CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 26198/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 19341/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Numero registro generale 19341/2022 Numero sezionale 873/2025 Numero di raccolta generale 26198/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.1992/2022 depositata il 05/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate tenuto conto del fatto che l’intervento nomofilattico delle sezioni unite della cassazione è successivo alla proposizione del ricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19341/2022 Numero sezionale 873/2025 Numero di raccolta generale 26198/2025 Data pubblicazione 26/09/2025