Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 261/2025
ECLI:EU:C:2025:139
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0020_SUM
Causa C‑20/24 [Cymdek] (
i
)
M1.R. e M2.R.
contro
[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2025
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 2, lettera g) – Articolo 3, paragrafi 2 e 3 – Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo – Ambito di applicazione – Passeggeri in possesso di una carta d’imbarco – Prova della prenotazione confermata dal vettore aereo – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Volo che rientra in un viaggio “tutto compreso” finanziato da un terzo – Onere della prova del pagamento»
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Ambito di applicazione – Prenotazione confermata – Altro titolo attestante la prenotazione diverso dal biglietto – Nozione – Carta d’imbarco – Inclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 2, g), e 3, § 2, a)]
(v. punti 18‑24, 28‑33, dispositivo 1)
Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Esclusione – Presupposto – Vettore aereo operativo che offre ai passeggeri un volo con tali vantaggi – Applicabilità del regolamento a un volo che rientra in un viaggio “tutto compreso” finanziato da un terzo – Onere della prova del pagamento
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 5 e art. 3, § 3)
(v. punti 40‑54, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.