CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 18563/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro-intimato-avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 5679/2024depositato il 04/07/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLe ricorrenti, nata la prima il Data_1 e la seconda ilData_2 , quest’ultima rappresentata dalla madre N.I.sono figlie di J.E. deceduto il Data_3 giàsottoposto nel 2021 ad amministrazione di sostegno, con unavvocato nominato amministratore. Dopo la morte del padrehanno chiesto l'accesso all'intero fascicolo dell'amministrazione disostegno – e non soltanto ai rendiconti- al fine di valutare seaccettare o meno l'eredità, considerando anche che la clinica doveè stato ricoverato ha formulato actio interrogatoria avendointeresse a individuare un erede che possa pagare i debiti; hannoaltresì dichiarato di avere interesse ad accertare le cause dellamorte del genitore.[OSCURATO:PERSONA] tutelare ha respinto il ricorso ritenendosufficiente a tutelare i diritti ed interessi delle odierne ricorrentil’autorizzazione già resa con precedente decreto del 19 novembre2023 a prendere visione ed estrarre copia dei rendiconti (annuali efinale), con relativi allegati e decreti di approvazione. Il Tribunale incomposizione collegiale, investito del reclamo avverso il predettoprovvedimento, ha confermato la decisione del Giudice tutelare,osservando che il Regolamento europeo per la protezione dei datipersonali 2016/679 (GDPR) non si applica in caso di decesso, mache l’art. 2 -terdecies del Codice della privacy nazionale (D.lgs. 30giugno 2003, n. 196, e succ. mod.) prevede che i diritti di cui agliarticoli da 15 a 22 del [OSCURATO:PERSONA] riferiti a dati personalirelativi a soggetti defunti «possono essere esercitati da chi ha uninteresse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suomandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione». IlTribunale ha rilevato che nel caso di specie l’accesso è statochiesto: a) per ricostruire l’asse ereditario e potere decidere seaccettare o meno l’eredità ed eventualmente se farlo con beneficio2 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025di inventario; b) per verificare l’operato dell’amministratore disostegno e le modalità digestione e amministrazione e stabilire seabbia correttamente operato o vi siano state negligenze; c) perchiarire le circostanze della morte di J.E. ; d) perstabilire se sia stato effettivamente ricoverato nella casa di curaLuogo_1 e, in caso positivo, in quali periodi; e) per accertarecome sia stato gestito al domicilio e quali cure e assistenza glisiano stati somministrati; f) per appurare per quali patologie il decuius sia stato ricoverato il 22 febbraio 2023 nella struttura privatae perché non sia stato subito portato in ospedaleIl Tribunale ha quindi affermato che l’interesse di cui al punto a)è adeguatamente garantito con il semplice accesso ai rendiconti eagli atti ad essi allegati, nonché ai decreti di approvazione, chepermettono di ricostruire adeguatamente il patrimonio del defunto,mentre per gli altri profili non si individua un interesse meritevoledi tutela. Così si esprime il provvedimento impugnato: «Tutti glialtri profili su cui è fondata la domanda di accesso all’interofascicolo hanno a oggetto il sindacato a posteriori su sceltegestionali poste in essere dall’amministratore. Tale sindacato,successivo alla chiusura del procedimento, non è ammissibile,patrimonio del de cuius dunque non hanno alcun interessegiuridicamente tutelato a entrare nel merito delle valutazionidiscrezionali dell’Amministratore di sostegno e del [OSCURATO:PERSONA],non avendo non solo provato ma neppure allegato l’avvenutasottrazione di somme di denaro o di beni da partedell’amministratore di sostegno».Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione lesorelle J.E. , affidandosi a due motivi ed evocando in giudizioil Ministero della giustizia, che non ha svolto difese. Le ricorrentihanno depositato memoria. Alla pubblica udienza del 13 maggio3 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/20252025 il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione diinammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria scrittanella quale rileva che il provvedimento in esame non è ricorribileper cassazione, non avendo natura decisoria e non essendo idoneoa produrre giudicato, potendo la relativa istanza essere sempreriproposta davanti al giudice competente e osserva che la proceduraacconcia al caso è prevista dall’art. 744 c.p.c. ed il rimedioeventuale dall’art. 745 c.p.c., trattandosi, anche nel casodell’amministrazione pur sempre di atti di un procedimento civile,sia pure di carattere non contenzioso. La causa è stata discussacome da verbale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente sulla legittimazione del Ministero dellagiustizia.La parte deduce che «Trattandosi di provvedimento emessoin sede di giurisdizione volontaria non contenziosa emesso neiconfronti di una sola parte (ergo in assenza di controparti ) siritiene che la legittimazione a contraddire il ricorso sia individuabilein capo al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA a cui è riferibilegerarchicamente l’organo che ha emesso il provvedimentoimpugnato».1.1.- L’assunto non può condividersi.Il provvedimento oggi impugnato è stato emesso in esito adun procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. especificamente nella forma di provvedimento «dato in confronto diuna sola parte» (art. 739 c.p.c.) e tale struttura mantiene tanto insede di reclamo - ove invero non risulta che sia stato evocato ilMinistero o altro soggetto come contraddittore- che in sede diricorso per cassazione. Il ricorso censura il provvedimento in sé,peraltro per errore di diritto, provvedimento che, come sopra sidiceva, è emesso nei confronti di una sola parte, sicché anche in4 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025caso di impugnazione non ha un contraddittore che debba essereevocato in giudizio.2.- Deve però verificarsi se il provvedimento è ricorribileper cassazione. Secondo il Procuratore generale non lo è perchénon ha contenuto decisorio e dovrebbe piuttosto ricorrersi alrimedio ex art. 745 c.p.c.2.1.- Anche questo assunto non può condividersi.In primo luogo, si osserva che gli artt. 744 e 745 c.p.c.disciplinano il caso in cui il cancelliere o altro depositario dipubblico registro, tenuto a rilasciare copie di atti, rifiuti di farloovvero ritardi il suo ufficio; si tratta cioè della omissione di unaaltro funzionario quelle copie debba rilasciarle. Invece in questocaso si discute del diritto all’accesso agli atti e ad estrarre copie deimedesimi. Pertanto, non può dirsi che la parte avrebbe dovutofare ricorso a questa procedura dal momento che non ha avanzatouna richiesta al cancelliere, ma direttamente al Giudice tutelare, alfine di fare accertare e dichiarare il diritto, ed ha ottenuto unprovvedimento negativo che ha sottoposto a reclamo.2.2.- Il provvedimento in esame deve considerarsi decisorio,e quindi impugnabile per cassazione, perché tale è il suocontenuto, avente per oggetto un diritto di natura personalissima,e ciò a prescindere dal fatto che sia stato usato il modelloprocessuale camerale ex art. 737 c.p.c.La rispondenza tra volontaria giurisdizione e processocamerale non è perfetta: se è vero che le forme della giurisdizionevolontaria rispondono al modello camerale, tuttavia non è verol’inverso, perché il modello camerale è stato nel tempo impiegato,e talora preferito data la sua speditezza, anche per la tuteladichiarativa dei diritti. Sin dalla sentenza delle sezioni unite diquesta Corte n. 5629 del 1996, il procedimento camerale è5 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025considerato, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, un«contenitore neutro» con il conseguente superamento dei conflittitra profili formali, o procedimentali, e profili sostanziali connessiall'oggetto della controversia. Da qui il rilievo che ilprovvedimento assunto in esito a procedimento camerale, seincidente su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorsostraordinario per cassazione (Cass. n. 8915 del 19/06/2002). Lesezioni unite hanno altresì affermato (Cass. n. 32359 del 2018)che di per sé la previsione del procedimento camerale non èunivoca per escludere l'idoneità alla formazione di un giudicato deiprovvedimenti emessi al suo esito e che «non può esser taciutainfine la tendenza giurisprudenziale a relativizzare il concettostesso di attitudine al giudicato mediante la via del giudicato cd.allo stato degli atti». Invero, anche la giurisprudenza richiamata dalProcuratore generale (v. ad es. Cass. n. 212/2019) rimarca che ilrequisito della definitività si sostanzia nel fatto che ilprovvedimento «non sia soggetto ad un diverso mezzod'impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto talemezzo - appello, reclamo o quant'altro - sicché il ricorso percassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito.In ciò consiste il requisito della definitività».2.3.- Da ultimo, le sezioni unite di questa Corte hannoconfermato l'esistenza della caratteristica della decisorietà indistinte fattispecie non allineate al modello ordinario del processo,affermando che deve aversi riguardo al contenuto della pronunciain rapporto all'oggetto del processo (Cass. sez. un. 24/07/2023,n.22048) Si è osservato che l'art. 111 Cost. vieta di sottrarre alsindacato di legittimità i provvedimenti a contenuto decisorio, manon impone di impiegare la forma del processo di cognizione perl'accertamento del diritto. In questa prospettiva il passaggiodall'attitudine al giudicato all'attitudine alla stabilizzazione degli6 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025effetti sulla situazione giuridica tutelata (nel che si traduce laclausola rebus sic stantibus) diventa centrale. La caratteristica didecisorietà, cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso percassazione per violazione di legge, parimenti attinge la naturasostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decideresu posizioni soggettive contrapposte, ed è integrata dal caso che sitratti di provvedimenti suscettibili di stabilizzazione perché per loronatura non provvisori e non suscettibili di assorbimento in decisioni"altre": provvedimenti modificabili - sì - ma solo in forza delsopravvenire di circostanze nuove e diverse, secondo i canoni delgiudicato cd. allo stato degli atti o, come anche suol dirsi, delgiudicato rebus sic stantibus (Cass. n.22048/2023 cit.).2.4.- Nel caso di specie, pur mancando un contraddittore –iltitolare del diritto al trattamento dei dati personali è deceduto ecoloro che intendono accedere sono le figlie chiamate alla ereditàe non un soggetto estraneo- il provvedimento ha indubbia naturadecisoria perché incide, come peraltro lo stesso Tribunale haevidenziato, sui diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR,riferiti a dati personali relativi a soggetti defunti, che secondo lalegislazione nazionale «possono essere esercitati da chi ha uninteresse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suomandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione». Inoltreil provvedimento, come meglio appresso si dirà, incide sul dirittodell’erede di controllare l’attività svolta dall’amministratore disostegno, ai fini di promuovere le azioni previste dalle legge, e suldiritto dei chiamati di compiere azioni conservative. Ilprovvedimento ha attitudine al giudicato rebus sic stantibus perchéil giudice di merito ha esaminato le ragioni per le quali lericorrenti hanno chiesto l’accesso e statuito che per quelle ragioniesse non hanno interesse meritevole di tutela; in questo sievidenzia la decisorietà e tendenziale stabilità del provvedimento,7 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025perché il giudice ha stabilito che determinate ragioni allegate dallaparte non rientrano nel novero degli interessi contemplati dall’art.12- terdecies del Codice della privacy, e quindi, in difetto diimpugnazione e di riforma, la parte potrà riproporre l’istanza soloper ragioni diverse. Deve infatti sottolinearsi che non si discute quidi una istanza presentata nell’ambito di un procedimento ancora incorso e che contiene in sé il possibile rimedio per questo diniego(Cass. n. 5390/2005). Nel caso che ci riguarda, la procedura èchiusa e si tratta di una richiesta di accesso esterna alla vicendaprocedimentale; il provvedimento emesso non è quindi destinatoad essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua voltaimpugnabile.3.- Ciò detto, possono esaminarsi i motivi di ricorso.3.1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ex art 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 485, 487,411 e 460 c.c. nella parte in cui si è negato il diritto delle ricorrentidi accedere all’intero fascicolo telematico del procedimento perl’amministrazione di sostegno di J.E. . L’assuntosecondo cui ai chiamati all’eredità (e agli eredi) dopo la morte delde cuius, sarebbe precluso ogni sindacato a posteriori sull’operatodell’amministratore di sostegno per cui le ricorrenti non avrebberoavuto legittimazione né interesse di accedere all’intero fascicolodell’amministrazione viola gli art. 411 e 382 c.c. poiché: a) l’art.411 c.c., tra le norme applicabili all’amministrazione di sostegno,richiama apertamente gli artt. da 374 a 388 c.c. ergo anche l’art.382 c.c. che profila la responsabilità del tutore e del protutore neiconfronti del minore e pertanto l’amministratore di sostegno deveamministrare il patrimonio del beneficiario dell’amministrazione conla diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto a risarcire ognidanno cagionato in violazione di tale dovere all’amministrato o aisuoi eredi; b) è legittimo il sindacato sull’operato8 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025dell’amministratore da parte dei chiamati all’ereditàdell’amministrato, non rispondendo a verità che l’operatodell’amministratore sia insindacabile, anzi il diritto il diritto alrisarcimento che l’amministrato, al momento della sua morte, sitrovasse a vantare nei confronti dell’amministratore, si trasmettemortis causa, come ogni altro credito; c) le ricorrenti, che agisconoa tutela di una diritto proprio in quanto figlie del de cuius, nonavevano la possibilità di seguire la procedura di apertura dellaamministrazione in prima persona né di occuparsi del padre, dalmomento che P.Y. aveva 13 anni all’epoca della apertura dellamisura di protezione e P.V. meno di 17, quest’ultimaraggiungendo la maggiore età solo pochi mesi prima della mortedel padre (18/04/2023); d) il provvedimento impugnato violaapertamente anche l’art. 460 c.c. che riconosce ai chiamatiall’eredità il diritto di compiere atti conservativi, di vigilanza e diamministrazione sul patrimonio ereditario.3.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del considerando n. 27del [OSCURATO:PERSONA] 2016/679 (GDPR) nonché degli artt. 2 -duodecies e terdecies del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003,come modificato dal D.lgs. n. 101/2018)Le ricorrenti deducono che non esiste dato, neppure sensibiletrattato dalla normativa citata, che non sia accessibile loro e chepossa essere eletto a fondamento del diniego in questione.Deducono che nel novero dei soggetti interessati e legittimatiall’esercizio dei diritti granititi dall’art 2 -terdecies del Codice dellaprivacy rientrano non solo gli eredi ma anche i figli chiamatiall’eredità, come precisato dalla giurisprudenza del Garante per laprotezione dei dati personali (26.10.2023 n. 520). Rilevano chetrattasi di legittimazione riconosciuta iure proprio e non iuresuccessionis, stante la natura strettamente personale del diritto alla9 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025privacy, nonché in ragione del riconoscimento ai soggetti indicatidalla norma di un diritto diverso rispetto a quello vantato in vita daldefunto. L’acceso al fascicolo del procedimento di amministrazionedi sostegno era stato espressamente richiesto, oltre che per finalitàstrettamente attinenti alla ricostruzione del patrimonio ereditario,anche (pagina 15 del reclamo) per acquisire informazioni sullecondizioni di salute del de cuius nelle ultime settimane della suavita, su come era stata gestita nell’ambito della procedura diamministrazione la sua malattia e soprattutto sulle circostanze e lecause che lo avevano portato al decesso.4.- I motivi sono fondati nei termini di cui appresso.4.1.- Il diritto alla privacy, inteso come diritto allariservatezza delle informazioni personali riguardanti ogni singoloindividuo, e quindi non solo dei dati personali ma anche dellaimmagine e degli eventi della vita che non siano di interessepubblico, è un diritto fondamentale dell’individuo tutelato dagliartt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, di natura personale,inalienabile (Cass. n. 17383 del 20/08/2020; Cass. n. 1748 del29/01/2016) che si estingue, nella sua dimensione individuale,con la morte del titolare. I diritti di natura personalepresuppongo, infatti, l’esistenza in vita del loro titolare ed in quantotali, sono generalmente considerati intrasmissibili. Ciononostante,nel nostro ordinamento si rinvengono norme relative a posizionigiuridiche soggettive che, pur non essendo qualificabili a rigorecome patrimoniali, vengono disciplinate, ed in qualche misuratrasmesse, anche dopo la morte del loro titolare. Si pensi adesempio alle azioni di stato che possono essere proposte daidiscendenti della persona deceduta, al diritto morale d’autore,sancito dall’art. 23, della legge. n. 633/1942, al diritto didifendere in sede civile l’onore del defunto verso le offese ricevuteda terzi. Difatti, l’identità di un individuo, alla quale è collegato il10 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025diritto alla riservatezza, ha una sua dimensione sociale e familiareche persiste, in certa misura, anche dopo la morte. La CorteCostituzionale ha riconosciuto sin dal 1994 con la sentenza n. 13questa dimensione sociale del diritto alla identità personale,fondato sull’art 2 della Costituzione, descrivendolo come il diritto«ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine dipartecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee edesperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e socialiche differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo».4.2.- [OSCURATO:PERSONA] europeo per la protezione dei datipersonali (GDPR), secondo il quale il diritto alla protezione dei datidi carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma vaconsiderato alla luce della sua funzione sociale e va contemperatocon altri diritti fondamentali, in ossequio al principio diproporzionalità (considerando 4), non si applica alle personedecedute, pur se il considerando 27 prevede una clausola disalvaguardia con la quale si accorda ai singoli Stati membridell'Unione la facoltà di prevedere norme a tutela del trattamentodei dati delle persone decedute. La scelta europea è pertantoquella di disciplinare il trattamento dei dati personali durante la vitadel loro titolare, affinché le persone fisiche abbiano il controllo deidati personali che li riguardano, ma non disconosce l’importanzadella dimensione sociale e familiare dell’individuo, e di conseguenzadella persistenza di interessi alla tutela dei suoi dati personalianche dopo il decesso. Sia gli eredi che i familiari possono infattiavere interesse a che non venga compromessa ex post l'identitàpersonale del defunto e che non vengano divulgati dati sensibili alui relativi, e al tempo stesso possono avere interesse ad accederea questi dati. Sopravvive quindi una forma di tutela dei datisensibili anche dopo la morte, nelle forme specifiche previste dalCodice della privacy che individua gli interessi che possono11 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali (si vedasul punto Consiglio Stato 12/06/2012 n. 3459; e in tema diaccesso ai dati della madre che ha partorito in anonimato si vedaCass. n. 26616 del 09/09/2022).4.3.- La legislazione nazionale prevede che l'accesso ai datipersonali di un defunto possa farsi a determinate condizioni (artt. 2-terdecies del Codice della Privacy) e nello stabilire questecondizioni fa riferimento non solo alla sussistenza di un interesseproprio di colui che agisce, ma anche a ragioni familiari meritevolidi protezione, salvo il divieto espresso dall’interessato condichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o aquest'ultimo comunicata.5.- Nel caso che ci riguarda sussistono sia l’interessepersonale che le ragioni familiari. Si tratta infatti di due figlie (enon di terzi estranei), minorenni all'epoca cui è stata apertal'amministrazione di sostegno, che vogliono avere notizie di comesia stata gestita la vita e il patrimonio del padre negli ultimi annidella sua vita.5.1.- Viene in rilevo, in primo luogo, il diritto alla identitàfamiliare intesa come conoscenza dei fatti che hanno riguardato lavita del proprio genitore nonché in ordine a eventuali atti edeventi che abbiano arrecato al de cuius pregiudizi, e che pertantopossono avere avuto incidenza anche sulla relazione familiare,privando le ricorrenti -durante la loro minore età- in tutto o in partedella relazione con il padre e del diritto a ricevere dal genitoreassistenza morale e materiale, nei limiti in cui era possibile. Questisono diritti propri delle due giovani, derivanti dallo status di figlio enon dalla qualità di erede o chiamato alla eredità.5.2.- Inoltre, le ricorrenti hanno presentato l’istanza diaccesso deducendo la loro qualità di chiamate alla eredità e in talequalità possono compiere atti conservativi a tutela dell'eredità e12 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025hanno messo in rilievo nel loro ricorso, hanno interesse ad unapiena conoscenza delle conseguenze dell'accettazione dell'eredità,che non si limitano soltanto ai rapporti di credito- debito.Esemplificativamente, può rilevarsi che gli eredi sonocontraddittori nel giudizio di impugnazione del rendicontoapprovato dal giudice tutelare (Cass. n. 9470 del 19 luglio 2000) epossono proporre nei confronti dell'amministratore di sostegno leazioni relative alla gestione dell'amministrazione (art 382 c.c.richiamato dall’art 411 c.c.) nel termine di cinque anni previstodall'art. 387 c.c., nonché le azioni di annullamento degli atticompiuti dall'amministratore di sostegno in eccesso rispettoall'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, comeprevisto dall'art. 412 c.c.; inoltre possono proporre eventualiazioni di responsabilità anche nei confronti di chi ha avuto in cura ilsoggetto negli ultimi anni della vita ed infatti le ricorrenti affermanodi essere anche interessate ad apprendere di più sulle circostanzedella morte del padre.6.- Ha pertanto errato il giudice di merito ad affermare cheuna volta chiusa l'amministrazione non è più ammesso il sindacatosulle scelte gestionali poste in essere dall'amministratore; anzi siapre una fase di controllo (rendiconto ed eventuale impugnazione,azioni contro l’amministratore, eventuale annullamento atti) il cuiesercizio spetta gli eredi (Cass. n. 9470/2000 cit.; Cass. n. 4029del 08/02/2022; Cass. n. 35680 del 21/12/2023).6.1.- A fronte di ciò non è ben chiaro quale interesse abbianointeso tutelare i giudici di merito con il diniego dell'accesso: noncertamente l'interesse del defunto ormai non più titolare del dirittoalla privacy, e non, all'evidenza, l'interesse delle sue figlie. Lemotivazioni del rifiuto sono piuttosto legate a una erroneaconvinzione della insindacabilità dell'operato dell'amministratore di13 di 14Oscuramento disposto Numero registro generale 18867/2024Numero sezionale 1893/2025Numero di raccolta generale 18563/2025Data pubblicazione 08/07/2025sostegno che, una volta conclusa la procedura sarebbe sottratto aqualsivoglia controllo anche soltanto meramente ispettivo.7.- Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazionedel provvedimento impugnato e non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, può decidersi nel merito, ex art. 384comma II c.p.c., accogliendo integralmente l'istanza dellericorrenti e dichiarando il loro diritto ad accedere a tutti gli atti delfascicolo dell'amministrazione di sostegno di J.E. ,Nulla sulle spese non essendovi un contraddittore. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendonel merito dichiara il diritto delle ricorrenti ad accedere edestrarre copia di tutti gli atti del fascicolo dell'amministrazione disostegno aperta in favore di J.E. , attinenti sia allafase decisoria che alla fase gestoria.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, il 13/05/2025.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] A. RUSSOIl PresidenteLAURA TRICOMI14 di 14