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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05079/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce della ritenuta recidiva ex art. 99, quarto . comma, richiamato dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. (che implica l'aumento di due terzi dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.), il reato di evasione contestato si prescrive in dieci anni dalla sua commissione (il 19 luglio 2015), termine non decorso al momento della decisione di secondo grado (11 luglio 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce della ritenuta recidiva ex art. 99, quarto . comma, richiamato dall'art. 161, secondo comma, cod. pen. (che implica l'aumento di due terzi dell'interruzione del corso della prescrizione ex art. 160 cod. pen.), il reato di evasione contestato si prescrive in dieci anni dalla sua commissione (il 19 luglio 2015), termine non decorso al momento della decisione di secondo grado (11 luglio 2024); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10
Sentenza Cassazione n. 05079/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris