CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 settembre 2023
Cassazione n. 13086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento emesso il 29/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con il quale [OSCURATO:PERSONA]Agosta era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere con riguardo ai reati di cui agli artt. 73-74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati ai capi 7 e 8 della rubrica provvisoria. 2. Propone ricorso per cassazione il D'Agosta, deducendo i seguenti motivi: f - violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza avrebbe riconosciuto il fumus del delitto di cui all'art. 74 citato, quanto al ricorrente, soltanto in forza di alcuni filmati e dell'arresto subito il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 29/6/2021. Ebbene, con questa motivazione il Tribunale non avrebbe adeguatamente individuato gli elementi a conferma della partecipazione associativa, riscontrando, al più, indizi di una fattispecie concorsuale ben distinta dall'altra, come da giurisprudenza richiamata. Il sol fatto di esser stato trovato in strada a spacciare, dunque, non potrebbe comportare una diretta affiliazione; il ricorrente, infatti, sarebbe stato occasionalmente remunerato per il suo turno di lavoro, terminato il quale sarebbe tornato a casa, senza manifestare alcuna affectio societatis; - la stessa censura è poi mossa con riguardo alle esigenze cautelari, che sarebbero state riconosciute con argomento carente; al pari, peraltro, della idoneità della sola custodia cautelare in carcere (oggetto del terzo motivo), che sarebbe stata confermata con affermazioni del tutto illogiche e che non terrebbero conto del tempo trascorso dai fatti e del corretto comportamento tenuto nel corso degli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al fumus dell'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto del primo motivo, non può essere accolta la tesi difensiva secondo cui l'ordinanza impugnata non darebbe conto delle "caratteristiche salienti di siffatta organizzazione, intesa quale struttura coordinata di uomini e mezzi, o del relativo funzionamento." 4.1 Questa censura, infatti, trascura del tutto l'ampia motivazione stesa sul punto dal Tribunale del riesame, con i cui argomenti non si confronta affatto, così da dover essere dichiarata inammissibile: neppure una considerazione, in particolare, è sviluppata quanto ai numerosi passaggi dell'ordinanza (pagg. 2-5) che descrivono i vari gruppi criminali interessati, compreso quello del quale faceva parte il D'Agosta, riportando con ampiezza plurimi elementi a conferma della struttura organizzata propria dell'art. 74 in esame. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano la ripartizione dei luoghi di spaccio (addirittura all'interno dello stesso civico), i turni di presidio (mattutino e pomeridiano), i canali di approvvigionamento, la distinzione dei ruoli (vedette, pusher, rifornitori), l'impiego di vari mezzi a ciò strumentali (ricetrasmittenti, ciclomotori), i luoghi di custodia delle sostanze. Una struttura del tutto organizzata, dunque, destinata stabilmente allo spaccio di stupefacenti e dalla quale è stato tratto - con motivazione adeguata e non censurabile - il fumus della fattispecie associativa di cui all'art. 74 in esame. 5. Ancora inammissibile, e per la medesima ragione, è poi il ricorso nella parte in cui contesta il fumus del delitto di cui all'art. 74 con riguardo alla partecipazione del D'Agosta; anche sul punto, infatti, il motivo di impugnazione è privo di confronto con l'ordinanza impugnata, che ha individuato plurimi elementi a sostegno della contestazione. 5.1. In particolare, dopo aver evidenziato che il ricorrente era uno dei numerosissimi pusher operativi nel turno pomeridiano in via [OSCURATO:PERSONA] 121, il Tribunale ha sottolineato che lo stesso era stato ripreso quotidianamente sul posto dal 17/5/2021 al 31/5/2021, mentre effettuava centinaia di cessioni di stupefacente insieme ai suoi sodali (Cante, Licandro, Sparti) e sotto la regia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, peraltro, era stato arrestato in flagranza il 31/5/2021 per detenzione di cocaina a fini di spaccio e, rimesso in libertà, era stato nuovamente arrestato meno di un mese dopo (29/6/2021), in possesso di 47 involucri di marijuana, 116 involucri di cocaina ed una ricetrasmittente. In forza di questi elementi - si ribadisce, del tutto assenti nel ricorso - l'ordinanza ha quindi riscontrato pieno il fumus della contestazione associativa quanto al D'Agosta, evidenziando plurimi e concreti elementi espressione dell'affectio societatis e della stabile adesione del ricorrente all'organizzazione, all'evidente fine di rafforzarla. Questa conclusione, peraltro, è / aderente alla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (per tutte, Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505). Il primo motivo di impugnazione, pertanto, è inammissibile. 6. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge quanto ai seguenti, che riguardano le esigenze cautelari: in particolare, si lamenta la carenza di motivazione quanto all'esistenza stessa di tali esigenze e quanto alla misura concretamente idonea a soddisfarle. 6.1. Ebbene, anche sul tema il ricorso trascura del tutto la solida motivazione contenuta nell'ordinanza che, oltre a richiamare la doppia presunzione relativa che connota, in sede cautelare, la fattispecie associativa di cui all'ad 74 (ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.), ha evidenziato la pervicacia dell'indagato • nel perseverare nelle condotte criminali anche dopo il primo arresto del maggio 2021, venendo nuovamente arrestato in flagranza del medesimo reato dopo soli pochi giorni, come già richiamato. Con questo doppio argomento, oggetto di valutazione non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede, il Tribunale ha pertanto riconosciuto l'assenza di margini per formulare una prognosi favorevole sull'osservanza, da parte del D'Agosta, delle prescrizioni in materia di arresti domiciliari, anche se rafforzati dal braccialetto elettronico; una misura diversa da quella massima custodiale, pertanto, è stata ritenuta inidonea a recidere i radicati legami con il traffico di stupefacenti e con la criminalità organizzata, legami che il ricorrente ha dimostrato di possedere e di attivare con assoluta facilità. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. p