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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21404/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ed alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero sul punto, rilevato la maggiore pericolosità palesata dal ricorrente in ordine al nuovo fatto di reato derivante dall'aver commesso il fatto in sede di esecuzione di misura cautelare all'interno degli uffici di polizia, elementi che, unitamente alla vagliata modalità dell'azione, sono alla base delle non riconosciute circostanze attenuanti generiche; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura l'aumento, ritenuto eccessivo, per la continuazione in ragione dei plurimi pubblici ufficiali coinvolti, tenuto conto del minimale incremento di pena di un mese di reclusione comunque apprezzato come adeguato sulla base della previa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva ed alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello, accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero sul punto, rilevato la maggiore pericolosità palesata dal ricorrente in ordine al nuovo fatto di reato derivante dall'aver commesso il fatto in sede di esecuzione di misura cautelare all'interno degli uffici di polizia, elementi che, unitamente alla vagliata modalità dell'azione, sono alla base delle non riconosciute circostanze attenuanti generiche; rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura l'aumento, ritenuto eccessivo, per la continuazione in ragione dei plurimi pubblici ufficiali coinvolti, tenuto conto del minimale incremento di pena di un mese di reclusione comunque apprezzato come adeguato sulla base della previa valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il