CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 28062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che concludeva per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 gennaio 2024 la Corte d'appello di Bologna dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del latitante [OSCURATO:PERSONA]. L'impugnazione veniva considerata "aspecifica" perché contestava genericamente il riconoscimento dell'aggravante dell'uso dell'arma, la mancata applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen. e delle attenuanti generiche, nonché il giudizio di bilancia mento 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, privo del mandato ad impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater cod. pen., che deduceva: 2.1. violazione di legge: il mandato ad impugnare non sarebbe necessario in quanto l'art. 591 cod. proc. pen. non effettuava alcun richiamo all'art. 581; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto, l'atto d'appello sarebbe "specifico". [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. In primo luogo: il collegio ritiene - valorizzando il tenore letterale della norma - che il mandato ad impugnare quando si procede nei confronti dell' "assente" sia necessario solo quando si impugni una sentenza, ma non, nei casi in cui - come in quello in esame - si impugni un'ordinanza. 1.2. In secondo luogo: il collegio ritiene che la valutazione della Corte territoriale in ordine alla genericità dell'appello non si presti ad alcuna censura. Sul punto il collegio riafferma che, per l'appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581, comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell'impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l'atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, Valle, Rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Nel caso in esame, come legittimamente valutato dalla Corte territoriale, le censure si profilavano in parte aspecifiche, in quanto non coerenti con l'approfondimento argomentativo che caratterizzava la sentenza del tribunale; ed in parte generiche, ovvero carenti di allegazioni idonee a confutare le valutazione espresse dal provvedimento impugnato. Segnatamente: (a) con riferimento all'uso dell'arma l'atto di appello, come legittimamente ritenuto dalla Corte di merito, si soffermava esclusivamente sull'utilizzo del "tagliaunghie", ma non su quello del "bastone", dunque non si confrontava con un elemento decisivo per l'inquadramento della condotta; (b) con riferimento all'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen., l'impugnazione si configurava generica, in quanto non allegava alcun elemento dal quale si potesse evincere il modesto valore del telefono trafugato, sia con riguardo al bene materiale, che alle condizioni della vittima; (c) sempre con riferimento all'attenuante della "lieve entità del danno", l'impugnazione non faceva alcun riferimento al pregiudizio complessivo subito dalla persona offesa aggredita, che era stata lesa non solo nella sua integrità patrimoniale, ma anche in quella fisica e morale; (d) infine, con riferimento alle contestazioni relative al trattamento sanzionatorio si allegava genericamente che la rapina era stata commessa in una zona solitamente presidiata dalle forze dell'ordine (il che indicherebbe la rudimentalità dell'azione criminale ed imporrebbe la mitigazione del trattamento sanzionatorio), ma si indicava nessun elemento dal quale potesse evincersi, in concreto, che la notte in cui la rapina è stata consumata agenti delle forze dell'ordine fossero effettivamente presenti in prossimità del luogo di esecuzione del delitto; (e) da ultimo, non veniva infine rivolta a nessuna critica specifica al giudizio di equivalenza. In sintesi, la prima impugnazione veniva legittimamente considerata dalla Corte di appello aspecifica con riferimento alla circostanza dell'utilizzo dell'arma; e generica e in relazione alle altre censure, dunque inidonea a superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 581 cod. proc. pen., interpretato alla luce dei criteri ermeneutici indicati dalla Corte di legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis