CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33285/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. ' L 2e24 n lo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 dicembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per una parte delle condotte contestategli ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e lo ha assolto perché il fatto non sussiste dalle residue condotte ascrittegli ai sensi della medesima disposizione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia, denunciando la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., a causa del fatto che nella motivazione della sentenza depositata dal Giudice per le indagini preliminari non si fa riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ma a tali Vendramin e Bozzetto, con la conseguente nullità della sentenza, a causa della errata indicazione delle generalità degli imputati. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'intervenuta correzione dell'errore contenuto nella motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il Giudice per le indagini preliminari già provveduto, con ordinanza del primo febbraio 2024 in atti, a correggere l'errore verificatosi nella collazione della motivazione con l'intestazione, dando atto che nella sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata inserita la motivazione relativa a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] e viceversa, e disponendo le opportune correzioni. Ne consegue il venir meno della ragione che aveva determinato il ricorso del Pubblico ministero, essendo stato emendato l'errore che aveva determinato la nullità denunciata con il ricorso, che deve quindi essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile i