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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 22611/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 18 febbraio 2021 (dep. il 3 marzo 2021) la Corte di Appello di Salerno, - quale Giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 12 febbraio 2020 - ha confermato il decreto in data 25 gennaio 2018, con il quale il Tribunale di Salerno, nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CALIFANO, ha disposto la confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (rectius: delle quote sociali) di cui è socio unico lo stesso proposto, di tutti i beni di proprietà dell'ente e delle giacenze bancarie a esso intestate.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del CALIFANO, denunciando nel corpo di un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta insufficienza degli elementi dedotti dalla difesa al fine di escludere la pericolosità sociale del proposto e al «giudizio di sproporzione», nonché il mancato ossequio al dictum della sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La difesa ha censurato il decreto di secondo grado, adducendo che esso non si sarebbe uniformato ai princìpi giurisprudenziali (elaborati da questa Corte di legittimità, dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU) relativi agli elementi su cui fondare l'affermazione della pericolosità sociale, ai presupposti per disporre la confisca di prevenzione, al rispetto del principio di legalità e del contraddittorio, alla correlazione tra la decisione e gli addebiti contestati e alle ipotesi in cui sono inutilizzabili le intercettazioni; e deducendo sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, nonché la riproposizione - da parte del provvedimento impugnato - dei medesimi errori già stigmatizzati dalla pronuncia di annullamento con rinvio resa nel presente procedimento, in quanto: - la Corte di appello, pur tenendo conto delle sentenze di assoluzione rese nei confronti del CALIFANO, avrebbe utilizzato quanto esposto in detti provvedimenti per affermarne la pericolosità generica (peraltro, attribuendo al proposto una pericolosità sia generica sia qualificata), senza indicare quali delitti sarebbero stati da lui commessi «in un significativo arco temporale, se abbiano generato profitti in capo al CALIFANO (facendo riferimento a una tentata estorsione perpetrata nel 2000 che non ha prodotto alcun entrata illecita), se essi siano stati gli unici redditi del proposto o almeno una componente significativa delle sue entrate; - inoltre, la Corte territoriale non avrebbe offerto un'adeguata motivazione sul fatto che le condotte ascritte al proposto ex artt. 648-ter cod. pen. (delitto, allo stato, non dimostrato all'esito di giudizio penale) e 416-bis cod. pen. si collochino tra il 2009 e il 2012, mentre la società cui inerisce la statuizione ablativa è stata costituita nel 2005 e Rita FEZZA ha venduto la propria quota nel 2009 (dato questo che priverebbe di «forza» tale elemento indiziario); peraltro, in relazione al detto reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., sarebbe stata richiamata una mera ipotesi investigativa contenuta nel passo di un'ordinanza «senza scrutinare né la sussistenza del clan di riferimento né il collegamento tra lo stesso e il CALIFANO», anche alla luce delle allegazioni difensive (e della relativa documentazione) sulla costituzione della società; - non si comprenderebbe come i precedenti penali del CALIFANO, di modesta gravità e risalenti, siano stati ritenuti dimostrativi della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso e della sua attuale «generica propensione alla commissione di reati», essedo stata omessa ogni valutazione sulla attualità della sua pericolosità sociale; peraltro, non si sarebbe considerato che nessuno di essi ha prodotto entrate illecite;- i Giudici di merito non avrebbero chiarito in che termini l'investimento della somma di euro 5.000,00 per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal CALIFANO e dalla moglie nonché a quelli della madre del CALIFANO (Maria FARELLI) e quelli prodotti dalla società medesima (in particolare rispetto ai beni acquistati dallo stesso ente, di scarso valore economico, profilo sul quale il decreto impugnato non avrebbe motivato in alcun modo); sotto tale profilo, avrebbe dovuto tenersi conto non solo della tabella allegata alla proposta, che dimostrerebbe che i redditi erano sufficienti per gli acquisti, ma avrebbero dovuto essere considerati i finanziamenti ricevuti (e non rimborsati) e le operazioni per contanti compiute dal CALIFANO e dalla moglie, i redditi da pensione e i numerosi immobili «posseduti dalla FARELLI» (alcuni dei quali concessi in godimento a figlio) e la confusione tra le casse della società e quelle personali oltre che gli utili della società non dichiarati; - la sproporzione, come chiarito dalla giurisprudenza, non potrebbe fondarsi sulle sole tabelle elaborate dall'ISTAT; - la Corte salernitana non avrebbe indicato l'arco temporale di riferimento e non si sarebbe neppure soffermata su elementi di fatto, specifici ed accertati, che consentissero di inserire il CALIFANO in una determinata classe di pericolosità; non sarebbe mai stato specificato l'importo delle somme che il CALIFANO avrebbe riciclato né si sarebbe dato conto anche di una singola operazione sospetta in relazione alla sua asserita vicinanza all'associazione mafiosa (constando anzi che - come sposto dall'amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - non vi erano elementi di irregolarità nella contabilità di essa), ragion per cui in violazione dell'art. 24 D. Lgs. 159/2011 non sarebbe stata individuata al provenienza da illecito dei cespiti confiscati; - non sarebbero stati apprezzati gli elementi (segnatamente i «fatti nuovi») dedotti con memoria difensiva e con l'atto di appello; e la Corte avrebbe continuato a richiamare genericamente atti di indagini e un'ordinanza di applicazione della misura cautelare per dimostrare che il CALIFANO avrebbe agevolato la penetrazione mafiosa del D'[OSCURATO:PERSONA] nel tessuto economico (valorizzando il fatto che, in una occasione, nel 2009, in assenza del CALIFANO i dipendenti si sarebbe rivolti al D'[OSCURATO:PERSONA], il quale però - come documentato dalla difesa - è stato dipendente, peraltro per un periodo breve, della società); - dunque, il decreto impugnato avrebbe finito col travisare i fatti e gli atti a disposizione, non ottemperando all'obbligo di motivazione.

1.1. Al fine di provvedere, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).

Inoltre, è utile rilevare che, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente (cfr. Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280213 - 01).

1.3. La sentenza rescindente ha annullato il precedente decreto emesso dalla Corte di appello di Salerno, in quanto: - la motivazione di esso era apparente perché non aveva individuato la categoria di pericolosità nella quale era stato annoverato il proposto; aveva valorizzato - al fine di affermare la pericolosità del CALIFANO - pure fatti per cui era stato assolto, due sentenze di condanna per reati tra loro eterogenei e commessi a notevole distanza temporale (un'estorsione tentata del 2000, un'evasione e una minaccia del 2015) nonché i carichi pendenti anche per reati non sintomatici del perseguimento da parte del proposto di finalità di locupletazione illecita (minaccia, lesioni personali, atti persecutori) senza precisare l'esito dei procedimenti penali de quibus (anche alla luce del tempo di essi e delle contestazioni difensive); aveva fatto riferimento all'applicazione al CALIFANO nel 2015 di una misura (che non era chiaro se fosse una misura di prevenzione personale o una misura di sicurezza), senza indicare gli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto (onde comprenderne la rilevanza ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale nel presente procedimento); aveva genericamente richiamato il suo coinvolgimento in un procedimento penale (per i reati di associazione camorristica, estorsione e riciclaggio, commessi dal 2003 all'attualità); - ed era incorso nella violazione di legge in relazione alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto rispetto all'acquisto dei beni confiscati e al giudizio di sproporzione tra i beni sottoposti a confisca e le attività economiche del CALIFANO.

1.4. Il decreto impugnato ha ritenuto il CALIFANO persona socialmente pericolosa facendo riferimento alla condotta di cui all'art. 648-ter cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, a lui ascritta (per cui è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere) nonché in quanto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, espressamente escludendo che possano avere rilievo sul punto gli altri reati per cui è stato condannato o comunque sottoposto a procedimento penale.

Più in particolare la Corte di merito: ha evidenziato che - proprio per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel 2005 con la partecipazione di Rita FEZZA, moglie di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (esponente di vertice dell'associazione mafiosa operante nell'agro nocerino-sarnese, e condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) - il proposto ha favorito l'ingresso dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA] nel tessuto economico de quo e il reimpiego di risorse illecite, rilevando che quest'ultimo aveva poteri gestori nell'ente (e ciò alla luce, in particolare, di una conversazione captata il 15 luglio 2009 e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alfonso PERSICO; il decreto impugnato ha richiamato pure quanto esposto nel decreto di primo grado che a propria volta ha dato conto di quanto esposto nel decreto in data 26 giugno 2015 con il quale il Tribunale di Salerno ha applicato al CALIFANO la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno pure in considerazioni tali condotte); ed ha ritenuto che l'instaurazione con il D'[OSCURATO:PERSONA] di un rapporto di lavoro subordinato fosse funzionale a dissimulare il ruolo gestorio di quest'ultimo.

Sulla scorta di tali dati, il Collegio di secondo grado ha attributo al CALIFANO una pericolosità sociale «soprattutto qualificata», pur attribuendogli anche una pericolosità generica ex art. 1, lett. b), D. Lgs. 159/2011 assumendo che il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. sia «per definizione generatore di illeciti guadagni»; e ha ritenuto che la pericolosità si sia manifestata dal 2005, ossia proprio dalla costituzione della società oggetto di ablazione.

Sotto il profilo poi delle derivazione illecita della somma impiegata per costituire la società, i Giudici di appello hanno rilevato che gli elementi di segno contrario addotti dalla difesa attenessero a periodi successivi al 2005; e che i redditi prodotti dal nucleo familiare del CALIFANO (composto dallo stesso proposto, dalla moglie e da quattro figli), negli anni 2004, 2005 e 2006 erano così modesti (rispettivamente euro 8.633, 7.297 e 4.743) da non consentire a una famiglia composta da sei persone (tenuto conto pure dei dati indicati dall'ISTAT) di superare la soglia di povertà e, dunque, da consentire in alcun modo di disporre della provvista necessaria (euro 5.000) per costituire la società.

Tale argomentazione - che non può dirsi apparente - non può dirsi ritualmente confutata dal ricorso, tenuto anzitutto del fatto che, come esposto, in questa sede non può essere prospettato un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Infatti, al di là delle considerazioni generali relative alla disciplina delle misure di prevenzione e ai principi operanti in materia del tutto slegate dal caso di specie, sotto il profilo della pericolosità sociale l'impugnazione ha mosso censure relative alla valorizzazione di condotte (segnatamente, quelle estorsive) che la Corte di appello non ha posto a fondamento della propria prognosi.

E, quanto alla pericolosità qualificata, si è espressa in maniera del tutto generica allorché ha fatto riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni (neppure riferita a quella richiamata nel decreto impugnato) o ha censurato l'impiego di elementi di fatto contenuti nell'ordinanza cautelare sopra richiamato (consentito nel procedimento di prevenzione: cfr. Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512; Sez. 1, n. 921 del 11/11/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 261842), adducendo nel resto censure alla motivazione qui non utilmente spendibili.

Dunque, tali censure - che non si confrontano compiutamente con quanto esposto dalla Corte di appello - non consentono di ritenere inficiata la statuizione impugnata nella parte in cui ha attribuito al CALIFANO la pericolosità qualificata, ossia ha individuato come presupposto giustificativo della confisca una categoria criminologica autonoma e autosufficiente a tal fine (arg. ex Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02).

Ancora, erroneamente il ricorso ha censurato il decreto impugnato sotto il profilo dell'attualità della pericolosità sociale del CALIFANO, profilo ex se irrilevante rispetto all'applicazione della confisca (cfr. art. 18, comma 1, D. Lgs. 159 cit.).

Infine, le doglianze relative alla sproporzione tra le entrate lecite del nucleo familiare del CALIFANO - oltre che del tutto generiche - sono sussumibili nella lett. e), non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge, tenuto conto pure che la Corte territoriale non si è limitata al mero richiamo degli indici ISTAT, ma ha fatto riferimento all'ammontare minimo del redditi dichiarati dal nucleo familiare del CALIFANO rispetto alle necessità di vita dei suoi componenti (sei; cfr. Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiammetta, Rv. 266426 - 01), e che non possono giovare al proposto gli asseriti redditi leciti non dichiarati al fisco (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01); e non può ravvisarsi una violazione di legge - rispetto alla ritenuta pericolosità qualificata - neppure in ragione della mancata indicazione nel decreto impugnato delle somme che il CALIFANO avrebbe riciclato o delle operazioni sospette (come esposto dalla difesa) compiute a cagione della sua appartenenza all'associazione mafiosa, atteso che - come esposto - la Corte territoriale ha argomentato sulla sproporzione tra redditi e impieghi proprio per la costituzione della società in discorso (cfr. art. 24, comma 1, cit.; Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376 - 01).

2. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/02/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 18 febbraio 2021 (dep. il 3 marzo 2021) la Corte di Appello di Salerno, - quale Giudice del rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte il 12 febbraio 2020 - ha confermato il decreto in data 25 gennaio 2018, con il quale il Tribunale di Salerno, nel procedimento instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] CALIFANO, ha disposto la confisca della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (rectius: delle quote sociali) di cui è socio unico lo stesso proposto, di tutti i beni di proprietà dell'ente e delle giacenze bancarie a esso intestate. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse del CALIFANO, denunciando nel corpo di un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta insufficienza degli elementi dedotti dalla difesa al fine di escludere la pericolosità sociale del proposto e al «giudizio di sproporzione», nonché il mancato ossequio al dictum della sentenza rescindente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha censurato il decreto di secondo grado, adducendo che esso non si sarebbe uniformato ai princìpi giurisprudenziali (elaborati da questa Corte di legittimità, dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU) relativi agli elementi su cui fondare l'affermazione della pericolosità sociale, ai presupposti per disporre la confisca di prevenzione, al rispetto del principio di legalità e del contraddittorio, alla correlazione tra la decisione e gli addebiti contestati e alle ipotesi in cui sono inutilizzabili le intercettazioni; e deducendo sia la violazione di legge che il vizio di motivazione, nonché la riproposizione - da parte del provvedimento impugnato - dei medesimi errori già stigmatizzati dalla pronuncia di annullamento con rinvio resa nel presente procedimento, in quanto: - la Corte di appello, pur tenendo conto delle sentenze di assoluzione rese nei confronti del CALIFANO, avrebbe utilizzato quanto esposto in detti provvedimenti per affermarne la pericolosità generica (peraltro, attribuendo al proposto una pericolosità sia generica sia qualificata), senza indicare quali delitti sarebbero stati da lui commessi «in un significativo arco temporale, se abbiano generato profitti in capo al CALIFANO (facendo riferimento a una tentata estorsione perpetrata nel 2000 che non ha prodotto alcun entrata illecita), se essi siano stati gli unici redditi del proposto o almeno una componente significativa delle sue entrate; - inoltre, la Corte territoriale non avrebbe offerto un'adeguata motivazione sul fatto che le condotte ascritte al proposto ex artt. 648-ter cod. pen. (delitto, allo stato, non dimostrato all'esito di giudizio penale) e 416-bis cod. pen. si collochino tra il 2009 e il 2012, mentre la società cui inerisce la statuizione ablativa è stata costituita nel 2005 e Rita FEZZA ha venduto la propria quota nel 2009 (dato questo che priverebbe di «forza» tale elemento indiziario); peraltro, in relazione al detto reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., sarebbe stata richiamata una mera ipotesi investigativa contenuta nel passo di un'ordinanza «senza scrutinare né la sussistenza del clan di riferimento né il collegamento tra lo stesso e il CALIFANO», anche alla luce delle allegazioni difensive (e della relativa documentazione) sulla costituzione della società; - non si comprenderebbe come i precedenti penali del CALIFANO, di modesta gravità e risalenti, siano stati ritenuti dimostrativi della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso e della sua attuale «generica propensione alla commissione di reati», essedo stata omessa ogni valutazione sulla attualità della sua pericolosità sociale; peraltro, non si sarebbe considerato che nessuno di essi ha prodotto entrate illecite;- i Giudici di merito non avrebbero chiarito in che termini l'investimento della somma di euro 5.000,00 per la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dal CALIFANO e dalla moglie nonché a quelli della madre del CALIFANO (Maria FARELLI) e quelli prodotti dalla società medesima (in particolare rispetto ai beni acquistati dallo stesso ente, di scarso valore economico, profilo sul quale il decreto impugnato non avrebbe motivato in alcun modo); sotto tale profilo, avrebbe dovuto tenersi conto non solo della tabella allegata alla proposta, che dimostrerebbe che i redditi erano sufficienti per gli acquisti, ma avrebbero dovuto essere considerati i finanziamenti ricevuti (e non rimborsati) e le operazioni per contanti compiute dal CALIFANO e dalla moglie, i redditi da pensione e i numerosi immobili «posseduti dalla FARELLI» (alcuni dei quali concessi in godimento a figlio) e la confusione tra le casse della società e quelle personali oltre che gli utili della società non dichiarati; - la sproporzione, come chiarito dalla giurisprudenza, non potrebbe fondarsi sulle sole tabelle elaborate dall'ISTAT; - la Corte salernitana non avrebbe indicato l'arco temporale di riferimento e non si sarebbe neppure soffermata su elementi di fatto, specifici ed accertati, che consentissero di inserire il CALIFANO in una determinata classe di pericolosità; non sarebbe mai stato specificato l'importo delle somme che il CALIFANO avrebbe riciclato né si sarebbe dato conto anche di una singola operazione sospetta in relazione alla sua asserita vicinanza all'associazione mafiosa (constando anzi che - come sposto dall'amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - non vi erano elementi di irregolarità nella contabilità di essa), ragion per cui in violazione dell'art. 24 D. Lgs. 159/2011 non sarebbe stata individuata al provenienza da illecito dei cespiti confiscati; - non sarebbero stati apprezzati gli elementi (segnatamente i «fatti nuovi») dedotti con memoria difensiva e con l'atto di appello; e la Corte avrebbe continuato a richiamare genericamente atti di indagini e un'ordinanza di applicazione della misura cautelare per dimostrare che il CALIFANO avrebbe agevolato la penetrazione mafiosa del D'[OSCURATO:PERSONA] nel tessuto economico (valorizzando il fatto che, in una occasione, nel 2009, in assenza del CALIFANO i dipendenti si sarebbe rivolti al D'[OSCURATO:PERSONA], il quale però - come documentato dalla difesa - è stato dipendente, peraltro per un periodo breve, della società); - dunque, il decreto impugnato avrebbe finito col travisare i fatti e gli atti a disposizione, non ottemperando all'obbligo di motivazione. 1.1. Al fine di provvedere, occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Inoltre, è utile rilevare che, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in caso di annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente (cfr. Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280213 - 01). 1.3. La sentenza rescindente ha annullato il precedente decreto emesso dalla Corte di appello di Salerno, in quanto: - la motivazione di esso era apparente perché non aveva individuato la categoria di pericolosità nella quale era stato annoverato il proposto; aveva valorizzato - al fine di affermare la pericolosità del CALIFANO - pure fatti per cui era stato assolto, due sentenze di condanna per reati tra loro eterogenei e commessi a notevole distanza temporale (un'estorsione tentata del 2000, un'evasione e una minaccia del 2015) nonché i carichi pendenti anche per reati non sintomatici del perseguimento da parte del proposto di finalità di locupletazione illecita (minaccia, lesioni personali, atti persecutori) senza precisare l'esito dei procedimenti penali de quibus (anche alla luce del tempo di essi e delle contestazioni difensive); aveva fatto riferimento all'applicazione al CALIFANO nel 2015 di una misura (che non era chiaro se fosse una misura di prevenzione personale o una misura di sicurezza), senza indicare gli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio sulla pericolosità sociale del proposto (onde comprenderne la rilevanza ai fini dell'applicazione della misura patrimoniale nel presente procedimento); aveva genericamente richiamato il suo coinvolgimento in un procedimento penale (per i reati di associazione camorristica, estorsione e riciclaggio, commessi dal 2003 all'attualità); - ed era incorso nella violazione di legge in relazione alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto rispetto all'acquisto dei beni confiscati e al giudizio di sproporzione tra i beni sottoposti a confisca e le attività economiche del CALIFANO. 1.4. Il decreto impugnato ha ritenuto il CALIFANO persona socialmente pericolosa facendo riferimento alla condotta di cui all'art. 648-ter cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991, a lui ascritta (per cui è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere) nonché in quanto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso, espressamente escludendo che possano avere rilievo sul punto gli altri reati per cui è stato condannato o comunque sottoposto a procedimento penale. Più in particolare la Corte di merito: ha evidenziato che - proprio per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel 2005 con la partecipazione di Rita FEZZA, moglie di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (esponente di vertice dell'associazione mafiosa operante nell'agro nocerino-sarnese, e condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) - il proposto ha favorito l'ingresso dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA] nel tessuto economico de quo e il reimpiego di risorse illecite, rilevando che quest'ultimo aveva poteri gestori nell'ente (e ciò alla luce, in particolare, di una conversazione captata il 15 luglio 2009 e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alfonso PERSICO; il decreto impugnato ha richiamato pure quanto esposto nel decreto di primo grado che a propria volta ha dato conto di quanto esposto nel decreto in data 26 giugno 2015 con il quale il Tribunale di Salerno ha applicato al CALIFANO la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno pure in considerazioni tali condotte); ed ha ritenuto che l'instaurazione con il D'[OSCURATO:PERSONA] di un rapporto di lavoro subordinato fosse funzionale a dissimulare il ruolo gestorio di quest'ultimo. Sulla scorta di tali dati, il Collegio di secondo grado ha attributo al CALIFANO una pericolosità sociale «soprattutto qualificata», pur attribuendogli anche una pericolosità generica ex art. 1, lett. b), D. Lgs. 159/2011 assumendo che il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. sia «per definizione generatore di illeciti guadagni»; e ha ritenuto che la pericolosità si sia manifestata dal 2005, ossia proprio dalla costituzione della società oggetto di ablazione. Sotto il profilo poi delle derivazione illecita della somma impiegata per costituire la società, i Giudici di appello hanno rilevato che gli elementi di segno contrario addotti dalla difesa attenessero a periodi successivi al 2005; e che i redditi prodotti dal nucleo familiare del CALIFANO (composto dallo stesso proposto, dalla moglie e da quattro figli), negli anni 2004, 2005 e 2006 erano così modesti (rispettivamente euro 8.633, 7.297 e 4.743) da non consentire a una famiglia composta da sei persone (tenuto conto pure dei dati indicati dall'ISTAT) di superare la soglia di povertà e, dunque, da consentire in alcun modo di disporre della provvista necessaria (euro 5.000) per costituire la società. Tale argomentazione - che non può dirsi apparente - non può dirsi ritualmente confutata dal ricorso, tenuto anzitutto del fatto che, come esposto, in questa sede non può essere prospettato un vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Infatti, al di là delle considerazioni generali relative alla disciplina delle misure di prevenzione e ai principi operanti in materia del tutto slegate dal caso di specie, sotto il profilo della pericolosità sociale l'impugnazione ha mosso censure relative alla valorizzazione di condotte (segnatamente, quelle estorsive) che la Corte di appello non ha posto a fondamento della propria prognosi. E, quanto alla pericolosità qualificata, si è espressa in maniera del tutto generica allorché ha fatto riferimento all'inutilizzabilità delle intercettazioni (neppure riferita a quella richiamata nel decreto impugnato) o ha censurato l'impiego di elementi di fatto contenuti nell'ordinanza cautelare sopra richiamato (consentito nel procedimento di prevenzione: cfr. Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 - dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512; Sez. 1, n. 921 del 11/11/2014 - dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA]. 261842), adducendo nel resto censure alla motivazione qui non utilmente spendibili. Dunque, tali censure - che non si confrontano compiutamente con quanto esposto dalla Corte di appello - non consentono di ritenere inficiata la statuizione impugnata nella parte in cui ha attribuito al CALIFANO la pericolosità qualificata, ossia ha individuato come presupposto giustificativo della confisca una categoria criminologica autonoma e autosufficiente a tal fine (arg. ex Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021 - dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474 - 02). Ancora, erroneamente il ricorso ha censurato il decreto impugnato sotto il profilo dell'attualità della pericolosità sociale del CALIFANO, profilo ex se irrilevante rispetto all'applicazione della confisca (cfr. art. 18, comma 1, D. Lgs. 159 cit.). Infine, le doglianze relative alla sproporzione tra le entrate lecite del nucleo familiare del CALIFANO - oltre che del tutto generiche - sono sussumibili nella lett. e), non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge, tenuto conto pure che la Corte territoriale non si è limitata al mero richiamo degli indici ISTAT, ma ha fatto riferimento all'ammontare minimo del redditi dichiarati dal nucleo familiare del CALIFANO rispetto alle necessità di vita dei suoi componenti (sei; cfr. Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, Fiammetta, Rv. 266426 - 01), e che non possono giovare al proposto gli asseriti redditi leciti non dichiarati al fisco (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244 - 01); e non può ravvisarsi una violazione di legge - rispetto alla ritenuta pericolosità qualificata - neppure in ragione della mancata indicazione nel decreto impugnato delle somme che il CALIFANO avrebbe riciclato o delle operazioni sospette (come esposto dalla difesa) compiute a cagione della sua appartenenza all'associazione mafiosa, atteso che - come esposto - la Corte territoriale ha argomentato sulla sproporzione tra redditi e impieghi proprio per la costituzione della società in discorso (cfr. art. 24, comma 1, cit.; Sez. 2, n. 14346 del 13/03/2018, Barbagallo, Rv. 272376 - 01). 2. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/02/2022.
Decreto Cassazione n. 22611/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris