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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 04019/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze emesse dal Tribunale di Lucca in data 8 gennaio 2016 e in data 23 novembre 2016, la seconda parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 novembre 2017.

2. Con ordinanza recante la data 23 ottobre - 23 novembre 2020, depositata il giorno 11 dicembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei criteri dai quali dedurre l'unicità del disegno criminoso.

Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto degli elementi indicatori del vincolo, come il modus operandi eguale per tutti i reati, la partecipazione degli stessi complici, la scelta di obiettivi dello stesso tipo, cioè bar in orario di chiusura, la prossimità spaziale di essi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, poiché, muovendo dal rilievo oggettivo della distanza temporale fra i reati giudicati nei due processi - circa dieci mesi - ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso.

La notazione del giudice dell'esecuzione sulla estensione di tale lasso temporale, cioè su un elemento negativo insormontabile, dimostrativo di insussistenza di un disegno criminoso unitario, è sufficiente a spiegare razionalmente il rigetto della domanda e giustifica la mancanza di approfondimenti sulla valenza di altri indici.

1.2. La motivazione, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui era stato giudicato con le sentenze emesse dal Tribunale di Lucca in data 8 gennaio 2016 e in data 23 novembre 2016, la seconda parzialmente riformata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 17 novembre 2017. 2. Con ordinanza recante la data 23 ottobre - 23 novembre 2020, depositata il giorno 11 dicembre 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava la domanda. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e mancanza e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei criteri dai quali dedurre l'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto degli elementi indicatori del vincolo, come il modus operandi eguale per tutti i reati, la partecipazione degli stessi complici, la scelta di obiettivi dello stesso tipo, cioè bar in orario di chiusura, la prossimità spaziale di essi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione, poiché, muovendo dal rilievo oggettivo della distanza temporale fra i reati giudicati nei due processi - circa dieci mesi - ha escluso la possibilità di ritenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso. La notazione del giudice dell'esecuzione sulla estensione di tale lasso temporale, cioè su un elemento negativo insormontabile, dimostrativo di insussistenza di un disegno criminoso unitario, è sufficiente a spiegare razionalmente il rigetto della domanda e giustifica la mancanza di approfondimenti sulla valenza di altri indici. 1.2. La motivazione, quindi, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 9 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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