CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31884/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4170-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 327/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO La contribuente [OSCURATO:PERSONA], attinta da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 ai fini IVA e imposte dirette, ricorre avverso la sentenza n. 327/06/2020 con cui la CTR per la Regione Abruzzo, sez. staccata di Pescara, si è pronunciata nel giudizio di rinvio disposto con ordinanza n. 119107/2019 di questa Corte e, segnatamente, nella parte in cui non erano state esaminate le voci opposte dalla contribuente inerenti "i costi dedotti per E 14.469,00 ed anche le ulteriori contestnioni svolte sul punto dalla contribuente" e "le ipese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utiliato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale". La CTR accoglieva solo parzialmente il ricorso in riassunzione della contribuente, rigettandolo per i costi non provati. Il ricorso è affidato a due motivi. Resiste l'Amministrazione finanziaria con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo la contribuente prospetta censura ex art.360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché dell'art. 112 c.p.c.. La CTR avrebbe omesso di confottnarsi al principio di diritto sancito nell'ordinanza di rinvio, avendo omesso di esaminare le spese di rappresentanza per euro 2.324,00. Il motivo non supera il vaglio di inammissibilità giacché dette spese non risultano ricomprese tra quelle menzionate nell'ordinanza di rinvio, ove si richiamano solo quelle per quota di ammortamento per Ric. 2021 n. 04170 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- computer, per attrezzatura varia e minuta, per mobili ed arredi, per pubblicità, per manutenzione e riparazione autovettura, per manutenzione ed aggiornamento software, per viaggi, né ne fa menzione la sentenza impugnata. Da un lato, invero, è principio costante di questa Corte quello per cui «i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della Corte di legittimità (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 8225, 4/4/2013, Rv. 625845)» (Cfr. Cass., II, n. 27343/2018), dall'altro «qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa» (cfr. Cass., V, n. 26147/2021). Merita peraltro notare come siano indicate le pagine degli atti processuali, ma non vi sia trascrizione della censura, con tardivo soccorso in memoria. Con il secondo motivo il patrono erariale prospetta censura ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione dell'art. 384 c.p.c. nonché delle norme di cui all'art. 54 TUIR, artt. dal 1802' al 1812 c.c. e dall'art. 3, parte seconda della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 04170 sez. MT - ud. 15-09-2022 -3- CTR avrebbe omesso di conformarsi al principio di diritto sancito nell'ordinanza di rinvio espresso in merito alla valutazione delle prove addotte dalla contribuente circa l'uso dell'immobile del di lei marito come esercizio della sua attività professionale e come tale deducibile. Assume, in particolare, che questa Corte aveva già espresso un giudizio di idoneità della documentazione prodotta (contratto di comodato d'uso privo di data certa e come tale inopponibile all'Ufficio) laddove ha stabilito che "manca l'esame della documentnione fornita dalla Baldassarre ed atta a dimostrare che l'appartamento era da ella utiliato, in comodato d'uso". Anche il secondo motivo non può essere accolto, sia perché esso non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza di rinvio, sia perché si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Da un lato, invero, l'inciso invocato dalla ricorrente altro non è che l'esplicazione del notorio principio di diritto per cui i documenti debbono essere prodotti a supporto della censura svolta, dall'altro esso contrasta con l'altrettanto noto principio per cui la valutazione delle prove è rimessa in via esclusiva al giudice di merito (Cfr. Cass., II, n. 18252/2020). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza nell'intero giudizio; PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.