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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06390/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, con sentenza del 25/2/2022, ritenuta la particolare tenuità del fatto, con pronuncia ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 5 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'alt 131 bis cod. pen.2.

In data 10 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Nell'unico motivo l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in relazione all'alt 131 bis cod. pen. rilevando che il Tribunale non avrebbe considerato che all'imputato era contestata la circostanza aggravante della minorata difesa, modalità questa della condotta che, come espressamente previsto dall'art. 131 bis secondo comma cod., esclude che il fatto possa essere qualificato come di particolare tenuità e che, pertanto, possa essere pronunciata una sentenza di assoluzione in tal senso.

La doglianza è fondata.

Come indicato nell'art. 131 bis, comma secondo cod. pen. e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen." (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01).

Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto deve essere disposto, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., alla Corte d'Appello di Catanzaro P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANZARO, con sentenza del 25/2/2022, ritenuta la particolare tenuità del fatto, con pronuncia ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 640 e 61 n. 5 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia che ha dedotto la violazione di legge in relazione all'alt 131 bis cod. pen.2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nell'unico motivo l'organo dell'accusa deduce la violazione di legge in relazione all'alt 131 bis cod. pen. rilevando che il Tribunale non avrebbe considerato che all'imputato era contestata la circostanza aggravante della minorata difesa, modalità questa della condotta che, come espressamente previsto dall'art. 131 bis secondo comma cod., esclude che il fatto possa essere qualificato come di particolare tenuità e che, pertanto, possa essere pronunciata una sentenza di assoluzione in tal senso. La doglianza è fondata. Come indicato nell'art. 131 bis, comma secondo cod. pen. e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen." (Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663 - 01). Ragione questa per la quale la sentenza impugnata deve essere annullata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto deve essere disposto, ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen., alla Corte d'Appello di Catanzaro P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così
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