CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 febbraio 2024
Cassazione n. 12040/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5871/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 691, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5313/2021depositata il 19/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di dell’Agente di [OSCURATO:PERSONA] per la Provincia di Pesaro, per un credito immediatamente esigibile sui ruoli non riscossi. L’opposizione della società ingiunta è stata rigettata dal Tribunale di Roma. 2. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5313 del 4 maggio 2021, ha riformato la sentenza impugnata ed accogliendo l’opposizione dell’Agente di [OSCURATO:PERSONA] ha revocato il decreto ingiuntivo. 3.Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. 4. L’Ader - Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA], (subentrata all’agente della riscossione ingiunto nelle posizioni giuridiche per cui è causa) resiste con controricorso. Considerato che 5. il ricorso involge questioni concernenti materia assegnata tabellarmente alla Sezione Prima di questa Corte ( cfr. Cass. n. 4555/2022 ), cui il Collegio ritiene doversi disporre la trasmissione, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione per competenza tabellare. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Co