CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità delricorso;letta per l’imputata la memoria presentata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con sentenza in data 19 gennaio 2026 la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza in data 23 febbraio 2024 del Tribunale di Napoli che hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli art. 110cod. pen. e 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, consistente nella realizzazione diun terrazzino di metri 1x4,50, con parapetto in muratura, piastrellato, ecancelletto in ferro (capo A); per il reato di cui agli art. 110, 633, 639-bis cod.pen., perché aveva appoggiato la struttura di cui al capo A) sul marciapiedi,invadendo arbitrariamente l’area di proprietà del Comune (capo B); per il reato dicui agli art. 110 cod. pen., 181, comma 1-bis, d.P.R. n. 42 del 2004, per averrealizzato l’opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale.2. Ricorre per cassazione l’imputata articolando due motivi, il primo pernullità della sentenza siccome non era stata dichiarata la prescrizione dei reati dicui ai capi A) e C) e il secondo per violazione di legge e vizi di motivazione nellaparte relativa al diniego della esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto. Nella memoria ribadisce le difese già svolte in ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.Il primo motivo, relativo alla maturata prescrizione dei reati di cui ai capiA) e C), è fattuale e non si confronta con la sentenza impugnata ove si è dato attoche la [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata a ripristinare la tettoia crollata a causa dellacaduta dei calcinacci della facciata del condominio, ma ha realizzato una nuovaopera, occupando abusivamente tutta l’area pubblica antistante la sua abitazionee recintandola con un cancelletto in ferro, e tanto non nel 2017, epoca di fornituradei materiali, bensì il 6 giugno 2019, data del sopralluogo della polizia municipalee quindi dell’accertamento.La Corte territoriale ha correttamente escluso la prescrizione, avutoriguardo alla sospensione della cosiddetta legge Orlando e alla sospensioneordinaria di 182 giorni su richiesta del difensore alle udienze del 6 maggio e del 4novembre 2022. Il termine più breve di prescrizione, quello per il reato di cui alcapo A), è fissato al 6 giugno 2026 e non è decorso al momento della presentedecisione.Il secondo motivo, relativo al diniego della causa di proscioglimento ai sensidell’art. 131-bis cod. pen., è inconsistente perché la Corte d’appello haopportunamente valorizzato in senso sfavorevole all’imputata la commissione dipiù reati, caratterizzati da un oggettivo disvalore, per giunta commessi in zonavincolata, dopo che si era già verificato un crollo nello stabile.E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità del fatto, nellaprospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazionecomplessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tengaconto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità dellacondotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U.,n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, comunque, necessaria ladisamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficientel'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano,Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), ilche comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo,quale a esempio la gravità del fatto, nella specie evidenziato, per escludere talecausa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678- 01).Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto cheil ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per laricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, inragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendeCosì deciso, il 17 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUbalda [OSCURATO:PERSONA]