CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 48580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Benevento per rispondere dei reati di tentata evasione, di cui agli artt.56 e 385 cod. pen. (capo a), e di resistenza a pubblico ufficiale, di cui all'art. 337 cod. pen. (capo b), commessi in Airola in data 22 febbraio 2018. 2. Il Tribunale di Benevento, con sentenza emessa in data 8 luglio 2020 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato il Capilongo colpevole dei delitti al medesimo ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, e lo ha condannato alla pena di otto mesi e quindici giorni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle ulteriori spese del giudizio. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Capilongo, ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, in relazione agli artt. 178, lett. c), 484, comma 2 bis e 420 e 420 ter cod. proc. pen. La difesa ripropone la censura già prospettata nel giudizio di appello, relativa all'illegittimità dell'ordinanza, emessa dal Tribunale di Benevento all'udienza del 27 febbraio 2019, che ha dichiarato l'imputato assente ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. Ad avviso del difensore, tuttavia, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di verificare l'eventuale rinuncia a comparire dell'imputato a tale udienza. Deduce, infatti, il ricorrente che, stante il legittimo impedimento costituito dallo stato di detenzione per altra causa, sopravvenuto alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare assente l'imputato, in quanto la mancanza di una tempestiva comunicazione dell'impedimento non costituirebbe un onere previsto a carico dell'imputato. Ad avviso del difensore, a tali rilievi conseguirebbe la nullità dell'ordinanza del Tribunale con la quale era stata dichiarata l'assenza dell'imputato e la conseguente invalidità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza impugnata. Illegittima sarebbe, inoltre, la decisione della Corte di appello che avrebbe ritenuto tale nullità sanata dalla conoscenza del processo da parte dell'imputato, intervenuta solo a seguito della notifica dell'ordinanza di rinvio alla successiva udienza del 30 ottobre 2019. Secondo la Corte di appello, l'ordinanza di rinvio al 30 ottobre 2019 sarebbe stata ritualmente notificata all'imputato e l'istruttoria dibattimentale si sarebbe svolta solo all'udienza del 12 febbraio 2020. Deduce, tuttavia, il ricorrente che all'udienza del 27 febbraio 2019 si sarebbe in realtà svolta attività istruttoria, in quanto il Tribunale aveva aperto il dibattimento e ammesso i mezzi di prova, sia orali che documentali; in particolare, in tale udienza la difesa avrebbe prodotto il certificato medico del 23 aprile 2018 relativo alle lesioni patite dall'imputato nel corso dei fatti contestati. Ad avviso del difensore, dunque, la decisione della Corte di appello sarebbe illegittima ed avrebbe precluso all'imputato la possibilità di chiedere i riti alternativi. 4.2. Col secondo motivo, il difensore deduce la violazione dell'ad 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen., in relazione agli artt. 56 e 385 cod. pen. e segnatamente, la violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e il vizio della motivazione, carente ed illogica sul punto. Ad avviso del difensore, infatti, la Corte di appello avrebbe omesso di motivare in ordine alla specifica doglianza formulata nell'atto di appello, nel quale si rilevava che la condotta contestata sarebbe stata erroneamente qualificata come un tentativo di evasione, in quanto si sarebbe trattato esclusivamente di un tentativo di danneggiamento del muro della cella ove l'imputato era ristretto. La Corte di appello, inoltre, non avrebbe motivato la ritenuta sussistenza del dolo del tentativo di evasione, limitandosi a riproporre le affermazioni della sentenza di primo grado; rileva, peraltro, il difensore che il Capilongo era rinchiuso in una camera dal terzo piano, a dieci metri da terra, senza alcun mezzo per calarsi da tale altezza. La Corte di appello, reiterando l'argomentazione del Tribunale, dunque, non avrebbe risposto alla contestazione mossa sul punto dalla difesa nell'atto di appello. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 27u luglio 2022, il Procuratore generale ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.2. Con il primo motivo, il difensore deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen, in relazione agli artt. 178, lett. c), 484, comma 2 bis e 420 e 420 ter cod. proc. pen. relativamente all'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento nel corso dell'udienza del 27 febbraio 2019, con la quale il giudice ha ritenuto, regolarmente citato l'imputato e lo ha dichiarato assente. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente descritto la sequenza procedimentale e chiarito le ragioni della sanatoria della nullità medio tempore intervenuta. Alla prima udienza del 12 dicembre 2018, l'imputato, detenuto per altra causa, pur avendo ricevuto a mani proprie la notifica del decreto di citazione, non aveva potuto partecipare all'udienza perché non ne era stata disposta la traduzione. L'ordinanza di rinvio all'udienza del 27 febbraio 2019, tuttavia, non era stata notificata all'imputato. L'ordine di traduzione per tale udienza, pur ritualmente disposto dal Tribunale, tuttavia, non risultava mai eseguito e mai notificato all'interessato, in quanto medio tempore trasferito ad altro istituto penitenziario minorile. All'udienza del 27 febbraio 2019, il Tribunale ha, dunque, dichiarato l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen., pur non essendovi prova che lo stesso avesse ricevuto la notifica dell'ordinanza che disponeva il rinvio dell'udienza a tale data. Tale nullità è, tuttavia, stata successivamente sanata per effetto della conoscenza da parte dell'imputato della successiva udienza di rinvio alla data del 30 ottobre 2019, in quanto l'ordinanza del Tribunale di rinvio a tale udienza, è stata ritualmente notificata all'imputato a mani proprie, in data 12 luglio 2019, presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA]. Tra l'udienza del 27 febbraio 2019 e quella del 30 ottobre 2019, udienza per la quale l'imputato è stato regolarmente avvisato in data 12 luglio 2019 mediante notifica a mani, peraltro, nessuna attività processuale risulta essere stata compiuta, essendosi limitato il Tribunale a meri rinvii, di cui uno per impedimento dell'imputato (udienza del 19 giugno 2019). L'istruttoria dibattimentale, peraltro, si è svolta solo alla successiva udienza del 12 febbraio 2020. L'ammissione delle prove e l'acquisizione del documento, peraltro prodotto dalla difesa dell'imputato, all'udienza del 19 giugno 2019, non hanno leso le prerogative del diritto di difesa dell'imputato, che non ha titolo per interloquire personalmente sull'ammissione delle prove e che non ha chiesto di accedere ai riti alternativi, né all'udienza alla quale è comparso, né alle successive. Il ricorrente, peraltro, non ha addotto, né dimostrato di aver patito un pregiudizio concreto al diritto di difesa per effetto dell'erronea dichiarazione di assenza operata all'udienza del 27 febbraio 2019 e, dunque, non ha interesse a dedurre tale ipotesi di nullità nel giudizio di impugnazione. 4. Col secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell'ad 606, comma 1, lett. b) d e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 385 cod. pen., per motivazione carente ed illogica e la violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 5. La carenza di motivazione denunciata è invero insussistente. La Corte di appello ha, infatti, disatteso il motivo di appello, rilevando come l'ipotesi ricostruttiva del mero dolo di danneggiamento non sia stata neppure prospettata dall'imputato, che non aveva fornito alcuna versione alternativa dei fatti come ricostruiti nella sentenza di primo grado e, una volta scoperto, aveva anche posto in essere anche atti di resistenza ai pubblici ufficiali intervenuti. La Corte di appello ha, peraltro, congruamente rilevato che l'imputato è stato colto dagli agenti della polizia penitenziaria mentre era intento a demolire, con il piede di un tavolo, la parete esterna del bagno della cella di isolamento ove era ristretto, in prossimità della finestra, e nella sentenza di primo grado si precisa che l'imputato ha posto in essere un tentativo di evasione, in quanto è stato colto mentre era «intento a demolire la parete esterna del bagno della sua cella di isolamento» e, segnatamente, del «muro che dava all'esterno, sul cortile». Dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado sul punto, corredata dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità del dolo del delitto di evasione, risulta, pertanto, che il Tribunale ha ritenuto che le modalità dell'azione e l'ampiezza del foro praticato nel muro fossero espressivi del dolo del delitto di evasione. D'altra parte, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (ex plurimis: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr