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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06601/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 2 febbraio 2024, con la quale questa Corte Suprema - per quel che qui interessa - ne ha rigettato avverso la pronuncia che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 611 cod. pen.; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che: - il ricorso ha assunto l'erronea «lettura degli atti del procedimento a quo, nonché di quelli interni al giudizio e tutti congiuntamente e disgiuntamente decisivi» poiché questa Corte avrebbe omesso di valutare la sentenza n. 356/2016 del GUP del Tribunale di Potenza del 19 luglio 2016, irrevocabile, con la quale l'imputato era stato assolto dall'imputazione di cui agli artt. 110, 112 e 605, comma 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto, e sarebbe incorsa in errore di fatto rispetto a due circostanze decisive; - in particolare, il GUP ha assolto il Lapenna poiché egli non ha partecipato né ha avuto consapevolezza del sequestro di persona operato da altri, nei confronti della persona offesa, e l'incontro - tra il medesimo ricorrente e quest'ultima - non sarebbe avvenuto «in piena notte sulla pubblica via in una zona appartata», ma sotto lo studio del ricorrente verso le ore 21/21:30; - di conseguenza, questa Corte avrebbe «fondato la sua decisione di condanna definitiva del Lapenna valorizzando questi due presupposti erronei» e qualora questi errori di fatto «non fossero stati commessi, [...] sarebbe giunta ad un esito diverso, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza impugnata»; ritenuto che:- con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione posta alla base della decisione di questa Corte, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ed è, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha tenuto in considerazione l'assoluzione del ricorrente per il reato di sequestro di persona e, in ordine al tempo e al luogo dell'incontro de quo, non si ravvisa un'effettiva difformità tra quanto dedotto dal ricorrente (secondo cui comunque l'incontro non avrebbe avuto luogo nello studio professionale del Lapenna bensì sulla pubblica via, in ora tarda) e quanto esposto nel provvedimento qui impugnato, non potendosi ravvisare, quindi, l'asserito errore di fatto; - non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria presentata dal difensore del ricorrente, con la quale si è ribadita la fondatezza delle allegazioni già svolte; - pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de11,1 ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza del 2 febbraio 2024, con la quale questa Corte Suprema - per quel che qui interessa - ne ha rigettato avverso la pronuncia che ne aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 611 cod. pen.; osservato che: - l'errore di fatto, che ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; - «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; - difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01); rilevato che: - il ricorso ha assunto l'erronea «lettura degli atti del procedimento a quo, nonché di quelli interni al giudizio e tutti congiuntamente e disgiuntamente decisivi» poiché questa Corte avrebbe omesso di valutare la sentenza n. 356/2016 del GUP del Tribunale di Potenza del 19 luglio 2016, irrevocabile, con la quale l'imputato era stato assolto dall'imputazione di cui agli artt. 110, 112 e 605, comma 1 cod. pen. per non aver commesso il fatto, e sarebbe incorsa in errore di fatto rispetto a due circostanze decisive; - in particolare, il GUP ha assolto il Lapenna poiché egli non ha partecipato né ha avuto consapevolezza del sequestro di persona operato da altri, nei confronti della persona offesa, e l'incontro - tra il medesimo ricorrente e quest'ultima - non sarebbe avvenuto «in piena notte sulla pubblica via in una zona appartata», ma sotto lo studio del ricorrente verso le ore 21/21:30; - di conseguenza, questa Corte avrebbe «fondato la sua decisione di condanna definitiva del Lapenna valorizzando questi due presupposti erronei» e qualora questi errori di fatto «non fossero stati commessi, [...] sarebbe giunta ad un esito diverso, accogliendo il ricorso e annullando la sentenza impugnata»; ritenuto che:- con evidenza, l'impugnazione non ha prospettato alcun errore percettivo (come sopra inteso), in alcun modo indicato, ma ha soltanto censurato la valutazione posta alla base della decisione di questa Corte, vale a dire ha dedotto in maniera irrituale un errore di giudizio; ed è, in ogni caso, manifestamente infondato in quanto la sentenza oggetto di ricorso straordinario ha tenuto in considerazione l'assoluzione del ricorrente per il reato di sequestro di persona e, in ordine al tempo e al luogo dell'incontro de quo, non si ravvisa un'effettiva difformità tra quanto dedotto dal ricorrente (secondo cui comunque l'incontro non avrebbe avuto luogo nello studio professionale del Lapenna bensì sulla pubblica via, in ora tarda) e quanto esposto nel provvedimento qui impugnato, non potendosi ravvisare, quindi, l'asserito errore di fatto; - non può pervenirsi a una diversa conclusione sulla scorta di quanto esposto nella memoria presentata dal difensore del ricorrente, con la quale si è ribadita la fondatezza delle allegazioni già svolte; - pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de11,1 ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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