Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31997/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1936 avverso la sentenza resa il 15 settembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 9 maggio 2018 dal Tribunale di Pesaro, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata truffa e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 2.1 Mancanza di motivazione poiché con l'atto di appello si osservava che il fatto è stato attribuito all'imputato sulla base di una individuazione fotografica eseguita in dibattimento dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ma tale riconoscimento era viziato nella sua genuinità,essendo la deposizione condizionata dalla precedente individuazione effettuata in caserma. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dell' Angelini che contrastano con l'ordine di una fornitura di porte per il valore di 15.490 C,di cui si sarebbe pagato solo l'acconto e non il totale .

La Corte ha trascurato di considerare che l'ordine prevedeva una consegna entro il 30 settembre 2015 e il teste non è attendibile laddove afferma che la consegna delle porte era subordinata al loro integrale pagamento. 2.2 Contraddittorietà della motivazione poiché di fatto l'imputato ha subito una diminuzione patrimoniale, avendo versato un acconto di 1.500 C, che non ha recuperato e non sussiste il reato di truffa poiché nessuno è in grado di dire se gli assegni post- datati consegnati dall'imputato sarebbero stati o meno pagati.

In realtà la società ha proposto un pagamento rateale a mezzo di titoli postdatati e la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato la dilazione e si è tenuta la caparra.

Con memoria la difesa ha articolato motivi nuovi ,deducendo la tardività della querela e la conseguente improcedibilità dell'azione penale e la insussistenza di atti idonei per la mancata conclusione di un contratto.

E' pervenuta comunicazione dell'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla corte.

I motivi nuovi sono inammissibili perché non sono stati dedotti con i motivi principali con il ricorso principale e comunque non sono stati neppure dedotti con l'atto di appello con il quale si lamentava la invalidità della querela sotto il profilo della mancanza di procura adeguata.

Va tuttavia preso atto della remissione di querela formalizzata dalla persona offesa e accettata dal ricorrente e della conseguente estinzione del reato.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e, in assenza di diversi accordi tra le parti private, la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per remissione di querela.

Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali.

Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il P nte [OSCURATO:PERSONA] iotalle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 febbraio 1936 avverso la sentenza resa il 15 settembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 9 maggio 2018 dal Tribunale di Pesaro, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata truffa e ha rideterminato la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato tramite il suo difensore di fiducia deducendo: 2.1 Mancanza di motivazione poiché con l'atto di appello si osservava che il fatto è stato attribuito all'imputato sulla base di una individuazione fotografica eseguita in dibattimento dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], ma tale riconoscimento era viziato nella sua genuinità,essendo la deposizione condizionata dalla precedente individuazione effettuata in caserma. [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di verificare l'attendibilità delle dichiarazioni dell' Angelini che contrastano con l'ordine di una fornitura di porte per il valore di 15.490 C,di cui si sarebbe pagato solo l'acconto e non il totale . La Corte ha trascurato di considerare che l'ordine prevedeva una consegna entro il 30 settembre 2015 e il teste non è attendibile laddove afferma che la consegna delle porte era subordinata al loro integrale pagamento. 2.2 Contraddittorietà della motivazione poiché di fatto l'imputato ha subito una diminuzione patrimoniale, avendo versato un acconto di 1.500 C, che non ha recuperato e non sussiste il reato di truffa poiché nessuno è in grado di dire se gli assegni post- datati consegnati dall'imputato sarebbero stati o meno pagati. In realtà la società ha proposto un pagamento rateale a mezzo di titoli postdatati e la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato la dilazione e si è tenuta la caparra. Con memoria la difesa ha articolato motivi nuovi ,deducendo la tardività della querela e la conseguente improcedibilità dell'azione penale e la insussistenza di atti idonei per la mancata conclusione di un contratto. E' pervenuta comunicazione dell'avvenuta remissione di querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla corte. I motivi nuovi sono inammissibili perché non sono stati dedotti con i motivi principali con il ricorso principale e comunque non sono stati neppure dedotti con l'atto di appello con il quale si lamentava la invalidità della querela sotto il profilo della mancanza di procura adeguata. Va tuttavia preso atto della remissione di querela formalizzata dalla persona offesa e accettata dal ricorrente e della conseguente estinzione del reato. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata e, in assenza di diversi accordi tra le parti private, la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per remissione di querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali. Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore Il P nte [OSCURATO:PERSONA] iotalle
Sentenza Cassazione n. 31997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris