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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03898/2026

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato.

Il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), ove vi è una esaustiva e puntuale esplicazione delle ragioni del riconoscimento della recidiva (cfr. p. 3 della sentenza).

Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Tenuto conto della data della sentenza impugnata, è opportuno evidenziare, inoltre, che "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134" (Sez. 2 -, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024 Ud. (dep. 04/11/2024) Rv. 287085 — 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato. Il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità della motivazione posta a base dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), ove vi è una esaustiva e puntuale esplicazione delle ragioni del riconoscimento della recidiva (cfr. p. 3 della sentenza). Il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Tenuto conto della data della sentenza impugnata, è opportuno evidenziare, inoltre, che "in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134" (Sez. 2 -, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024 Ud. (dep. 04/11/2024) Rv. 287085 — 01). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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