per determinare la formazione del silenzio-diniego impugnabile ex art. 19 cit.; -il motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum; invero, la CTR, lungi dall’affermare che il provvedimento espresso di diniego parziale di rimborso fosse conseguito all’istanza di messa in mora ha fondato la prima ratio decidendi sul fatto che l’atto di messa in mora non potesse configurarsi come istanza di rimborsoe dunque non fosse idoneo alla formazione del silenzio-diniego impugnabile ex art. 19 cit. e la seconda ratio decidendi sul fatto che il provvedimento di diniego espresso di rimborso parziale – evidentemente conseguente alla richiesta di rimborso Iva contenuta nella dichiarazione del 2010 della società cedente – non fosse stato i mpugnato dalla contribuente - cessionarianei termini di legge di sessanta giorni dalla notifica; -con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR ritenuto tardiva e, dunque , inutilizzabile la produzione tardiva da parte dell’Agenzi a del provvedimento di diniego espresso, in data 6.10.2015 , in allegato all’atto di costituzione e controdeduzioni in vista dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il motivo è infondato, conformandosi la decisione della CTR sul punto ai principi di diritto espressi, ex plurimis, da Cass., sez. 5, n. 22759 del 2021 sopra richiamata circa la possibilità di utilizzo in appello del la documentazione depositata nel giudizio di primo grado, sia pure tardivamente(oltre il termine di cui all’art.32 del D.lgs.n°546/1992); -con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., in combinato con l’art. 30, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 633/72, 1 del d.P.R. n. 443/97 per avere la CTR ritenuto la legittimità del provvedimento di diniego espresso per inesistenza del presupposto credito Iva in capo alla cedente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. senza considerare che la cessione del credito Iva aveva determinato la perdita della legittimazione attiva della società cedente e il riconoscimento della stessa in capo alla cessionaria legittimando soltanto quest’ultima ad essere destinataria non solo del rimborso ma anche dell’eventualità di un provvedimento di diniego e della sua impugnazione; peraltro, ad avviso della ricorrente, il diniego di rimborso era illegittimo in quanto il credito Iva era stato espressamente riconosciuto dall’Agenzia con processo verbale del 12.1.2012 e nello stesso provvedimento di diniego si legittimava il titolare del credito Iva (cessionaria) alla detrazione; - il motivo si profila inammissibile per difetto di interesse, avendo la CTR confermato la pronuncia del giudice di primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo (per le due rationes decidendi sopra esposte) per cui le considerazioni nel merito della vicenda - quanto alla ritenuta mancata violazione del disposto dell’art. 1264 c.c.- sono svolte ad abundantiame non costituiscono una " ratio decidendi" della medesima; in particolare, i motivi di ricorso in cassazione su l merito trattato nella sentenza devono essere ritenuti inammissibili per difetto di interesse perché relativi ad una parte di sentenza emessa dopo che il giudice si era già spogliato della "potestas iudicandi" (in tal senso anche Sez.

VI-5, ord. n. 30393 del 2017, sez.

V, n. 20745 del 2019); -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 23816 del ruolo generale dell’anno 2019 proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], el ettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: tributi Iva 2010 Rimborso Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 378/12/19 depositata in data 24.1.2019, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. presentava dichiarazione annuale Iva ([OSCURATO:PERSONA] 2011) esponendo al rigo VX004001 un importo Iva richiesto a rimborso di euro 450.060,00; -con atto pubblico del 21 dicembre 2011, registrato in data 11.01.2012, la [OSCURATO:PERSONA] e Servizi cedeva l’intero credito Iva alla [OSCURATO:SOCIETA]., cessione notificata, ai sensi dell’art. 1264 c.c. , all’Agenzia delle entrate in data 17 gennaio 2012; -la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 4 novembre 2014 inviava all’Agenzia atto di messa in mora; - l’Agenzia emetteva in data 10 aprile 201 5 un provvedimento di rimborso parziale del credito per un importo di euro 250.060,00; -in data 19 febbraio 2015, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’atto qualificato di messa in mora del 4 novembre 2014; l’Agenzia delle entrate si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 stante l’inidoneità dell’atto di messa in mora a valere come istanza di rimborso e dar luogo alla formazione di un silenzio-diniego, nonché, in ogni caso, la mancata impugnazione del successivo provvedimento espresso di parziale diniego notificato in data 10.4.2015; - la Commissione tributaria provinciale di Palermo, con sentenza n. 6612/12/2015, dichiarava inammissibile il ricorso non potendo configurarsi l’atto di messa in mora di [OSCURATO:SOCIETA] quale istanza di rimborso idonea alla formazione di un silenzio-diniego e non avendo la società comunque impugnato nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica ex art.21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, il provvedimento espresso di diniego emesso dall’Ufficio in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che, con sentenza n. 378/12/2019, depositat a in data 24 gennaio 2019, lo rigettava; -in punto di diritto, il giudice di appello ha confermato l’inammissibilità del ricorso originario atteso che “correttamente il giudice di prime cure [aveva] ritenuto l’impossibilità di configurare l’atto di messa in mora della [OSCURATO:SOCIETA]. come una autonoma istanza di rimborso evidenziando, in ogni caso, che avverso detta istanza l’Ufficio [aveva] emesso in data 10.04.2015 un provvedimento di diniego che non [era] stato impugnato entro i rituali giorni 60 dalla notifica”; non risultava violato né l’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 né l’art. 1264 c.c. atteso che la Migliore parcheggi e servizi s.r.l. non aveva ottenuto alcun riconoscimento di credito Iva; -avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricor so per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso l’Agenzia delle entrate; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR rigettato l’appello della società omettendo di pronunciare in ordine alle censure riproposte in sede di gravame concernenti: 1) la inesistenza della notificazione del provvedimento espresso di diniego nei confronti della società contribuente (per essere stato notificato soltanto al curatore fallimentare della cedente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].)con conseguente mancata decorrenza dei termini di legge per impugnarlo non essendone mai venuta a conoscenza; 2) la inammissibilità ed inutilizzabilità per produzione in giudizio del provvedimento di diniego espresso da parte dell’Agenzia, in violazione del termine previsto dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in data 6.10.2015in allegato all’atto di costituzione e controdeduzioni in vista dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -con il secondo motivo si denuncia in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 112 c.p.c. adducendo, sotto il profilo della motivazione apparente, le medesime argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso; -i primi due motivi – da analizzare congiuntamente – sono infondati; -dalla sentenza impugnata si evince che la CTR ha fondato la seconda ratio decidendi(“in ogni caso”) sulla circostanza che il provvedimento espresso di diniego parziale del rimborso non fosse stato impugnato dalla contribuente nel termine di sessanta giorni dalla notifica(in data 10.4.2015); con ciò evidentemente - compiendo un accertamento in fatto insindacabile in questa sede – si è pronunciata sull’eccezi one di assunta inesistenza della notificazione del provvedimento espresso di diniego parziale;né tantomeno la ricorrente ha ded otto un vizio di error in procedendo sotto il profilo dellaassunta inesistenza dell a notifica del diniego di rimborso parziale alla contribuente ma soltanto l’error in procedendo sotto il profilo della omessa pronuncia e motivazione apparente sul punto, che per quanto sopra rilevato, non si ravvisa essendo chiara la ragione posta a fondamento della seconda ratio decidendi; -ugualmente, la CTR si è pronunciata espressamente, rigettandola, sull’eccezione di asserita violazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/92 (“nonrisulta violato né il disposto dell’art. 32 del d.lgs. n. 546/92”…); -quanto invece alla censura di motivazione apparente sul punto, per quanto si riveli fondata, avendo la CTR fornito al riguardo una motivazione apparente, per ragioni di economia processuale è possibile procedere alla integrazione della motivazione. Invero, sul la base del detto principio, ormai espressamente accolto anche nel giudizio di legittimità dalla seconda parte dell'art. 384, primo comma, c.p.c., nonché di un'interpretazione complessiva dell'art. 384 che induce ad escludere che l'ambito di applicazione del primo comma - tradizionalmente identificato con l'ipotesi della violazione o falsa applicazione di una norma di diritto sostanziale (di cui al n. 3 dell'art.360 c.p.c.) - coincida con quello del secondo comma - dove si fa riferimento alle "sentenze erroneamente motivate in diritto" e, quindi, essendo la sentenza risultante tanto dall'applicazione di norme sostanziali quanto di norme processuali, all'incidenza causale dell'errore sulle une e sulle altre -deve ritenersi configurabile il potere della Corte di Cassazione di correzione della motivazione della sentenza impugnata anche in relazione ad un error in procedendo, fermi restando anche in tal caso i limiti della non necessità di indagini di fatto (ulteriori rispetto a quelle che la Corte di Cassazione può compiere sul fascicolo, come di norma, nell'esame di detto error) e del rispetto del principio dispositivo (dovendosi trattare di fatti ed eccezioni rilevati dalle parti o rilevabili d'ufficio; cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15810 del 28/07/2005; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 e Sez. 5, Sentenza n. 1615 del 25/01/2008). Più di recente, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019 ha condivisibilmente affermato che il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Dello stesso avviso sono Sez. L, Sentenza n. 23989 del 11/11/2014 e Sez. 5, Sentenza n. 16157 del 03/08/2016, secondo cui la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere di correggere la motivazione ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., anche in presenza di un error in procedendo, che ricorre anche nel caso di motivazione solo apparente; -orbene, questa Corte ha stabilito che « in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entroil termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma I, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado» (Cass. Civ. n. 24906/2018). Pertanto, se la documentazione è stata acquisita, ancorché tardivamente, al fascicolo di primo grado, la stessa (una volta trasmesso il fascicolo alla [OSCURATO:PERSONA]) può essere posta a fondamento della decisione assunta in sede di gravame.Va, al riguardo , ribadito che, nel processo tributario, che in tal senso si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del digs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ. Poiché, dunque, nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti, in modo definitivo, nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione (Cass. n. 5429/2018). Quindi la documentazione depositata tardivamente dall'Agenzia nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'art.25 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ormai considerarsi entrata automaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione(Cass., sez. 5, n. 22759 del 2021) . In tal senso va dunque integrata la motivazione della CTR; -con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, con riguardo alle medesime argomentazioni di cui al primo motivo di ricorso; -il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo;- con il quarto motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’atto di messa in mora non potesse valere come autonoma istanza di rimborso e, dunque, non fosse idoneo a determinare la formazione del silenzio-diniego impugnabile ex art. 19 cit., sebbene “avverso detta istanza”-come ammesso dall’Amministrazione e affermato dallo stesso giudice di appello- l’Ufficio avesse emesso in data 10.4.2015 provvedimento espresso di diniego (non notificato alla società), ciò significando che tale atto di messa in mora fosse in realtà una vera e propria istanza di rimborso, con tutte le caratteristiche per determinare la formazione del silenzio-diniego impugnabile ex art. 19 cit.; -il motivo è inammissibile in quanto non attinente al decisum; invero, la CTR, lungi dall’affermare che il provvedimento espresso di diniego parziale di rimborso fosse conseguito all’istanza di messa in mora ha fondato la prima ratio decidendi sul fatto che l’atto di messa in mora non potesse configurarsi come istanza di rimborsoe dunque non fosse idoneo alla formazione del silenzio-diniego impugnabile ex art. 19 cit. e la seconda ratio decidendi sul fatto che il provvedimento di diniego espresso di rimborso parziale – evidentemente conseguente alla richiesta di rimborso Iva contenuta nella dichiarazione del 2010 della società cedente – non fosse stato i mpugnato dalla contribuente - cessionarianei termini di legge di sessanta giorni dalla notifica; -con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR ritenuto tardiva e, dunque , inutilizzabile la produzione tardiva da parte dell’Agenzi a del provvedimento di diniego espresso, in data 6.10.2015 , in allegato all’atto di costituzione e controdeduzioni in vista dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -il motivo è infondato, conformandosi la decisione della CTR sul punto ai principi di diritto espressi, ex plurimis, da Cass., sez. 5, n. 22759 del 2021 sopra richiamata circa la possibilità di utilizzo in appello del la documentazione depositata nel giudizio di primo grado, sia pure tardivamente(oltre il termine di cui all’art.32 del D.lgs.n°546/1992); -con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., in combinato con l’art. 30, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 633/72, 1 del d.P.R. n. 443/97 per avere la CTR ritenuto la legittimità del provvedimento di diniego espresso per inesistenza del presupposto credito Iva in capo alla cedente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. senza considerare che la cessione del credito Iva aveva determinato la perdita della legittimazione attiva della società cedente e il riconoscimento della stessa in capo alla cessionaria legittimando soltanto quest’ultima ad essere destinataria non solo del rimborso ma anche dell’eventualità di un provvedimento di diniego e della sua impugnazione; peraltro, ad avviso della ricorrente, il diniego di rimborso era illegittimo in quanto il credito Iva era stato espressamente riconosciuto dall’Agenzia con processo verbale del 12.1.2012 e nello stesso provvedimento di diniego si legittimava il titolare del credito Iva (cessionaria) alla detrazione; - il motivo si profila inammissibile per difetto di interesse, avendo la CTR confermato la pronuncia del giudice di primo grado, di inammissibilità del ricorso introduttivo (per le due rationes decidendi sopra esposte) per cui le considerazioni nel merito della vicenda - quanto alla ritenuta mancata violazione del disposto dell’art. 1264 c.c.- sono svolte ad abundantiame non costituiscono una " ratio decidendi" della medesima; in particolare, i motivi di ricorso in cassazione su l merito trattato nella sentenza devono essere ritenuti inammissibili per difetto di interesse perché relativi ad una parte di sentenza emessa dopo che il giudice si era già spogliato della "potestas iudicandi" (in tal senso anche Sez. VI-5, ord. n. 30393 del 2017, sez. V, n. 20745 del 2019); -in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza
Sentenza Cassazione n. 15526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris