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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 13025/2025

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a seguente ordinanza suiricorsi iscritt i al n. 30015 / 20 1 9 R.G. propost i da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - per l’annullamento dei provvediment i di diniego dell e domand e di definizione agevolata del 6.08.2019, notificat i via PEC in data 6.08.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - C on la sentenza n. 457/01/2010 la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005; proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate, questa Corte, con la sentenza n. 30040 del 2018, lo accoglieva , cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarava inammissibili i ricorsi originari, introduttivi del giudizio; - avverso la sentenza della Corte di Cassazione, la società contribuente proponeva ricorso per revocazione e in data 10.05.2019 presentava, in relazione agli stessi avvisi di accertamento impugnati, distinte domandedi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 con il pagamento, in pari data, della prima rata dell’importo dovuto per la definizione; -con PEC del 6.08.2019, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente i provvediment i con i qual i rigettava l e domand e di definizione agevolata (n.

TK5000004/2019, n.

TK5000005/2019 e TK5000006/2019), essendo esclusi da detta definizione i rapporti esauriti alla data del 24.10.2018, in quanto “già regolati da sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito… Devono, infine, ritenersi definibili le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria, ad esclusione delle liti per le quali è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio, che si considerano comunque definitive”; - la società contribuente impugnav a i provvediment i di diniego della definizione agevolata con ricors i per cassazione iscritti al n.

R.G. 30015/2019, affidati ciascunoa tre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -Successivamente, con atti depositat i in data 27.09.2023 , sottoscritt i dalla ricorrente e dal suo difensore, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai ricors i per cassazione, iscritti al n.

R.G. 30015/2019, essendo intervenuto il perfezionamento della domanda di definizione agevolata in relazione al giudizio riguardante la cartella di pagamento relativo al medesimo rapporto tributario controverso; - l e rinunc e d el la ricorrente sono ritual i perché sono intervenut e prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), sono stat e sottoscritt e dalla parte e dal difensore e sono stat e accettatee sottoscritte dal la controricorrente; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza suiricorsi iscritt i al n. 30015 / 20 1 9 R.G. propost i da [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente - per l’annullamento dei provvediment i di diniego dell e domand e di definizione agevolata del 6.08.2019, notificat i via PEC in data 6.08.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - C on la sentenza n. 457/01/2010 la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla predetta contribuente avverso distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni di imposta 2003, 2004 e 2005; proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate, questa Corte, con la sentenza n. 30040 del 2018, lo accoglieva , cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarava inammissibili i ricorsi originari, introduttivi del giudizio; - avverso la sentenza della Corte di Cassazione, la società contribuente proponeva ricorso per revocazione e in data 10.05.2019 presentava, in relazione agli stessi avvisi di accertamento impugnati, distinte domandedi definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 con il pagamento, in pari data, della prima rata dell’importo dovuto per la definizione; -con PEC del 6.08.2019, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente i provvediment i con i qual i rigettava l e domand e di definizione agevolata (n. TK5000004/2019, n. TK5000005/2019 e TK5000006/2019), essendo esclusi da detta definizione i rapporti esauriti alla data del 24.10.2018, in quanto “già regolati da sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, che non abbiano disposto il rinvio al giudice di merito… Devono, infine, ritenersi definibili le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della revocazione ordinaria, ad esclusione delle liti per le quali è stata depositata sentenza della Corte di Cassazione senza rinvio, che si considerano comunque definitive”; - la società contribuente impugnav a i provvediment i di diniego della definizione agevolata con ricors i per cassazione iscritti al n. R.G. 30015/2019, affidati ciascunoa tre motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -Successivamente, con atti depositat i in data 27.09.2023 , sottoscritt i dalla ricorrente e dal suo difensore, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Agenzia delle entrate, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ai ricors i per cassazione, iscritti al n. R.G. 30015/2019, essendo intervenuto il perfezionamento della domanda di definizione agevolata in relazione al giudizio riguardante la cartella di pagamento relativo al medesimo rapporto tributario controverso; - l e rinunc e d el la ricorrente sono ritual i perché sono intervenut e prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), sono stat e sottoscritt e dalla parte e dal difensore e sono stat e accettatee sottoscritte dal la controricorrente; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di l
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