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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51343/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N43549(23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto al primo motivo di ricorso - con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione prima del pronunciamento della Corte di appello - che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861); Considerato che ciò è accaduto nel caso di specie ove il rinvio era stato concesso, su richiesta del difensore, per consentirgli di conferire con il proprio assistito, dovendo quindi computarsi i 105 giorni di sospensione del dibattimento, da cui deriva il mancato compimento del termine prescrizionale; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo aller451configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N43549(23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto quanto al primo motivo di ricorso - con il quale si sostiene l'intervenuta prescrizione prima del pronunciamento della Corte di appello - che la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano, senza necessità di un provvedimento formale, la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Sez. 3, n. 23179 del 16/06/2020, Marcuccio, Rv. 279861); Considerato che ciò è accaduto nel caso di specie ove il rinvio era stato concesso, su richiesta del difensore, per consentirgli di conferire con il proprio assistito, dovendo quindi computarsi i 105 giorni di sospensione del dibattimento, da cui deriva il mancato compimento del termine prescrizionale; Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica con adeguata valutazione degli elementi di prova; ciò in particolare con riguardo aller451configurabilità del reato di calunnia per difetto dell'elemento psicologico; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 51343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris