CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25023/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12591/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura specialein calce al ricorso , elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 12 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – prescrizione –actio iudicati N.12591/22 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4997/17/21, depositata in data 9 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente LE. N [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato una intimazione di pagamento emessa a seguito di cartella di pagamento per IVA e IRAP, oltre accessori e sanzioni relativa al periodo di imposta 2001, deducendo la nullità dell’intimazione e della precedente cartella, oltre alla prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 9 novembre 2021, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha accertato il giudice di appello che l’intimazione di pagamento è stata notificatain data 23 ottobre 2015 a seguito di una sentenza di merito passata in giudicato in data 4 gennaio 2010 di rigetto dell’impugnazione riguardante la sottesa cartella di pagamento. Ha, poi, rilevato il giudice di appello che dopo l’emissione della cartella è stato emesso avviso di iscrizione ipotecaria, la cui impugnazione è stata respinta da sentenza della CTP di Roma, confermata da sentenza della CTR del Lazio del 18 maggio 2017. Ha, pertanto, ritenutoche il termine di prescrizione delle sanzioni è stato interrotto dalla successiva impugnazione in sede giurisdizionale e il relativo termine non ha preso a decorrere sino alla definizione del procedimento. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. N.12591/22 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo – articolato su diversi profili, si censura , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., errata e falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e della l. 23 dicembre 2000, n. 388, deducendosi illegittimità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione di sanzioni e interessi. Osserva il ricorrente che la cartella di pagamento da cui trae origine l’intimazione di pagamento è divenuta definitiva in data 4 gennaio 2010 per passaggio in giudicato della relativa sentenza. Osserva parte ricorrente che successivamente al passaggio in giudicato sono stati applicati ulteriori interessi sui tributi. Deduce, inoltre, l’esistenza di uno ius superveniens per effetto della l. n. 388/2000 e deduce l’inc ertezza del quantum debeatur in relazione al calcolo degli interessi. 2. Il ricorso è infondato. In disparte l’inammissibilità del ricorso – non avendo il ricorrente censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’interruzione del termine prescrizionale per effetto dell’impugnazione della cartella di pagamento e della sospensione del termine prescrizionale durante la pendenza di detto giudizio – è accertato dal giudice di appello che la sentenza che ha definito il giudizio avverso l’atto impositivo è passata in giudicato in data 4 gennaio 2010, laddove l’impugnazione di pagamento è stata notificata in data 23 ottobre 2015. Nel qual caso, come nota parte ricorrente, opera nel caso di specie la prescrizione decennale, posto che in caso di notifica di atto impositivo fondato su sentenza passata in giudicato, non sono applicabili i termini di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 cod. civ., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità(Cass., Sez. N.12591/22 R.G. Est. F. D’Aquino U., 17 novembre 2016, n. 23397; Cass., Sez. V , 9 agosto 2016, n. 16730), con conseguente conversione dei termini prescrizionali brevi nel termine lungo ordinario (Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. Lav., 15 luglio 2021, n. 20261). 3. Inammissibile è, poi, la questione relativa all’applicazione di ulteriori interessi dopo il passaggio in giudicato per assenza di specificità, così come anche in relazione alla dedotta applicazione di «somme aggiuntive». Inammissibile è, per analoghe ragioni , la deduzione di ius superveniens, non essendo stati forniti elementi idonei a individuare la disciplina sopravvenuta. Ulteriormente inammissibile è, infine, la deduzione relativa alla non intelligibilità del quantum debeatur, sia in quanto deduzione nuovae non oggetto di trattazione nella sentenza impugnata, sia in quanto priva anch’essa di specificità. 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma