CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41551/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] prpone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen. avverso l'ordinanza della Settima Sezione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a plurimi episodi di spaccio di sostanza stupefacente. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente osserva che con uno dei motivi di ricorso era stata eccepita l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 62 bis cod.pen. per avere limitato la riduzione di pena per le attenuanti generiche alla pena irrogata per il reato più grave, omettendone l'estensione a tutti i reati in continuazione, evidenziando che le attenuanti erano state concesse sulla base di considerazioni di natura soggettiva: sul punto la Corte di Cassazione, nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, aveva omesso ogni motivazione. 1.2 Il difensore rileva inoltre che la Corte di Cassazione non aveva affatto tenuto conto della circostanza che la Corte di appello di Napoli, in relazione al trattamento sanzionatorio, aveva limitato la riduzione di pena per le attenuanti generiche alla sola pena più grave, omettendone l'estensione a tutti i reati in continuazione; viene richiamata la sentenza n. 20945 del 2021 secondo cui se gli elementi circostanziali sono riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione; quanto alla dosimetria della pena, l'errore determinava una illegittima applicazione della riduzione della stessa, che avrebbe dovuto essere di anni 6 e mesi 8, anziché anni 9 e mesi 2 di reclusione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è akiammissibile. 1.1 In tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso (vedi Sez.2, sentenza n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01); nel caso in esame, la Settima Sezione di questa Corte ha giudicato corretta la motivazione della e Corte di appellot-errd-51-à---fflie. aveva valutato che l'aumento di 39 giorni per 1 ogni reato contestato era stato "molto contenuto", per cui non si era implicitamente ritenuto di doverlo diminuire ulteriormente per la concessione delle attenuanti generiche. Si deve poi ribadire che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto del ricorso straordinario gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, dovendosi gli stessi essere fatti valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: ex plurimis SSUU 16103/2002 Rv. 221280; SSUU 37505/2011 Rv. 250527; SSUU 18651/2015 Rv. 263686; Cass. 6770/2008 Rv. 239037; Cass. 14296/2014 Rv. 259503; Cass. 37243/2014 Rv. 260817. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della