Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15376/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42277/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 , ke• 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 42277/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta il mancato disconoscimento della recidiva è manifestamente infondato avendo la Corte ampiamente argomentato sulla sussistenza della medesima (si veda, in particolare, pag. 2); Ritenuto altresì che il secondo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 , ke• 202
Sentenza Cassazione n. 15376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris