CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 16.10.2020, con cui è stata confermata la decisione emessa dal Tribunale di Marsala il 27.5.2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli del reato di concorso in tentato furto in abitazione di gasolio o altri beni, commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nonché, il solo Zlota, del reato di cui all'art. 697 cod. pen. (detenzione di 98 cartucce calibro 12 di diverse marche): Entrambi gli imputati sono stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione e 309 euro di multa e Zlota anche alla sanzione di 250 euro di ammenda per la contravvenzione predetta. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso congiuntamente gli imputati, tramite il difensore di fiducia comune, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. Il primo argomento eccepito denuncia nullità della sentenza per violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.: non sarebbe stata raggiunta prova certa della colpevolezza dei ricorrenti, condannati sulla base di presunzioni e valutazioni solo probabilistiche. Si deducono alcuni elementi specifici di dubbio:: la presenza di strumenti da scasso solo in auto; l'inverosimiglianza della dinamica attraverso la quale gli imputati si sarebbero introdotti nell'abitazione oggetto del tentativo di furto (scavalcando un muro di tre metri e bypassando la presenza di un cane); l'incertezza della prova fatta derivare dal mero combaciare delle impronte delle scarpe dei ricorrenti con quelle trovate sul luogo del delitto. 2.2. La seconda censura deduce violazione di legge e manifesta illogicità o carenza della motivazione quanto alla configurabilità del tentativo di reato: non vi sarebbe prova dell'univoca direzione ed idoneità degli atti a commettere il delitto contestato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso si incentra sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e deduce violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui afferma la colpevolezza del ricorrente per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. La laconicità delle argomentazioni addotte in sentenza, relative alla sola circostanza che le munizioni siano state ritrovate, a seguito di perquisizione, nel magazzino di pertinenza dell'abitazione del ricorrente, non basta a fondare una motivazione di condanna oltre ogni ragionevole dubbio. 2.4. Un ultimo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione di legge, nonché vizio di motivazione manifestamente illogica, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nei confronti dei ricorrenti, fondato sull'assenza di elementi di segno positivo addotti dalla difesa, laddove, invece, nell'atto di appello si era specificamente fatto riferimento all'assenza di precedenti penali ed alla prognosi positiva formulata dal giudice di primo grado in ordine all'assenza di pericolo di recidivo tanto da giustificare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 3.1. Il difensore degli imputati ha depositato una memoria conclusiva che si riporta al ricorso e ne ribadisce i motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I primi tre motivi proposti sono formulati in fatto, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, ma sono anche manifestamente infondati. Anzitutto, il Collegio rammenta che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ed invece, proprio in contraddizione con tali principi consolidati, i ricorrenti chiedono al Collegio di esprimersi sulla tenuta della prova acquisita, posta linearmente e logicamente in sequenza narrativa dalla motivazione del provvedimento impugnato che, saldandosi con le argomentazioni di quello di primo grado, ha ben formato il tessuto ricostruttivo di un processo evidentemente indiziario: gli imputati sono stati ritenuti autori del tentativo di furto di gasolio o altri beni presenti nella proprietà di [OSCURATO:PERSONA], l'abitazione ed il fondo del quale si trovano in una contrada del comune di Marsala, poiché visti fuggire dai carabinieri dalle vicinanze di detto podere, nel contesto temporale in cui il proprietario aveva sentito i suoi cani abbaiare e si era accorto che estranei avevano potuto essersi introdotti nella sua proprietà, anche perché insospettito dal fatto che, il giorno prima, egli stesso aveva visto un'autovettura, riconosciuta ed indicata come in possesso di alcuni cittadini rumeni dediti al furto di gasolio, aggirarsi a bassissima velocità, come in un sopralluogo, dinanzi alla sua azienda. All'interno della diversa auto a bordo della quale sono stati bloccati i due imputati, in procinto di fuggire, sono stati rinvenuti uno zaino contenente attrezzatura idonea allo scasso, un passamontagna e dieci bidoni di plastica emananti odore di gasolio; soprattutto, gli imputati sono stati visti fuggire dalla polizia giudiziaria, proprio dalla direzione dalla quaie erano i cani accortisi della presenza estranea e le loro impronte coincidono con quelle, "fresche", repertate sul terreno di proprietà della vittima, subito dopo gli accadimenti descritti. La ricostruzione indiziaria non presta il fianco a critiche di manifesta illogicità, sicché le censure proposte avverso la motivazione nei primi due motivi di ricorso si risolvono senza dubbio in un tentativo di coinvolgere il Collegio, come già esposto, in un esame di merito invece precluso al giudice di legittimità: gli imputati, come detto, sono stati visti dalla polizia giudiziaria rientrare dal luogo vicino al tentato furto, mentre i cani del proprietario di casa abbaiavano, segno che erano stati scoperti e costretti a fuggire; la polizia giudiziaria era già in attesa davanti alla loro auto, avvisati per una segnalazione di sospetto furto poco prima, e, bloccati i due al loro rientro in auto, hanno ritrovato oggetti inequivocabilmente utili al reato (zaino contenente arnesi da scasso; passamontagna artigianali; dieci bidoni di plastica contenenti tracce di gasolio); sono state ritrovate anche tracce fresche di impronte, che combaciavano con le scarpe degli imputati. La perquisizione in abitazione ah portato al ritrovamento delle munizioni presso un magazzino di pertinenza dell'abitazione di Zlota. I testi di polizia giudiziaria e la persona offesa riferiscono un racconto reciprocamente coerente e coincidente nei dettagli. 2.1. Ad identica conclusione deve giungersi per la posizione del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in relazione al terzo motivo di ricorso ed alla contestazione di possesso illecito di munizioni di vario genere e, in particolare, di 98 cartucce calibro 12 di diverse marche: gli argomenti difensivi dedotti sono in fatto e costituiscono la riproposizione di generiche doglianze, alle quali la Corte d'Appello ha risposto implicitamente, data la loro aspecificità. Il ricorso, sul punto, è meramente assertivo e non si confronta con la sentenza impugnata, che ha evidenziato come le munizioni siano state rinvenute nel magazzino di pertinenza dell'abitazione di Zlota. 2.2. Altrettanto generico è il motivo di ricorso riferito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che, come noto, non costituiscono un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiedono elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339); né la sola mancanza di precedenti penali può determinare automaticamente la concedibilità del beneficio richiesto. Invero, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Del resto, già in passato si è affermato che l'incensuratezza dell'imputato non puo ritenersi decisiva per la concessione delle attenuanti generiche, dovendo il giudice di merito, nell'Esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge in materia, valutare globalmente tutte le circostanze di fatto, soggettive ed oggettive, per stabilire se concorrono le condizioni richieste per attenuare il reato (Sez. 5, ord. n. 1169 del 2/6/1978, Moretti, Rv. 139451). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche. D'altro canto, anche il secondo profilo di censura dedotto in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] condivide, infatti, la tesi interpretativa secondo cui non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/9/2020, Tedesco, Rv. 280047; Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]