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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 02099/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 02/03/2023 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria e le conclusioni presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile- per intervenuta rinuncia alla impugnazione - l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui questi era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.Si assume che il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], non fosse munito di procura speciale avente ad oggetto la rinuncia alla impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. e, sotto altro profilo, che, comunque, tale potere non avrebbe potuto essere esercitato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sostituì, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Dalla sentenza impugnata si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato, assente, fu rappresentato e difeso dall'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso di quella udienza il sostituto processuale del difensore rinunciò alla impugnazione (cfr., pag. 5 sentenza impugnata)

3. Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244) Nel caso di specie, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato non era presente e il difensore presente che rinunciò alla impugnazione non fu il procuratore speciale dell'imputato ma un sostituto processuale che nessun potere abdicaitivo aveva.

Dunque, una rinuncia alla impugnazione irrituale perché posta in essere da un soggetto privo di legittimazione.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 02/03/2023 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria e le conclusioni presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile- per intervenuta rinuncia alla impugnazione - l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui questi era stato condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.Si assume che il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], non fosse munito di procura speciale avente ad oggetto la rinuncia alla impugnazione ai sensi dell'art. 589 cod. proc. pen. e, sotto altro profilo, che, comunque, tale potere non avrebbe potuto essere esercitato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sostituì, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dalla sentenza impugnata si evince che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato, assente, fu rappresentato e difeso dall'avv.ta [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di quella udienza il sostituto processuale del difensore rinunciò alla impugnazione (cfr., pag. 5 sentenza impugnata) 3. Le Sezioni unite della Corte hanno chiarito che il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244) Nel caso di specie, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato non era presente e il difensore presente che rinunciò alla impugnazione non fu il procuratore speciale dell'imputato ma un sostituto processuale che nessun potere abdicaitivo aveva. Dunque, una rinuncia alla impugnazione irrituale perché posta in essere da un soggetto privo di legittimazione. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma, il
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