CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47145/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 febbraio 1972; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 agosto 1970; avverso la sentenza del 9 febbraio 2021, del Giudice di Pace di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Bari ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minaccia e percosse ascrittigli in rubrica e commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile. 2. Il ricorso è proposto dalla parte civile e si compone di quattro autonomi motivi di censura. 2.1. Con i primi due motivi, formulati sotto i profili della violazione di norma processuale e del vizio di motivazione, si deduce che il giudice da un canto avrebbe assolto l'imputato ritenendo inattendibili le dichiarazioni rese dai testi Fumai e Fariello sulla base di un travisamento delle loro stesse dichiarazioni; dall'altro non avrebbe valutato compiutamente l'attendibilità dell'altro teste, [OSCURATO:PERSONA], sul quale, invece, avrebbe fondato integralmente la sua decisione; valutazione che sarebbe dovuta essere particolarmente stringente atteso il rapporto di dipendenza che legava il teste medesimo all'imputato. 2.2. Con il terzo si lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che il ricorrente sarebbe stato esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen., norma invece, inapplicabile, atteso che il reato connesso (presupposto dell'applicazione della norma richiamata) sarebbe stato commesso in un contesto spazio- temporale diverso. 2.3. Con il quarto, in ultimo, si lamenta l'erronea applicazione dell'art.507 cod. proc. pen., atteso che l'esame del teste Giardino sarebbe stato disposto, ai sensi della predetta norma, in difetto di una specifica motivazione e, simmetricamente, in presenza di un compendio istruttorio ampiamente sufficiente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze di cui ai primi due motivi di ricorso, con le quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove dichiarative (in punto, in particolare, di attendibilità dei testi esaminati), sono inammissibili. Esse, infatti, non esprimono vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692), tali da rilevare sotto il profilo, appunto, della violazione di legge. Ebbene, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), tali censure non sono consentite avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, posto che, in questi casi, non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).2. Il terzo motivo è inammissibile in quanto l'eventuale diversa veste nella quale avrebbe dovuto essere stato esaminato il ricorrente non ha concretamente inciso sulla genuinità delle dichiarazioni o sulla loro valutazione e, comunque, sull'iter motivazionale del giudice, che, invece, ha fondato la sua decisione sul rilevato contrasto, insanabile, tra le dichiarazioni rese dai testi e non dal ricorrente. Contrasto che, poi, ha generato il "ragionevole dubbio" che ha condotto all'assoluzione. Invero, sotto tale ultimo profilo, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218). 3. il quarto motivo è ugualmente inammissibile. L'art. 507 cod. proc. pen. ha lo scopo di consentire al giudice - che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone - di ammettere le prove che permettono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, salvaguardando, così, la completezza dell'accertamento probatorio. L'iniziativa deve essere "assolutamente necessaria" e la prova deve avere carattere di decisività. Cosicché, questo potere andrà esercitato nell'ambito delle prospettazioni delle parti e non per supportare probatoriamente una diversa ricostruzione che il giudice possa ipotizzare (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907). Ciononostante, se il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sentenza per violazione di legge (atteso che non può essere rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell'imputato: Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Nica ed altri, Rv. 266492), non così nell'ipotesi opposta, nella quale, invece, l'assunzione di una prova, asseritamente ultronea, non ha altro effetto che ampliare l'orizzonte cognitivo del giudice. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i