Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 28249/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1985avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio;letta la memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesamedi provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermatol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale,emessa il 16 marzo 2026, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degliarresti domiciliari in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cuial capo A della imputazione provvisoria.Il Tribunale ha, invece, annullato il provvedimento coercitivo in relazioneal reato di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cuial capo B, riqualificando il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragionisempre aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen., reato non idoneo, quanto allapena prevista, a supportare la misura cautelare.2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Catania, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione inordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B come esercizioarbitrario delle proprie ragioni anziché come estorsione, dal momento chel’indagato aveva agito quale prestanome del mafioso [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaesplicitato le sue pretese verso la vittima note all’indagato, che era solo formaletitolare del chiosco ceduto in locazione alla persona offesa e ben sapeva di nonpoter pretendere, come il correo ed in base al contratto, la chiusura del locale ela restituzione delle chiavi dopo una sola mensilità di ritardo.Inoltre, l’indagato aveva agito in combutta con il [OSCURATO:PERSONA] qualeesponente del clan Laudani e, dunque, al fine di agevolare un clan mafioso, ciòche escluderebbe in radice la possibilità di definizione del fatto ai sensi dell’art.393 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1.

La parte pubblica ricorrente si duole esclusivamente della diversaqualificazione giuridica del fatto di cui al capo B ma non sollecita una modificadella misura degli arresti domiciliari in atto applicata, modifica che non potrebbeaver luogo non essendo stato impugnato il provvedimento con il quale il Giudiceper le indagini preliminari aveva disposto in tal senso invece di applicare lacustodia cautelare in carcere così come gli era stato richiesto in origine dalpubblico ministero.2.

L’assenza di interesse si coglie, a ben vedere, anche avuto riguardo allaestensione della decisione del Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica delfatto, non incidente sul procedimento principale ma limitata alla fase incidentale(argomenta, in questo senso, Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv.280900-02).3.

La qualità di parte pubblica della ricorrente la esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/01/1985avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento conrinvio;letta la memoria presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catania, in sede di riesamedi provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermatol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale,emessa il 16 marzo 2026, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura degliarresti domiciliari in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori di cuial capo A della imputazione provvisoria.Il Tribunale ha, invece, annullato il provvedimento coercitivo in relazioneal reato di estorsione aggravata anche ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. di cuial capo B, riqualificando il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragionisempre aggravato dall’art. 416-bis.1 cod. pen., reato non idoneo, quanto allapena prevista, a supportare la misura cautelare.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso ilTribunale di Catania, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione inordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B come esercizioarbitrario delle proprie ragioni anziché come estorsione, dal momento chel’indagato aveva agito quale prestanome del mafioso [OSCURATO:PERSONA], il quale avevaesplicitato le sue pretese verso la vittima note all’indagato, che era solo formaletitolare del chiosco ceduto in locazione alla persona offesa e ben sapeva di nonpoter pretendere, come il correo ed in base al contratto, la chiusura del locale ela restituzione delle chiavi dopo una sola mensilità di ritardo.Inoltre, l’indagato aveva agito in combutta con il [OSCURATO:PERSONA] qualeesponente del clan Laudani e, dunque, al fine di agevolare un clan mafioso, ciòche escluderebbe in radice la possibilità di definizione del fatto ai sensi dell’art.393 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per carenza di interesse.1. La parte pubblica ricorrente si duole esclusivamente della diversaqualificazione giuridica del fatto di cui al capo B ma non sollecita una modificadella misura degli arresti domiciliari in atto applicata, modifica che non potrebbeaver luogo non essendo stato impugnato il provvedimento con il quale il Giudiceper le indagini preliminari aveva disposto in tal senso invece di applicare lacustodia cautelare in carcere così come gli era stato richiesto in origine dalpubblico ministero.2. L’assenza di interesse si coglie, a ben vedere, anche avuto riguardo allaestensione della decisione del Tribunale in ordine alla qualificazione giuridica delfatto, non incidente sul procedimento principale ma limitata alla fase incidentale(argomenta, in questo senso, Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv.280900-02).3. La qualità di parte pubblica della ricorrente la esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28249/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris