Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34073/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice alla pena di mesi 8 di arresto e di euro 8000 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/2001, per aver realizzato, nella qualità di committente e proprietario, opere edilizie abusive, quali tettoie, tre unità abitative prefabbricate qualificate come "nuove costruzioni", costruzione di un muro di recinzione.

Il ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Con il terzo, lamenta omessa o inadeguata valutazione da parte del giudice a quo dei motivi di appello inerenti all'affermazione della responsabilità, in quanto il muro era preesistente ed è stato solo rifatto e le case prefabbricate sono state asportate.

La terza doglianza, da trattarsi prioritariamente in quanto afferente all'affermazione della responsabilità, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc.

Vignaroli, Rv. 236893).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha esaminato gli atti acquisiti in giudizio e richiamato il verbale di perquisizione e sequestro e il contenuto delle disposizioni dibattimentali rese dall'agente di polizia locale e dall'architetto in ordine alla sussistenza delle opere edilizie abusive di cui al capo di imputazione.

Ne segue che il ricorrente, nell'asserire la preesistenza dei muretti e affermare la rimozione spontanea delle opere realizzate nel corso della definizione del procedimento, ossia delle case mobili prefabbricate ma collegate alle utenze idriche ed elettriche, propone in sede di legittimità una ricostruzione alternativa dei fatti e questioni di merito precluse in sede di legittimità.

In ordine al primo e al secondo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena 1di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, con il riferimento alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice ha fatto richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed evidenziato l'estensione non modesta dei fabbricati abitativi, di metri 8 per 3 ciascuno, ritenendo congrua e non suscettibile di alcuna mitigazione la pena determinata dal primo giudice, peraltro, in misura prossima al minimo edittale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ndrea GentilÀ DEPOSITAI- [OSCURATO:PERSONA] 22 SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] Do nd ea 1 erjnj 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal primo giudice alla pena di mesi 8 di arresto e di euro 8000 di ammenda, per i reati di cui agli artt. 44 comma 1 lett. b) DPR 380/2001, per aver realizzato, nella qualità di committente e proprietario, opere edilizie abusive, quali tettoie, tre unità abitative prefabbricate qualificate come "nuove costruzioni", costruzione di un muro di recinzione. Il ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Con il terzo, lamenta omessa o inadeguata valutazione da parte del giudice a quo dei motivi di appello inerenti all'affermazione della responsabilità, in quanto il muro era preesistente ed è stato solo rifatto e le case prefabbricate sono state asportate. La terza doglianza, da trattarsi prioritariamente in quanto afferente all'affermazione della responsabilità, esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893). Nel caso di specie, il giudice a quo ha esaminato gli atti acquisiti in giudizio e richiamato il verbale di perquisizione e sequestro e il contenuto delle disposizioni dibattimentali rese dall'agente di polizia locale e dall'architetto in ordine alla sussistenza delle opere edilizie abusive di cui al capo di imputazione. Ne segue che il ricorrente, nell'asserire la preesistenza dei muretti e affermare la rimozione spontanea delle opere realizzate nel corso della definizione del procedimento, ossia delle case mobili prefabbricate ma collegate alle utenze idriche ed elettriche, propone in sede di legittimità una ricostruzione alternativa dei fatti e questioni di merito precluse in sede di legittimità. In ordine al primo e al secondo motivo di ricorso, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena 1di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, con il riferimento alle doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, il giudice ha fatto richiamo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. ed evidenziato l'estensione non modesta dei fabbricati abitativi, di metri 8 per 3 ciascuno, ritenendo congrua e non suscettibile di alcuna mitigazione la pena determinata dal primo giudice, peraltro, in misura prossima al minimo edittale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente ndrea GentilÀ DEPOSITAI- [OSCURATO:PERSONA] 22 SET 2026 Il [OSCURATO:PERSONA] Do nd ea 1 erjnj 2
Sentenza Cassazione n. 34073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris