Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17594/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2077 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 225/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 14/09/2022 R.G.N. 26/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

Con ricorso depositato in data 13.12.2019 AlessiaBonuglia adiva il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dellavoro, conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva accertarsi edichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’Istituto con ilquale l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavorosubordinato instaurato dalla ricorrente con l’impresa BrandaRosella C. dal 4/09/2003 al 18/05/2006 per la rilevatainsussistenza dei requisiti di cui all’art. 2094 c.c.

L’INPS sicostituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Con lasentenza n. 62/2022 il Tribunale di Perugia rigettava ladomanda e condannava la ricorrente alle spese.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.

L’INPS si costituivanel giudizio di secondo grado chiedendo il rigettodell’impugnazione.

Con la sentenza n. 225/2022 depositata indata 14/09/2022 la Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro,rigettava l’appello.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione.L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4.

La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione della legge n.241/1990 (artt. 1 e 7), nonchéviolazione e/o falsa applicazione delle norme in materia didecadenza e prescrizione, in particolare, dell’art. 2946 c.c. eviolazione e/o falsa applicazione del principio del legittimoaffidamento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026– omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonNoum setroa dti ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c..1.1.

Con questo motivo di ricorso si critica innanzi tutto lasentenza impugnata per avere ritenuto l’irrilevanza deidenunciati vizi formali attinenti la pretesa violazione dei principidi cui alla legge n.241/1990.

La ricorrente deduce l’errore didiritto nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnataritenendo non applicabile alla fattispecie il principio di cui all’art.7 della legge n.241 del 1990 e cioè il principio che impone allaamministrazione procedente, ove non sussistano ragioni diimpedimento derivanti da particolari esigenze di celerità delprocedimento, di comunicare agli interessati l’avvio delprocedimento che li riguarda e dal quale possono nascereprovvedimenti pregiudizievoli.2.

Il motivo è infondato.2.1.

In via generale occorre ricordare, quanto ai rapportitra le garanzie generali previste dalla legge sul procedimentoamministrativo, che rimangono validi i principi affermati daquesta Corte a partire da Cass. 24/02/2003, n. 2804: dallanatura meramente ricognitiva delprocedimento amministrativo preordinato all'accertamento,alla liquidazione e all'adempimento della prestazionepensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza,da parte del competente Istituto previdenziale, delle regoleproprie di questo procedimento, come, più in generale, delleprescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettatedalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fedee correttezza non dispiega incidenza alcunasul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quellaprestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi deiNumero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026requisiti previsti, è completamente protetto dal giudiNcuem erdo edi ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsiall'attività della p.a. (non operando in proposito i divietiriconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo1865, n. 2248, all.

E) allorché da parte di questa vi sia statainerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nellosvolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni casoprescindere dallo stesso procedimento nella decisione dellacontroversia a lui devoluta.

Ne consegue che - stantel'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispettoalla consistenza della situazione creditoria o debitoria -l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativaobbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento dellaprestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioniprocedimentali addebitabili all'Istituto, salva restandol'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., diuna domanda di risarcimento del danno cagionato dalcomportamento dell'Istituto medesimo.

Detti principi sonostati, di seguito, ribaditi sempre con riguardo ai procedimentipreordinati all'accertamento, alla liquidazione eall'adempimento delle prestazioni pensionistiche in favoredell'assicurato da Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20604.2.2.

Di seguito, e con più specifico riguardo al procedimentodi accertamento degli obblighi contributivi, si è affermato: inforza del potere di autotutela spettante, in via generale, allepubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere attidi verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridichepreesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc,qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato incontrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscerein radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cheNumero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026costituisce presupposto necessario ed indefettibile Numdeerol ldai r accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, inquesta evenienza, che i contributi versati sono inidonei acostituire una valida posizione assicurativa.

In tal caso, coluiche intende far valere l'esistenzadel rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la validaprovare in modo certo l'elemento tipico qualificante delrequisito della subordinazione (Cass. 19/01/2021, n. 809).2.3.

Non è fondata, per questa via, una doglianza cheriguardi, in via formale, la pretesa violazione della normaprocedimentale senza considerare che oggetto delprocedimento giurisdizionale è il rapporto lavorativo e il suoinquadramento contributivo in virtù della legge e senza che siaspecificamente indicato se e in quale misura il vizio dedotto siaidoneo ad incidere sulla qualificazione del rapporto e sugliobblighi contributivi di legge.3.

Sotto il secondo profilo, con il primo motivo di ricorso, sideduce la decadenza dell’INPS dal potere di disconoscimentodel rapporto di lavoro e la prescrizione del diritto dell’INPS.3.1.

Sotto questo profilo, il motivo è infondato, consideratoche il diritto dell’INPS di riqualificare il rapporto di lavoro non èsottoposto a decadenza in ragione dei principi già citati.

Vaconsiderato che «è imprescrittibile l’azione con la qualel'I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o parziale, dellaposizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza delrapporto di lavoro sottostante, salva la prescrittibilità dellaripetizione di somme, contributi ovvero prestazioni versate»(Cass. 24/03/2010, n. 7043).4.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026primo comma, n. 3, c.p.c. – omesso esame circa fatti dNeumceisroi vdi ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.4.1.

Con questo motivo di ricorso ci si duole che la sentenzaimpugnata sarebbe incorsa in un errore di diritto addossandoalla stessa Bonuglia l’onere di provare la natura subordinata delrapporto di lavoro dal quale si originava la posizioneprevidenziale mentre incombeva sull’INPS, che sebbeneconvenuta per l’accertamento negativo, era partesostanzialmente attrice in quanto doveva provarel’insussistenza dei presupposti per la revoca della posizioneprevidenziale.4.2.

Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata siè uniformata a costante orientamento di questa Corte cheafferma: in forza del potere di autotutela spettante, in viagenerale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato acompiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazionigiuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, coneffetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origineadottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi puòdisconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavorosubordinato che costituisce presupposto necessario edindefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con laconseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sonoinidonei a costituire una valida posizione assicurativa.

In talcaso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto dilavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione delrapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certol'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione(Cass.19/01/2021, n. 809).

Ed ancora: colui che intende faraccertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro,Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdNeunmezrioa dli ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elementotipico qualificante del requisito della subordinazione, mentrenon è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un oneredi dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per leerogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazionedi tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nellacontestazione di uno degli elementi costitutivi della altruipretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma unamera difesa (Cass. 9/05/2003, n. 7139; Cass. 8/02/2000,n. 1399).5.

Sotto un secondo profilo con il secondo motivo di ricorsosi deduce che il disconoscimento del rapporto lavorativosarebbe stato adottato in ragione di mere indagini contabili esenza fondarsi su adeguati elementi istruttori, travisando i fattidi causa e le risultanze istruttorie.5.1.

Sotto questo profilo il motivo è inammissibile.

In parteil motivo non coglie la motivazione della sentenza impugnatache, lungi dal limitarsi a valutare l’attività ispettiva di naturadocumentale degli ispettori dell’Inps, conduce una ampia emotivata disamina degli elementi istruttori emersi in giudizio.La sentenza argomenta, infatti, circa il concreto atteggiarsi delrapporto lavorativo nella impresa e della disamina delletestimonianze acquisite, con motivazione coerente ed esenteda vizi logici, comunque superiore al minimo costituzionale.

Ilmotivo di impugnazione si risolve, allora, in una inammissibileproposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto aquella già raggiunta dalle due sentenze di merito, e in modoconforme, rimettendo alla Corte una attività al di fuori delsindacato di legittimità e riservata al giudice di merito.6.

Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/20267.

Le spese del giudizio di legittimità seguoNnumoe ro ldai r accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario nella misura percentuale del 15% ed accessori comeper legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 27 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2077 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 225/2022 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 14/09/2022 R.G.N. 26/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con ricorso depositato in data 13.12.2019 AlessiaBonuglia adiva il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dellavoro, conveniva in giudizio l’INPS e chiedeva accertarsi edichiararsi l’illegittimità del provvedimento dell’Istituto con ilquale l’INPS aveva disconosciuto il rapporto di lavorosubordinato instaurato dalla ricorrente con l’impresa BrandaRosella C. dal 4/09/2003 al 18/05/2006 per la rilevatainsussistenza dei requisiti di cui all’art. 2094 c.c. L’INPS sicostituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Con lasentenza n. 62/2022 il Tribunale di Perugia rigettava ladomanda e condannava la ricorrente alle spese.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello. L’INPS si costituivanel giudizio di secondo grado chiedendo il rigettodell’impugnazione. Con la sentenza n. 225/2022 depositata indata 14/09/2022 la Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro,rigettava l’appello.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione.L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione della legge n.241/1990 (artt. 1 e 7), nonchéviolazione e/o falsa applicazione delle norme in materia didecadenza e prescrizione, in particolare, dell’art. 2946 c.c. eviolazione e/o falsa applicazione del principio del legittimoaffidamento in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026– omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sonNoum setroa dti ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c..1.1. Con questo motivo di ricorso si critica innanzi tutto lasentenza impugnata per avere ritenuto l’irrilevanza deidenunciati vizi formali attinenti la pretesa violazione dei principidi cui alla legge n.241/1990. La ricorrente deduce l’errore didiritto nel quale sarebbe incorsa la sentenza impugnataritenendo non applicabile alla fattispecie il principio di cui all’art.7 della legge n.241 del 1990 e cioè il principio che impone allaamministrazione procedente, ove non sussistano ragioni diimpedimento derivanti da particolari esigenze di celerità delprocedimento, di comunicare agli interessati l’avvio delprocedimento che li riguarda e dal quale possono nascereprovvedimenti pregiudizievoli.2. Il motivo è infondato.2.1. In via generale occorre ricordare, quanto ai rapportitra le garanzie generali previste dalla legge sul procedimentoamministrativo, che rimangono validi i principi affermati daquesta Corte a partire da Cass. 24/02/2003, n. 2804: dallanatura meramente ricognitiva delprocedimento amministrativo preordinato all'accertamento,alla liquidazione e all'adempimento della prestazionepensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza,da parte del competente Istituto previdenziale, delle regoleproprie di questo procedimento, come, più in generale, delleprescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettatedalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fedee correttezza non dispiega incidenza alcunasul rapporto obbligatorio avente ad oggetto quellaprestazione, rapporto che, nascendo ex lege al verificarsi deiNumero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026requisiti previsti, è completamente protetto dal giudiNcuem erdo edi ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026diritti soggettivi, il quale può non solo interamente sostituirsiall'attività della p.a. (non operando in proposito i divietiriconducibili alla previsione dell'art. 4 della legge 20 marzo1865, n. 2248, all. E) allorché da parte di questa vi sia statainerzia, pregiudizievole per il diritto di credito del privato, nellosvolgimento del relativo procedimento, ma anche in ogni casoprescindere dallo stesso procedimento nella decisione dellacontroversia a lui devoluta. Ne consegue che - stantel'indifferenza del detto procedimento amministrativo rispettoalla consistenza della situazione creditoria o debitoria -l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativaobbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento dellaprestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioniprocedimentali addebitabili all'Istituto, salva restandol'azionabilità da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., diuna domanda di risarcimento del danno cagionato dalcomportamento dell'Istituto medesimo. Detti principi sonostati, di seguito, ribaditi sempre con riguardo ai procedimentipreordinati all'accertamento, alla liquidazione eall'adempimento delle prestazioni pensionistiche in favoredell'assicurato da Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20604.2.2. Di seguito, e con più specifico riguardo al procedimentodi accertamento degli obblighi contributivi, si è affermato: inforza del potere di autotutela spettante, in via generale, allepubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere attidi verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridichepreesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc,qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato incontrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscerein radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cheNumero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026costituisce presupposto necessario ed indefettibile Numdeerol ldai r accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, inquesta evenienza, che i contributi versati sono inidonei acostituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, coluiche intende far valere l'esistenzadel rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la validaprovare in modo certo l'elemento tipico qualificante delrequisito della subordinazione (Cass. 19/01/2021, n. 809).2.3. Non è fondata, per questa via, una doglianza cheriguardi, in via formale, la pretesa violazione della normaprocedimentale senza considerare che oggetto delprocedimento giurisdizionale è il rapporto lavorativo e il suoinquadramento contributivo in virtù della legge e senza che siaspecificamente indicato se e in quale misura il vizio dedotto siaidoneo ad incidere sulla qualificazione del rapporto e sugliobblighi contributivi di legge.3. Sotto il secondo profilo, con il primo motivo di ricorso, sideduce la decadenza dell’INPS dal potere di disconoscimentodel rapporto di lavoro e la prescrizione del diritto dell’INPS.3.1. Sotto questo profilo, il motivo è infondato, consideratoche il diritto dell’INPS di riqualificare il rapporto di lavoro non èsottoposto a decadenza in ragione dei principi già citati. Vaconsiderato che «è imprescrittibile l’azione con la qualel'I.N.P.S. intenda far accertare la nullità, totale o parziale, dellaposizione previdenziale di un lavoratore, per inesistenza delrapporto di lavoro sottostante, salva la prescrittibilità dellaripetizione di somme, contributi ovvero prestazioni versate»(Cass. 24/03/2010, n. 7043).4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360,Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026primo comma, n. 3, c.p.c. – omesso esame circa fatti dNeumceisroi vdi ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.4.1. Con questo motivo di ricorso ci si duole che la sentenzaimpugnata sarebbe incorsa in un errore di diritto addossandoalla stessa Bonuglia l’onere di provare la natura subordinata delrapporto di lavoro dal quale si originava la posizioneprevidenziale mentre incombeva sull’INPS, che sebbeneconvenuta per l’accertamento negativo, era partesostanzialmente attrice in quanto doveva provarel’insussistenza dei presupposti per la revoca della posizioneprevidenziale.4.2. Il motivo è infondato perché la sentenza impugnata siè uniformata a costante orientamento di questa Corte cheafferma: in forza del potere di autotutela spettante, in viagenerale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato acompiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazionigiuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, coneffetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origineadottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi puòdisconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavorosubordinato che costituisce presupposto necessario edindefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con laconseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sonoinidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In talcaso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto dilavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione delrapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certol'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione(Cass.19/01/2021, n. 809). Ed ancora: colui che intende faraccertare la natura subordinata del proprio rapporto di lavoro,Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/2026al fine di poter usufruire delle relative prestazioni previdNeunmezrioa dli ir accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026e assicurative, ha l'onere di provare in modo certo l'elementotipico qualificante del requisito della subordinazione, mentrenon è configurabile, in capo all'Istituto di previdenza, un oneredi dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per leerogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazionedi tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nellacontestazione di uno degli elementi costitutivi della altruipretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma unamera difesa (Cass. 9/05/2003, n. 7139; Cass. 8/02/2000,n. 1399).5. Sotto un secondo profilo con il secondo motivo di ricorsosi deduce che il disconoscimento del rapporto lavorativosarebbe stato adottato in ragione di mere indagini contabili esenza fondarsi su adeguati elementi istruttori, travisando i fattidi causa e le risultanze istruttorie.5.1. Sotto questo profilo il motivo è inammissibile. In parteil motivo non coglie la motivazione della sentenza impugnatache, lungi dal limitarsi a valutare l’attività ispettiva di naturadocumentale degli ispettori dell’Inps, conduce una ampia emotivata disamina degli elementi istruttori emersi in giudizio.La sentenza argomenta, infatti, circa il concreto atteggiarsi delrapporto lavorativo nella impresa e della disamina delletestimonianze acquisite, con motivazione coerente ed esenteda vizi logici, comunque superiore al minimo costituzionale. Ilmotivo di impugnazione si risolve, allora, in una inammissibileproposizione di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto aquella già raggiunta dalle due sentenze di merito, e in modoconforme, rimettendo alla Corte una attività al di fuori delsindacato di legittimità e riservata al giudice di merito.6. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.Numero registro generale 23414/2022Numero sezionale 2077/20267. Le spese del giudizio di legittimità seguoNnumoe ro ldai r accolta generale 17594/2026Data pubblicazione 03/06/2026soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario nella misura percentuale del 15% ed accessori comeper legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 27 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino